Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3643 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3643 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso 13730/2013 proposto da:
Banca delle Marche S.p.a., ora Nuova Banca delle Marche
S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Gian Giacomo Porro n.8,
presso lo studio dell’avvocato Carlevaro Anselmo, rappresentata
e difesa dagli avvocati Paoli Giampiero, Francia Stefano, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Taboni Maria Pia, Venturi Fabio, Venturi Francesco, nella qualità
di eredi di Venturi Franco, elettivamente domiciliati in Roma, Via
Cardinal De Luca n.1, presso lo studio dell’avvocato Condello
Domenico, che li rappresenta e difende unitamente agli
1
(9Sq

Data pubblicazione: 14/02/2018

avvocati Blasi Daniela, Blasi Luca, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti –

Mingarelli Eraldo;
– intimato avverso la sentenza n. 703/2012 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 29/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA
1. — In data 8 maggio 2001 Venturi Franco diveniva
successore

mortis causa

della madre Lupi Gemma,

cointestataria, insieme a Venturi Rolando, fratello di Franco, di
un conto corrente acceso presso la Banca delle Marche. Rolando
Venturi era altresì titolare di un deposito titoli sul quale
giacevano dei buoni ordinari del Tesoro del valore di C
58.000,00 che sarebbero scaduti il 15 gennaio 2002.
Il 24 ottobre 2000 Rolando Venturi veniva interdetto e il
fratello Franco ne era nominato tutore il 4 aprile 2002.
Il controvalore dei buoni ordinari del Tesoro, alla scadenza,
veniva accreditato non sul conto corrente cointestato, ma, di
iniziativa della banca — per una decisione assunta dal dirigente
della filiale, Mingarelli Eraldo —, su di un conto transitorio
fruttifero intestato al solo Rolando Venturi.
Franco Venturi agiva quindi in giudizio per la condanna
dell’istituto di credito al risarcimento del danno, nella misura di
C 29.000,00, pari alle metà del controvalore dei buoni ordinari
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nonchè contro

del Tesoro: assumeva, infatti, che i medesimi erano entrati a far
parte dell’asse ereditario.
Il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda ritenendo che i
titoli fossero di proprietà del solo Rolando Venturi e che, quindi,

2. — Proposto appello, la Corte di Ancona, in riforma della
sentenza impugnata, condannava l’istituto di credito a
corrispondere all’appellante, Franco Venturi, l’importo di C
29.000,00, maggiorato degli interessi legali.
3. — La pronuncia in questione, emessa il 29 novembre
2012, è stata impugnata per cassazione dalla Banca delle
Marche con un ricorso che consta di un unico motivo. Resistono
con controricorso Taboni Maria Pia, Venturi Francesco e Venturi
Fabio, eredi di Franco. Hanno depositato memoria sia la
ricorrente (ora denominata Nuova Banca delle Marche s.p.a.),
che i controricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — L’unico motivo di ricorso lamenta: omesso esame di
un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e
conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 1838 e
1372 c.c.. Lamenta la ricorrente che la Corte di merito avrebbe
mancato di considerare che solo il conto corrente acceso il 7
agosto 1995 era cointestato, mentre il contratto di deposito e
custodia dei titoli del 25 gennaio 2000 faceva unicamente capo
a Rolando Venturi. Deduce, altresì, che il giudice
dell’impugnazione avrebbe impropriamente dato atto che, in
base a questo secondo contratto, gli accrediti (nella specie: la
liquidità acquisita dalle operazioni relative al

dossier titoli),

dovessero refluire sul conto corrente. Da tali carenze si era poi
originata, ad avviso dell’istante, la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1838 e 1372 c.c.: infatti, la Corte di
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l’attore non avesse alcun diritto sui medesimi.

appello aveva finito per negare che il contratto ha forza di legge
tra le sole parti e che degli effetti programmati da esso non
possono beneficiare soggetti terzi, contitolari di un rapporto
diverso (quello di conto corrente).

Come è noto, nel caso di conto corrente intestato a due o
più persone, i rapporti tra i correntisti e la banca sono regolati
dall’art. 1854 c.c., a mente dei quali gli intestatari del conto
sono da considerare creditori e debitori solidali dei saldi del
conto.
La Corte di appello ha rilevato che nel contratto di deposito
era precisato che le operazioni di accredito e addebito derivanti
dalle movimentazioni dei titoli (giacenti sul conto deposito titoli
in amministrazione) «dovevano avvenire tramite il conto
corrente cointestato», sicché ha ritenuto che, alla scadenza dei
buoni ordinari del deposito, il controvalore dei medesimi
dovesse essere riversato sul conto stesso. In tal senso — ha
precisato la Corte distrettuale — Venturi Franco, quale erede
della madre, era creditore solidale dell’istituto e avrebbe potuto
disporre dell’intero.
La banca ricorrente, come si è detto, censura anzitutto la
sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di
considerare che il contratto di deposito titoli era intestato al solo
Rolando Venturi.
Dalla sentenza impugnata non si ricava, però, che la Corte
di merito abbia basato la propria decisione sull’erroneo
presupposto della cointestazione del conto di deposito: è anzi da
notare che il giudice del gravame abbia dato atto che il conto in
questione era stato aperto da un solo soggetto (pur indicato, per
un chiaro refuso, in Franco Venturi, e non in Rolando Venturi).
La stessa istante asserisce, poi, che la sentenza impugnata
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2. — Il motivo non è fondato.

avrebbe omesso di considerare che due disposizioni del
contratto di deposito e custodia prevedevano che sul conto
corrente fossero operati gli addebiti (segnatamente quelli per le
commissioni e per il corrispettivo dovuto a fronte di operazioni

movimentazione dei titoli.
Va però considerato che a norma dell’art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 83/2012, convertito in I.
n. 134/2012, è deducibile l’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire
che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia): ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle
previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4,
c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame
sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso
risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato
oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
«decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un
fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
(Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile
2014, n. 8054).
Ora, ciò che la parte ricorrente denuncia non è di certo
l’omesso esame di un fatto, nel senso sopra precisato — quanto,
semmai, la scorretta valutazione delle prove documentali
soggette al suo esame. E infatti, la Corte di merito non ha
affatto mancato di considerare la circostanza indicata, ma ha
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di pronti contro termine), non anche gli accrediti maturati dalla

piuttosto ritenuto che nel contratto di deposito le operazioni sia
di addebito che di accredito dovessero attuarsi per il tramite del
conto corrente cointestato. Non spetta però a questa Corte
prendere posizione sulla correttezza dei rilievi svolti dal giudice

apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di
merito non dà luogo al vizio di cui al nominato art. 360, n. 5
c.p.c. (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).
L’insussistenza del vizio in questione esclude, poi, il
fondamento della restante censura, la quale ha come
presupposto proprio il lamentato omesso esame del fatto
decisivo. D’altro canto, la violazione o falsa applicazione di una
norma giuridica non può essere correlata, nemmeno in astratto,
al dedotto erroneo apprezzamento delle prove documentali.
Infatti, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta
interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica
valutazione del giudice di merito (Cass. Sez. U. 5 maggio 2006,
n. 10313; in senso conforme, ad es.: Cass. 11 gennaio 2016, n.
195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass.4 aprile 2013, n.
8315).
3. — In conclusione, il ricorso va respinto.
4.

— Le spese del giudizio di legittimità seguono la

soccombenza.
P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali, liquidandole in C 5.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di
legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
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di appello, giacché l’ipotetico cattivo esercizio del potere di

2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Sezione Civile, in data 29 settembre 2017.

la

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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