Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3645 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3645 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso 17662/2013 proposto da:
Scalera Cosimo, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato Pasanisi Bernardino, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –

contro

BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a., già
denominata Locafit – Locazione Macchinari Industriali S.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
c

Data pubblicazione: 14/02/2018

domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n.157, presso lo studio
dell’avvocato De Crescenzo Enrico, che la rappresenta e difende,
giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n. 4404/2012 del TRIBUNALE di MILANO,
depositata il 16/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. — Su ricorso di Paribas Lease Group s.p.a. era ingiunto
a Scalera Cosimo il pagamento della somma di C 13.155,64,
oltre interessi e spese, di cui l’istante assumeva di essere
creditrice avendo concluso un contratto di leasing con una
società terza le cui obbligazioni erano state garantite dallo
stesso intimato. Quest’ultimo proponeva opposizione assumendo
essere stata violata la disposizione di cui all’art. 1938 c.c., che
imponeva di indicare nel contratto di fideiussione l’importo
massimo garantito.
In esito al giudizio trattato avanti a sé il Tribunale
respingeva l’opposizione.
2. — La successiva impugnazione proposta da Scalera era
dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Milano con
ordinanza pronunciata a norma degli artt. 348 bis e 348 ter
c.p.c. in data 6 maggio 2013.
3. — Il predetto Cosimo Scalera ha quindi impugnato per
cassazione la sentenza del Tribunale, oltre che la pronuncia della
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Corte di appello, con un ricorso articolato in un unico motivo.
Resiste con controricorso Paribas Lease Group.
Il pubblico ministero ha concluso per iscritto nel senso del
rigetto del ricorso.

1. — Il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione
all’art. 2702 c.c., nonché nullità del procedimento con
riferimento agli artt. 183, comma 6, 214 e 221 c.p.c.. Lamenta,
nella sostanza, che il giudice di prime cure non gli avrebbe
permesso di dar prova dell’accordo di riempimento avente ad
oggetto la scrittura privata che documentava il contratto di
fideiussione; aggiunge che una tale prova avrebbe implicato, a
norma dell’art. 1938 c.c., la nullità della fideiussione.
2. — La censura è inammissibile.
Il ricorrente fonda l’impugnazione sul dato per cui la
mancata indicazione dell’importo massimo garantito determina,
a norma dell’art. 1938 c.c., la nullità della fideiussione prestata
per obbligazione futura. In tal senso, conferisce rilievo alla
circostanza per cui detto importo non sarebbe stato pattuito
dalle parti del contratto fideiussorio, ma rimesso alla unilaterale
determinazione della banca, la quale, in ipotesi di successivo
inadempimento della debitrice principale, avrebbe potuto
riempire il documento con l’indicazione della somma ad essa
dovuta.
Tuttavia, l’istante manca di riprodurre il contenuto della
fideiussione di cui nemmeno indica la localizzazione all’interno
dei fascicoli di causa. Ora, l’eccepita nullità si riferisce, come
sopra accennato, alla fideiussione rilasciata per obbligazioni
future, mentre non è affatto chiaro se la garanzia prestata
avesse ad oggetto un rapporto di tale natura. Va qui rilevato
che, ove la garanzia sia stata prestata con riferimento ai
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RAGIONI DELLA DECISIONE

contratti di leasing stipulati dall’obbligata principale al momento
della prestazione della garanzia, non potrebbe parlarsi di
fideiussione per obbligazione futura, giacché il debito nasce, in
tal caso, dai negozi cui le parti hanno fatto riferimento, e non da

(cfr., in tema di locazione, Cass. 30 ottobre 2008, n. 26064, in
motivazione; cfr. pure la recente Cass. 25 ottobre 2016, n.
21521, secondo cui la garanzia fideiussoria prestata, in favore di
una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata
dalla coincidenza tra il capitale garantito e quello mutuato e
dalla determinabilità degli interessi, nonché degli eventuali
accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali,
deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un
credito individuato, diversamente dalla fideiussione omnibus).
Poiché, dunque, il profilo di nullità dedotto, legato alla mancata
indicazione del limite massimo garantito, concerne le sole
fideiussioni per obbligazioni future e poiché, a causa del rilevato
difetto di autosufficienza, si ignora se la garanzia per cui è causa
sia da ricondurre a tale tipologia di garanzie, alla Corte è
precluso di apprezzare la decisività della censura.
3. — Alla inammissibilità del ricorso segue la statuizione
sulle spese, riversate sulla parte ricorrente, siccome
soccombente.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali, liquidandole in C 2.200,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di
legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà
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ipotetiche e indeterminate operazioni del debitore principale

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la

Sezione Civile, in data 29 settembre 2017.

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