Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3644 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.M., residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta

delega in calce al controricorso, dall’Avv. LA MARCA Antonio,

elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni, 267;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 07/15/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 15 in data 15/02/2005, depositata il

15 aprile 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, esercente attività libero professionale, ricorreva avverso il silenzio-rifiuto, opposto dall’Amministrazione, alla domanda sottesa a conseguire il rimborso dell’IRAP, dell’anno 1998.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva riformata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.

Con ricorso notificato il 30 maggio 2006, l’Agenzia ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Con istanza 22.06.2009, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. b), artt. 2082 e 2195 c.c., del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 53 e 55, del precitato D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 ed 8, nonchè violazione o falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, ed insufficiente e contraddittoria motivazione sotto altro profilo;

Visto il controricorso del contribuente;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;

Considerato che i Giudici di appello hanno escluso l’esistenza dell’autonoma organizzazione, nella considerazione che l’attività professionale era stata svolta dal professionista, in assenza di elementi di organizzazione, rilevanti agli effetti impositivi;

Considerato che la questione posta dal ricorso in esame va risolta, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”;

Considerato che la decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo accolto la domanda, proposta dal contribuente – agente di commercio – per insussistenza degli elementi indici dell’autonoma organizzazione, avendo verificato che l’attività risultava “svolta in via personale e diretta priva di qualsiasi supporto organizzativo”;

Considerato, altresì, che le doglianze risultano formulate genericamente ed in contrasto con la citata pronuncia e con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di imponibilità Irap ai redditi professionali, giacchè l’Agenzia, per un verso, non ha contestato specificamente la realtà fattuale dedotta dal contribuente e presa in considerazione dal giudice di merito (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) e, d’altra parte, non ha criticato la ratio della decisione, limitandosi a sostenere che tutti gli esercenti arti o professioni, essendo la loro attività caratterizzata dall’auto-organizzazione, sono assoggettati ad Irap, a prescindere dalla sussistenza o meno degli elementi indice, quali indicati da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, facendo, peraltro, generico riferimento a categorie di spesa senza, però, indicare concreti elementi, in ipotesi idonei a sostenere una diversa decisione;

Considerato che il ricorso va, dunque, rigettato e che le spese, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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