Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3644 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. I, 14/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G. ((OMISSIS)), C.A.

((OMISSIS)) L.L. (OMISSIS) C.

R. ((OMISSIS)) P.F. ((OMISSIS))

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo

studio dell’avvocato FRISANI PIETRO L., che li rappresenta e difende,

giusta i procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 161/08 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

2.4.09, depositato il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “1.- Con decreto depositato il 6.4.2009 la Corte di appello di Venezia ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze da L.L., C.A., C.R., P.F. e F.G. in relazione alla durata irragionevole di un procedimento instaurato (unitamente ad altri ricorrenti) dinanzi alla Corte dei Conti – sez. giurisdizionale per il Veneto – in data 16.9.1996 e definito con sentenza del 7.6.2 007, avente ad oggetto la richiesta di riordino delle carriere e di corresponsione dell’indennita’ ausiliaria. La Corte di merito ha determinato in tre anni la durata ragionevole del processo e, per il ritardo di sette anni e otto mesi, ha liquidato a ciascun ricorrente a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale, la somma di Euro 1.920,00, tenuto conto della natura collettiva del ricorso, compensando per meta’ le spese processuali.

Contro il decreto gli attori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero intimato non ha notificato controricorso.

2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, art. 6 par. 1 CEDU in relazione all’art. 2056 cod. civ. e formulano il quesito: se la Corte territoriale sia incorsa in violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 par. 1 CEDU in relazione all’art. 2056 c.c. nel decreto impugnato, determinando l’entita’ del risarcimento del danno morale da eccessiva durata del processo nella somma di Euro 1.920,00 in considerazione del carattere collettivo del ricorso, precisando, altresi’, se detta liquidazione sia conforme ai criteri di liquidazione del quantum individuati dalla CEDU. 2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all’entita’ del danno liquidato.

3.- Il ricorso appare manifestamente fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza della S.C., la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza e’, potrebbe dirsi, ancor piu’ marcata in presenza di domande palesemente infondate e, come tali, suscettibili di immediata risoluzione, non puo’ essere superata, tra l’altro, dalla circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria, sia stato proposto da una pluralita’ di attori, considerato che la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entita’ amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (Sez. 1, Sentenza n. 27610 del 2008). In proposito va ricordato che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, e’ segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che e’ configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purche’ in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili (Sez. U, Sentenza n. 1340 del 26/01/2004). Non appare ragionevole, per contro, il dimezzamento della misura dell’indennizzo per la sola caratteristica di ricorso collettivo della domanda proposta dai ricorrenti. Peraltro, la somma liquidata non appare in linea neppure con la piu’ recente giurisprudenza di questa Sezione e con i criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi.

Il ricorso, quindi, puo’ essere deciso in camera di consiglio”.

2. – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei termini innanzi precisati. Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenuto conto della durata complessiva del giudizio presupposto in circa undici anni e dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU (Sez. 2A, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, ric. 43674/02) e da questa Corte (Sez. 1, n. 13019/2010), l’indennizzo va determinato, nella misura di Euro 6.000,00, con gli interessi dalla domanda. Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari. Spese distratte.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 6.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimita’, che determina per l’intero in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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