Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3645 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/02/2011, (ud. 23/09/2010, dep. 14/02/2011), n.3645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Fallimento Matex s.r.l.;

– intimato –

avverso la decisione n. 44/36/08 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa in data 8 aprile 2008, depositata il 16

aprile 2008, R.G. 3987/07;

2010 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 6460 Generale

Dott. LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 7 luglio 2010 e’ stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta: Il relatore cons. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati Osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della societa’ contribuente della cartella esattoriale relativa al minor credito I.V.A. per l’anno 2000. La ricorrente contestava il non riconoscimento del credito rilevando che esso derivava dalla dichiarazione per l’anno 1998 ed eccepiva la decadenza del potere di rettifica D.P.R. n. 693 del 1972, art. 57;

2. La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) carente motivazione sull’anno di riferibilita’ del credito; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, 54 bis, 57;

Ritiene che:

1. entrambi i motivi siano fondati essendo carente la motivazione circa il punto decisivo della riferibilita’ del credito di imposta all’anno 1998 e risultando erronea l’affermazione per cui, quanto al credito IVA per l’esercizio 1999, l’iscrizione a ruolo dovesse essere preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento nonostante la liquidazione derivasse da controllo automatizzato della dichiarazione della societa’;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicche’ il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnala e rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia che decidera’ anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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