Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3646 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3084/2016 proposto da:

C.A., E.A. e M.A.,

C.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Cosseria n. 2, presso

lo studio del Dott. Alfredo Placidi, rappresentati e difesi

dall’avvocato Giacomo Valla, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Arca Jonica, subentrata allo I.A.c.p. – Istituito Autonomo per le

Case Popolari di Taranto, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Denza n.

3, presso lo studio dell’avvocato Angelo Martucci (Studio CFS Legal)

e rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Caroli Casavola,

giusta procura in calce al controricorso

– controricorrente –

contro

Comune di Grottaglie, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo

studio del Dott. Alfredo Placidi, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe Misserini, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 567/2015 della Corte d’appello di Lecce,

depositata il 25/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 9.3.1995, C.L., C.F., C.G. ed C.A. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto il Comune di Grottaglie e l’Istituto Autonomo Case popolari di Taranto e, quali eredi di C.D., proprietario del terreno, sito in (OMISSIS), contraddistinto al f. (OMISSIS) della superficie di 6990 mq, dedotta l’intervenuta accessione invertita in favore del Comune, poichè del fondo era stata disposta l’occupazione d’urgenza senza che ne fosse seguita l’espropriazione nei rituali termini, chiedevano il risarcimento del danno risentito.

Il Tribunale, in accoglimento della relativa eccezione, dichiarava prescritto il diritto al risarcimento del danno nel decorso del relativo termine e tanto a far data dalla trasformazione irreversibile del fondo, intervenuta il 12.6.1982, alla domanda, proroghe comprese.

1.1. Con atto di appello notificato il 26.11.1999, C.F., C.G., C.A. ed E.A., quest’ultimo quale unico erede di C.L., impugnavano la sentenza facendo valere, tra l’altro, il difetto dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori nella delibera di localizzazione del programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica adottato L. n. 865 del 1971, ex art. 51.

La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 19.6.2001 rigettava l’impugnazione ritenendo che nella prospettazione dell’appello, fondata sul carattere permanente dell’illecito, dovesse riconoscersi l’immutazione del fatto giuridico costitutivo dei diritto originariamente fatto valere attraverso l’introduzione di un diverso fondamento della pretesa.

1.2. Su ricorso dei signori C. ed E. la Corte di cassazione con sentenza n. 20772 del 26.10.2004, in accoglimento del mezzo proposto, cassava la sentenza di appello in applicazione del principio di diritto per il quale, il giudizio sulla domanda di risarcimento per perdita della proprietà di un bene in assenza di rituale procedimento di esproprio, commisurata dall’origine al valore di mercato del bene, ben può riguardare un ulteriore elemento, allegato nel corso del giudizio di merito e relativo alla inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, integrato dalla mancanza dei termini di inizio e compimento dei lavori e della procedura di cui parte attrice sia venuta a conoscenza dopo la proposizione della domanda.

1.3. La Corte di appello pronunciando in sede di rinvio con sentenza del 7.2.2007 ha respinto la domanda.

I termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, omessi nella Delib. di localizzazione 15 novembre 1973 erano stati indicati nella Delib. integrativa n. 44 del 2974 e la necessità dell’indicazione dei termini ex L. n. 2359 del 1865, per l’art. 13, era rimasta superata dal fatto che la localizzazione delle aree era stata riportata nell’ambito del piano di edilizia economica e popolare e poteva giovarsi delle disposizioni che delimitano nel tempo l’efficacia dei piani, ai sensi della L. n. 167 del 1962.

1.4. Su ricorso dei signori C. ed E. questa Corte di legittimità con sentenza n. 6216 del 13.3.2013 ha di nuovo cassato la sentenza impugnata e rinviato dinanzi alla Corte di appello di Lecce, nell’apprezzata fondatezza dei motivi con cui si deduceva l’estraneità al procedimento espropriativo della Delib. n. 44 del 1974 e l’estraneità delle aree degli attori a quelle interessate dal piano di zona.

1.5. C.A., nata nel (OMISSIS), E.A., M.A., C.A., nata nel (OMISSIS), quali eredi di C.G. e C.F., con citazione notificata l’8.7.2013 hanno riassunto la causa dinanzi alla Corte di appello di Lecce perchè, in attuazione dei principi enunciati con la sentenza n. 6216/2013, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto depositata il 30.09.99, gli enti convenuti venissero condannati in solido al risarcimento del danno per l’occupazione usurpativa del suolo.

La Corte di appello di Lecce con sentenza del 25.8.2015 ha respinto la domanda per accertata prescrizione del credito risarcitorio vantato dai ricorrenti in riassunzione.

1.6. Avverso quest’ultima sentenza ricorrono in cassazione C.A., nata nel (OMISSIS), in proprio e quale erede di C.G., E.A., M.A. e C.A., nata nel (OMISSIS), con sei motivi a cui resistono con controricorso il Comune di Grottaglie e Arca Jonica, subentrata all’Istituto Autonomo per le Case Popolari, o I.A.c.p., di Taranto.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi quattro motivi i ricorrenti fanno valere la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. e dell’art. 42 Cost. e art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e ancora dell’art. 11 disp. gen..

La Corte di merito aveva fatto decorrere il periodo di prescrizione dalla data di scadenza dell’occupazione legittima e non dal giorno in cui il diritto al risarcimento del danno avrebbe potuto essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c. e, quindi, dai momento in cui il trasferimento della proprietà venga percepito o possa essere percepito dal proprietario come danno ingiusto ed irreversibile, incombendo, poi una prova sull’Amministrazione, secondo consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità.

La prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento per equivalente sarebbe decorsa dalla domanda là dove la sentenza impugnata tanto aveva ritenuto, invece, dalla data di scadenza del periodo di occupazione legittima.

In tema di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da cd. occupazione acquisitiva prima che la L. n. 458 del 1988 e la sentenza della Corte costituzionale n. 486 del 1991 ne riconoscessero l’operatività nessuna occupazione acquisitiva si sarebbe potuta avverare e, per l’effetto, nessun decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Nella fattispecie in esame il periodo di prescrizione avrebbe potuto decorrere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 486 del 1991 che ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 458 cit., art. 3 nella parte in cui non prevede che al proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, senza che sia stato emesso alcun provvedimento di esproprio, possa applicarsi la disciplina prevista dall’indicata norma per l’ipotesi in cui, ferma nel resto l’indicata situazione in fatto, venga dichiarata l’illegittimità del provvedimento espropriativo.

Essendo la notifica dell’atto introduttivo del giudizio intervenuta il 9 marzo 1995, il termine di prescrizione sarebbe stato utilmente interrotto.

La Corte di merito aveva applicato retroattivamente i principi affermati dalla giurisprudenza e le norme sull’accessione invertita ad una fattispecie che si era invece perfezionata in epoca anteriore – per vero, l’irreversibile trasformazione del terreno sarebbe venuta a compimento il 12 giugno 1982 -, con violazione delle norme sulla prescrizione e del principio sulla irretroattività della legge, con conseguente pregiudizio del diritto dei ricorrenti a vedersi riconoscere il risarcimento per la perdita di proprietà del terreno.

2. Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

La sentenza della Corte di appello si sarebbe fondata su fatti non provati e cioè sull’evidenza che il suolo del dante causa dei ricorrenti fosse compreso nel P.E.E.P. ed avrebbe dato per pacifici fatti, invece, espressamente contestati dagli appellanti in riassunzione.

In tal modo la Corte di merito avrebbe ritenuto che non ricorressero gli estremi della occupazione usurpativa e che la fattispecie andasse invece inquadrata nello schema dell’occupazione acquisitiva, con applicazione della prescrizione quinquennale.

La sentenza avrebbe violato l’art. 115 c.p.c. che impone ai giudici di porre a fondamento della decisione fatti provati o non contestati dalle parti e sarebbe stata altresì radicalmente nulla per non avere i giudici di appello pronunciato su eccezioni specifiche dei ricorrenti che avevano contestato, espressamente, la ricomprensione dei terreni ablati nel P.E.E.P. con conseguente ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c.

3. Con il sesto motivo si fa valere dai ricorrenti la violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I giudici del rinvio nel ritenere, senza ulteriori accertamenti fatto ed ulteriori prove, la ricomprensione delle aree degli attori nel piano di zona, avrebbero mancato, altresì, di uniformarsi al principio di diritto statuito da questa Corte di legittimità che aveva annullato la sentenza anche perchè erroneamente sorretta da siffatta non motivata premessa.

4. Il Comune di Grottaglie ed Arca Jonica, subentrata allo I.A.c.p. di Taranto, deducono nei rispettivi controricorsi l’inammissibilità dei motivi relativi alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno per occupazione acquisitiva in quanto diretti a censurare una questione non oggetto di specifica impugnativa nei gradi precedenti

e quindi coperta da giudicato interno.

Nelle precedenti fasi del giudizio i ricorrenti avevano limitato la domanda dinanzi alla Corte di appello a quella di risarcimento danni da occupazione usurpativa, omettendo ogni impugnativa del capo della decisione gravata relativo alla prescrizione del diritto al risarcimento danni da occupazione acquisitiva che soltanto nel presente giudizio avverso la sentenza – ultima in ordine di tempo rispetto a momenti rescindenti e rescissori in precedenza celebrati -era stata posta in discussione, restando così, irrimediabilmente, coperta da giudicato interno.

Il giudizio di rinvio sarebbe rimasto nel suo perimetro definito da quanto nella sentenza di legittimità del 2013 era stata apprezzato come apodittica affermazione della Corte di merito circa la ricomprensione del terreno dei ricorrenti all’interno del piano di zona (p.d.z.) ex L. n. 167 del 1962.

Nel celebrato giudizio di rinvio la prova dell’inclusione dei terreni dei ricorrenti nell’indicato p.d.z. sarebbe invece intervenuta giusta nuova valutazione dei fatti acquisiti e della documentazione prodotta e tanto sulla base di argomentazioni ulteriori rispetto a quelle poste a base della precedente sentenza, la n. 100/07.

5. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati e precisati. In un giudizio in cui si è assistito all’intersecarsi di fasi rescissorie e rescindenti che hanno condotto questa Corte di legittimità a pronunciarsi con due distinte sentenze di annullamento, l’una del 26.10.2004 n. 20772 e l’altra del 13.03.2013 n. 6216, precedute, rispettivamente, dalle sentenze della Corte di appello di Lecce del 25.05.2001 e del 7.02.2007, il giudizio torna all’esame di questa Corte di legittimità.

5.1. E’ preliminare ad ogni altra disamina quella diretta a stabilire quali siano i contenuti ed i limiti del principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità da ultimo con la sentenza n. 6216 del 2013 alla quale ha fatto seguito, all’esito del celebrato giudizio di rinvio, la sentenza della Corte di appello di Lecce qui impugnata e tanto per verificare se quest’ultima abbia fatto, o meno, nei termini contestati per l’introdotto giudizio di legittimità, corretta applicazione della regula iuris espressa nella precedente fase rescindente ex art. 384 c.p.c. e se si offrono pertanto margini per un nuovo intervento di ortesi di questa Corte.

5.2. I ricorrenti denunciano l’illegittimità dell’impugnata sentenza per la dedotta erronea individuazione del termine di decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno dai primi maturato in una fattispecie in cui, un terreno in loro proprietà era stato occupato dal Comune di Grottaglie per la realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica da parte del competente IACP di Taranto.

6. Vanno richiamate le affermazioni di principio rese da questa Corte di legittimità nella precedente fase rescissoria perchè nella puntualizzazione dei loro contenuti se ne possa individuare il carattere vincolante per il giudice di rinvio scrutinandosene la loro eventuale violazione.

6.1. Con sentenza n. 6216 del 2013, questa Corte nel cassare la pronuncia della Corte di appello di Lecce del 7 febbraio 2007, definita la portata del principio di diritto affermato nella precedente fase rescindente, per profili non più destinati a venire qui in rilievo, ha, nel resto, puntualizzato come risultasse ormai coperta da giudicato interno:

a) l’avvenuta perdita della proprietà da parte dei privati che non avevano richiesto la restituzione del bene ed avevano pacificamente agito in giudizio per il risarcimento del danno;

b) la cessazione della permanenza dell’illecito della p.A. che aveva occupato i beni in vista della loro espropriazione, in una situazione in cui non vi era stata nè la restituzione dell’immobile al privato nè il trasferimento della proprietà disposto con decreto di esproprio non retroattivo.

E’ stata esclusa, nel resto, l’applicazione retroattiva del cd. istituto della espropriazione sanante di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42 bis (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), aggiunto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 34, comma 1, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, per la quale una situazione di persistente proprietà dei suoli in capo ai privati si scioglie all’esito della determinazione dell’amministrazione di acquisizione del bene.

Tanto vale in forza di un meccanismo di operatività che non muta sia in ipotesi di occupazione acquisitiva, in cui manchi un valido decreto di esproprio, che di occupazione illegittima, in cui difetti un valido provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera.

La previsione normativa definisce così la cessazione della permanenza dell’illecito dell’occupazione sine titulo – e tanto sino alla data di cessazione dell’occupazione e quindi sino a quando si ponga rimedio alla situazione contra ius o mediante la restituzione dell’immobile al suo proprietario o attraverso la cessione della proprietà dell’immobile all’amministrazione, soggetto che sino ad allora lo aveva occupato abusivamente – ed il corrispondente diritto al risarcimento del privato.

6.2. Questa Corte con il proprio precedente decisum, la cui violazione ex art. 384 c.p.c., comma 2, viene qui in considerazione, ha preso atto ed affermato che nella fattispecie in esame, esclusa l’applicazione dell’art. 42-bis cit., l’oggetto della lite sarebbe stato invece definito dal giudicato interno formatosi tra le parti.

Alla formazione del giudicato questa Corte ha fatto discendere – certo il diritto al risarcimento del danno dei privati ricorrenti, definito per le inequivoche iniziative e condotte processuali dagli stessi assunte di sostanziale rinuncia alla restituzione del bene occupato per l’intervenuta domanda di risarcimento – quale “questione unica ad essere controversa tra le parti”, l’individuazione del momento di decorrenza della relativa prescrizione, fermo il rilievo che la cessazione della permanenza dell’illecito si era stabilizzata all’epoca in cui si era verificata l’irreversibile trasformazione del fondo, e quindi al 12.06.1982, data di scadenza del termine quinquennale e della proroga di un anno ex L. n. 385 del 1980.

6.3. I giudici di appello, chiamati a pronunciare, all’esito delle definite questioni, sul diritto al risarcimento del danno maturato dai privati proprietari di fondi occupati, hanno individuato il dies a quo di decorso della prescrizione nella data di irreversibile trasformazione del fondo, accertando quindi la maturata estinzione del diritto per intervenuto decorso del termine quinquennale alla data di introduzione della domanda di danno il 9 marzo 1995.

La statuizione è illegittima ed in accoglimento del proposto ricorso, segnatamente quanto ai motivi dal primo al quarto, di cui può darsi congiunta trattazione nella connessione dei temi proposti, essa deve essere cassata.

6.4. In ordine alla pretesa formazione di un giudicato interno sulla maturata prescrizione quinquennale dell’azionato diritto, si ha che, fermo il rilievo che i proprietari qui ricorrenti avevano impugnato la prima decisione del Tribunale di Taranto che aveva accolto la relativa eccezione, nella valutazione dell’indicata deduzione non possa prescindersi dalla natura squisitamente qualificatoria di ogni questione che venga posta dalle parti su detta causa estintiva che resta, come tale, rimessa alla valutazione del giudice e rispetto alla quale non si forma giudicato interno (Cass. n. 3126 del 03/03/2003; Cass. n. 21321 del 03/11/2005; Cass. n. 14576 del 22/06/2007; Cass. n. 3903 del 18/02/2010; Cass. n. 1064 del 20/01/2014; Cass. n. 15631 del 27/07/2016).

In giudizio, nel susseguirsi delle fasi rescindenti e rescissorie, la questione ha continuato ad essere agitata tra le parti e l’accertamento operatone nell’impugnata sentenza non incorre in alcuna violazione del giudicato interno per un esito che, nel carattere “aperto” della questione, resta guidato dalle affermazioni in diritto da ultimo effettuate da questa stessa Corte di cassazione con la sentenza n. 6216/2013.

6.5. Nel resto.

Ferma la natura risarcitoria dell’azione esercitata dal privato e diretta a conseguire il valore dell’immobile perduto nel termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c. (da: Cass. SU n. 12546/1992), la giurisprudenza chiamata a pronunciare sulla decorrenza iniziale dell’azione, dopo aver fatto coincidere quest’ultima con la data della irreversibile trasformazione dell’immobile nell’opera dichiarata di pubblica utilità, nel contempo individuata sia quale causa che quale momento genetico della vicenda estintivo-acquisitiva, nella oggettiva difficoltà di individuare con precisione l’epoca in cui il bene perdeva i suoi originari ed individualizzanti caratteri per assumere quelli propri della destinazione pubblica e nella impossibilità della enunciazione di una regola generale da valere in materia, ha condotto ad individuare tutta una serie di temperamenti ivi compresa la definizione di ipotesi interruttive della prescrizione nelle condotte dell’amministrazione di offerta e determinazione dell’indennità di esproprio (Cass. SU nn. 484 e 485 del 1999).

L’effetto voluto era quello di escludere l’esito abnorme che l’irreversibile trasformazione si realizzasse prima ancora dell’affermazione dell’istituto dell’occupazione acquisitiva (Cass. n. 1464/1983) o che il diritto potesse essere già prescritto allorchè al proprietario si riconosceva di avvalersi della tutela risarcitoria piena (Cass. n. 8965 del 17/04/2014, p. 12, in motivazione).

6.6. Nell’affermata esigenza di tutelare le posizioni del privato che subisse forme di espropriazione indiretta, la giurisprudenza della Corte EDU nel sostenere il principio di legalità inteso a tutela di una protezione sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile, e quindi efficace, del diritto di proprietà, e ritenuto il contrasto della espropriazione indicata con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ed in particolare con il suo Protocollo Addizionale n. 1 (sentenza 30 maggio 2000 in causa Carbonara-Ventura ric. 31524/96; sentenza 30 maggio 2000, ric. n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera; Causa Sciarrotta ed altri c. Italia, sentenza 12 gennaio 2006, ric. n. 14793/02), ha chiamato i giudici nazionali a dare della norma interna che si frapponesse ad un siffatto esito una interpretazione conforme al richiamato principio ed alla Convenzione.

La decorrenza del credito risarcitorio dovuto alla occupazione espropriativa è stata così resa conforme al sistema convenzionale ed ai principi di chiarezza, consapevolezza e legalità che ne sono il portato, con sentenze di questa Corte di cassazione nn. 20543 e 22407 del 2008, con le quali si è ritenuto che il decorso della prescrizione del diritto risarcitorio potesse aversi, per gli indicati caratteri, diretti a consentire al privato una piena reazione alla condotta di abuso dell’autorità, a far data dal 3 novembre 1988, epoca di entrata in vigore della L. n. 458 del 1988, art. 3, di riconoscimento da parte del legislatore dell’istituto dell’occupazione appropriativa.

Prima di tale data, in mancanza di un ambito di chiarezza e legalità diretto a sostenere del privato reazioni consapevoli all’azione della p.A., il diritto non poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c. e non vi era, pertanto, decorso della prescrizione.

6.7. Nella insufficienza della nozione di “irreversibile trasformazione”, caratterizzata da una pluralità di evidenze fattuali destinate, come tali, a non essere ricomprese nella previsione normativa e ad emergere, conclusivamente apprezzate all’indicato fine, in seguito all’accertamento giurisdizionale, in una cornice di incertezza in precedenza segnata anche dalle vicende amministrative correlate agli atti di occupazione ed esproprio nonchè dall’atteggiarsi degli atti interruttivi della prescrizione riconducibili all’iniziativa della p.A. (artt. 2943,2944 e 2937 c.c.), l’esito individuato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità è stato quello di individuare il termine di decorso della prescrizione dalla domanda introduttiva del giudizio, nel quale il proprietario richieda il controvalore dell’immobile, con i relativi accessori, incompatibile con il perdurare del suo diritto dominicale su di esso (Cass. n. 8965 del 17/04/2014).

6.8. Si è ridisegnato l’illecito non più come istantaneo, integrato dal verificarsi della irreversibile trasformazione del bene, e ad effetti permanenti, ma come permanente e come tale destinato a cessare solo per effetto della restituzione del terreno, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato ovvero, proprio, della rinuncia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con indirizzo interpretativo nel tempo costante e dal quale non si ha ragione qui di discostarsi (ex multis: Cass. SU 19/01/2015 n. 735; Cass. 05/03/2015 n. 4476; Cass. 07/10/2016 n. 20231; Cass. 29/09/2017 n. 22929) – nell’apprezzata insufficienza, ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., della mera consapevolezza del privato di avere subito un’occupazione e/o una manipolazione senza titolo dell’immobile, e nella necessità che il danneggiato si trovi nella possibilità di stimare la gravità delle conseguenze lesive per il suo diritto dominicale anche con riferimento alla loro rilevanza giuridica e, quindi, in particolare, al verificarsi dell’effetto estintivo-acquisitivo definitivo perseguito dall’amministrazione espropriante -ha formulato l’indicato principio, che lega alla proposizione della domanda di danno per equivalente la consapevolezza del privato, leso, del sofferto pregiudizio e del suo articolato prodursi quanto a causa ed effetti.

6.9. La Corte di appello di Lecce, richiamando, invece, al fine di individuare il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno sofferto dai ricorrenti, la data della irreversibile trasformazione del fondo, individuata al 12.06.1982, ha per ciò stesso violato, ex art. 384 c.p.c., comma 2, il principio espresso nel giudizio rescindente con la sentenza n. 6216 del 2013 sul termine ex art. 2935 c.c. e, ancora, quella giurisprudenza di legittimità integrativa del dato normativo, guidata da una interpretazione conforme ai principi della Corte EDU su effettività e prevedibilità della tutelà del diritto di proprietà e quindi sul rispetto del principio di legalità cui deve essere improntata l’azione della p.A. nell’ingerirsi nel diritto del privato.

7. Nel resto; è fondato il sesto motivo con cui si censura l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

7.1. Nonostante questa Corte di legittimità nella precedente fase rescindente avesse richiamato il giudice del merito agli accertamenti di fatto sulla:

a) estraneità al procedimento espropriativo della Delib. n. 44 del 1974 che avrebbe indicato i termini di compimento delle espropriazioni e dei lavori integrando in tal modo la Delib. di localizzazione 15 novembre 1973 che quei termini aveva, invece, pretermessi;

b) ricomprensione dei beni degli attori nella localizzazione delle aree effettuata nel piano di edilizia economica e popolare con conseguente superamento della necessità di indicazione dei termini L. n. 167 del 1962, ex art. 13 e fruizione del tempo di efficacia dei piani L. 167 cit., ex art. 9;

la Corte di merito aveva omesso i necessari accertamenti di fatto, non verificando il diverso oggetto della Delib. n. 44 del 1974 relativa alla convenzione da stipularsi dal Comune con lo Iacp di Taranto ed affermando in modo apodittico che le aree degli attori sarebbero ricadute nel piano di zona.

Il motivo è quindi fondato essendo la Corte di merito di nuovo incorsa nel dedotto vizio di motivazione per omessa valutazione di fatti decisivi, non avendo provveduto ad apprezzare le ragioni delle censure ivi opposte per le dedotte evidenze e quindi a:

1) scrutinare i contenuti della Delib. n. 44 del 1974 ex artt. 1363 e 1367 c.c.;

2) verificare la localizzazione dei beni degli attori accertando, per l’effetto, la loro ricomprensione, o meno, nel piano di zona.

Il diverso atteggiarsi dell’occupazione ha ricadute sulla quantificazione del reclamato risarcimento.

7.2. Il quinto motivo resta assorbito dai precedenti.

La censura, per vero, articolata sulla erronea individuazione nella procedura ablatoria di una occupazione usurpativa, per mancata fissazione nella dichiarazione di pubblica utilità dei termini L. n. 2359 del 1865, ex art. 13 e non di una acquisitiva, per una occupazione che sarebbe stata sorretta da una valida dichiarazione di p.u., ma non seguita dal decreto di esproprio nei termini di efficacia della prima – e tanto là dove, si deduce in ricorso, la riconducibilità ad una fattispecie di occupazione acquisitiva e non usurpativa farebbe decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dalla data di scadenza dell’occupazione legittima -, resta assorbita dallo scrutinio dei primi quattro motivi.

All’esito di quest’ultimo si è infatti più radicalmente esclusa la fondatezza dell’indicato argomentare, individuandosi il “dies a quo” della prescrizione, nella permanenza dell’illecito, dalla data della domanda risarcitoria.

8. La sentenza impugnata in accoglimento dei motivi dal primo al quarto e, ancora, del sesto motivo, assorbito il quinto, va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, altra sezione, che provvederà ad accertare, in applicazione degli indicati principi, il termine di decorso della prescrizione del diritto risarcitorio reclamato per equivalente dai ricorrenti.

P.Q.M.

Accoglie i motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto del ricorso, dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio dinanzi al Corte di appello di Lecce, altra sezione, anche per la regolazione delle spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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