Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3643 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Edoardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20272/2016 r.g. proposto da:

D.V.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di esercente la potestà sul figlio minore

D.F., (cd. fisc. (OMISSIS)), D.G., (cod. fisc.

(OMISSIS)) e D.T., (cod. fisc. (OMISSIS)), tutti eredi e

successori universali di G.C., rappresentati e difesi,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Alberto Bagnoli, con cui elettivamente domiciliano in Roma, Via

Cosseria n. 2, presso lo studio dell’Avvocato Alfredo Placidi.

– ricorrente –

contro

M.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa,

giusta procura speciale apposta a margine del controricorso,

dall’Avvocato Giuseppe Miccolis, presso il cui studio è

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via F. Rosselli n. 46;

– controricorrente –

contro

CONSORZIO “LA LAMIA”, (cod. fisc. PI (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

C.C.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Elena

Matarrese, giusta procura speciale apposta a margine del

controricorso, la quale si costituisce in giudizio anche in proprio,

elettivamente domiciliati in Noci (Bari), Via Benedetto Petrone n.

37, presso lo studio del difensore.

– controricorrenti –

e contro

Avvocati Ma.Ni., Ma.Pa., M.E.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata in

data 21.3.2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Consorzio La Lamia, costituito tra i proprietari delle aree incluse nella zona D del Piano Regolatore del Comune di Noci, convenne dinanzi alla Pretura di Noci G.C., titolare di uno dei lotti, chiedendone la condanna al pagamento delle quote consortili dovute in base ai bilanci relativi all’anno 1993 ed ai successivi.

La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepì di aver cessato di fare parte del Consorzio fin dal 17 settembre 1991, avendo venduto il proprio lotto a M.C., e chiamò in causa l’acquirente, la quale eccepì a sua volta la propria estraneità al Consorzio, assumendo che la G. non gliene aveva comunicato l’esistenza, e sostenendo di non essere neppure subentrata per legge alla venditrice, non avendo acquistato un’azienda, ma solo un immobile.

2. A seguito della soppressione della Pretura di Noci, il giudizio, interrottosi per effetto della dichiarazione di fallimento della G. e riassunto nei confronti della curatela, fu trasmesso al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Putignano, che con sentenza del 21 gennaio 2003 condannò il fallimento al pagamento delle quote consortili, rigettando la domanda di garanzia proposta nei confronti della M..

3. L’impugnazione proposta dalla G., tornata nel frattempo in bonis, è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza del 12 ottobre 2005: premesso che il Consorzio aveva carattere volontario e finalità privatistiche, essendo aperto alla partecipazione dei proprietari di aree ricadenti nella zona D del Piano Regolatore e proponendosi di provvedere alla formazione di un progetto di lottizzazione di tali aree, la Corte di merito ha ritenuto applicabile l’art. 24 c.c., ai sensi del quale ha affermato che la G. non aveva cessato di far parte del Consorzio, non avendo comunicato il proprio recesso e non essendone stata esclusa dall’assemblea dei consorziati; ha aggiunto che il rapporto non era configurabile neppure come obbligazione propter rem, non avendo ad oggetto i contributi dovuti al Comune dai proprietari che avevano operato la lottizzazione nè contributi di bonifica, ma somme dovute a titolo di quote consortili.

4. Avverso la predetta sentenza, la G. propose ricorso per cassazione e questa Corte con la sentenza n. 7427 del 14/05/2012 accolse il primo motivo di ricorso e riaffermò il principio secondo cui i consorzi di urbanizzazione – consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicchè il giudice, nell’individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione; ne consegue che, qualora lo statuto preveda la cessazione dell’appartenenza al consorzio per l’intervenuta alienazione del diritto reale e il subingresso dell’acquirente nei diritti e negli obblighi dell’alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, che è obbligazione “propter rem”, senza necessità della dichiarazione di recesso o della Delibera di esclusione prescritte dall’art. 24 c.c., in materia di associazioni; cassò dunque la sentenza impugnata che si era vistosamente discostata da questo principio, rinviando alla Corte di Bari per un nuovo esame della vicenda.

5. Con atto di citazione in riassunzione, D.V.A., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore D.F., D.G. e D.T., tutti eredi e successori universali di G.C., convennero innanzi alla Corte di appello di Bari il Consorzio La Lamia, nonchè M.C. e gli Avvocati Ma.Ni., Ma.Pa. e Ma.Ma.El. per sentir affermare la carenza di legittimazione passiva di G.C. e dei suoi eredi in ordine alla richiesta di pagamento dei contributi consortili, con richiesta di condanna invece della M. al pagamento degli stessi in favore del consorzio e con la conseguenziale restituzione, ai sensi dell’art. 389 c.p.c., di quanto versato anche ai difensori in seguito alla sentenza cassata.

La corte del merito, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto, per quanto qui ancora rileva, che: a) la M. aveva acquistato, con atto pubblico, per notar D.M. del 17.9.1991, il diritto di proprietà dell’opificio realizzato dalla G., titolare dell’omonima impresa edile proprietaria del suolo costituente il lotto 6, oltre il decennio previsto dall’atto costitutivo del consorzio per determinare il trasferimento della qualità di partecipante al consorzio e comunque prima della proroga della sua durata; b) non poteva neanche predicarsi un subentro automatico dell’acquirente, senza che vi fosse una Delibera di esclusione ovvero un recesso, sulla base del solo tenore letterale dell’art. 4 dello statuto che regolava le ipotesi di trasferimento della qualità di consorziato ai terzi acquirenti, posto che, peraltro, l’art. 10 dell’atto costitutivo prevedeva la Delibera dell’assemblea per l’ammissione e l’esclusione dei consorziati; c) tale conclusione era inoltre conforme al dettato normativo di cui all’art. 2609 c.c. – norma generale in tema di consorzi – che prevede espressamente l’ipotesi del recesso ovvero dell’esclusione del consorziato; d) non poteva dunque ritenersi la M. obbligata al pagamento delle quote consortili, posto che quest’ultima doveva considerarsi soggetto terzo rispetto al vincolo negoziale nascente dal contratto di consorzio cui la stessa non era subentrata e che tale obbligo era escluso anche dal disposto normativo di cui all’art. 2645, c.c., che impone la trascrizione di ogni atto che produca effetti giuridici.

2. La sentenza, pubblicata il 21.3.2016, è stata impugnata da D.V.A., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore D.F., e da D.G. e D.T., con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il CONSORZIO “LA LAMIA” e gli Avvocati Ma.Ni., Ma.Pa., Ma.Ma.El. hanno resistito con controricorso, ma la procura ad litem in favore dell’Avv. Ma.Ma.El. è sottoscritta dal solo rappresentante del Consorzio.

Ha resistito con distinto controricorso anche M.C..

La parte ricorrente e M.C. hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e ciò anche sotto il profilo dell’erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 dell’atto costitutivo del consorzio, nonchè degli artt. 2603,2609 e 2645 c.c.. Si evidenzia come la corte pugliese si sarebbe discostata dai principi affermati nella sentenza n. 7427/2012 con la quale la Corte di cassazione aveva cassato la precedente decisione sempre della corte barese, posto che la Corte di legittimità aveva chiarito che la disciplina applicabile al consorzio urbanistico doveva essere, in primis, quella negoziale dettata tra le parti nello statuto e, solo ove questa nulla disponesse disponga, quella di matrice normativa dettata per le associazioni o la comunione, mentre la sentenza impugnata aveva ritenuto di dover richiamare, per un verso, la normativa regolante i consorzi (artt. 2603 e 2609 c.c.) e, per altro verso, le norme dell’atto costitutivo del consorzio (art. 10).

2. Il secondo mezzo denuncia sempre violazione dell’art. 384 c.p.c., nella parte in cui confermava integralmente la decisione cassata.

3. Con il terzo motivo si declina vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla conferma della condanna alle spese già impugnata per difetto di ultrapetizione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4. Il quarto mezzo denuncia l’illegittimità della pronuncia di rigetto delle domande di restituzione avanzate ai sensi dell’art. 389 c.p.c..

5. Ante omnia, occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte del Consorzio La Lamia nel controricorso e da parte dell’altra controricorrente M.C. nella memoria difensiva da ultimo depositata.

Essa è in realtà fondata.

Dallo scrutinio degli atti, cui anche questa Corte di legittimità è abilitata in virtù della natura processuale dell’eccezione qui in esame, è emerso che la sentenza impugnata, pubblicata in data 21.3.2016 e di cui la parte ricorrente asserisce l’intervenuta notificazione ad istanza della M. in data 31.05.2016, è stata depositata in copia autentica in data 16.9.2016, mancante tuttavia della relata di notifica. Nè la stessa relata risulta prodotta dai controricorrenti ovvero comunque giunta nella disponibilità della Corte di Cassazione, nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.

Anzi è la stessa parte ricorrente a “confessare”, nella memoria difensiva da ultimo depositata, che il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, unitamente alla relazione di notificazione, sarebbe avvenuto solo contestualmente al deposito della detta memoria e dunque tardivamente.

Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 (cfr. Cass. ss.uu. 9005/2009; Cass. ss.uu. 10648/2017).

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo, in favore del solo Consorzio La Lamia e dell’Avv.to Ma.Ma.El. e della sig.ra M., in ragione del rilascio della procura speciale all’Avv. Ma.Ma.El. da parte del solo Consorzio.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi in favore di M.C. e in Euro 4.000 per compensi in favore del CONSORZIO “LA LAMIA” e dell’Avv. Ma.Ma.El., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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