Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3642 del 24/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3642 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 11946-2010 proposto da:
CAMMARATA

SANTINO

C.F.

CMMSTN73E18E822L,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
4708

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio

dell’avvocato

FIORILLO

LUIGI,

che

la

Data pubblicazione: 24/02/2016

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n.

controricorrente

1153/2009 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2009 R.G.N.
5443/2006;

udienza del 03/12/2015 dal Presidente e Relatore
Dott. PIETRO VENUTI;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
verbale Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. n. 11946/10
Ud. 3 dic. 2015

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma
ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la
domanda proposta da Cammarata Santino nei confronti di Poste
Italiane S.p.A., volta alla declaratoria di illegittimità del termine
apposto al contratto, alla conversione del rapporto in rapporto a
tempo indeterminato, alla riammissione nel posto di lavoro ed al
risarcimento dei danni relativi.
Il contratto era stato stipulato ai sensi dell’art. 25 CCNL dei
dipendenti postali del 2001 per il periodo 1 ottobre 2001 – 31
gennaio 2002, “per esigenze di carattere straordinario, conseguenti a
processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale
riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”.
La Corte di merito ha rilevato che, in base alla “delega in
bianco” conferita ai sindacati dal legislatore con la legge n. 56/87,
ben poteva il contratto collettivo del 2001, art. 25, autorizzare Poste
Italiane S.p.A. alla stipula del contratto per la causale ivi indicata.
Inoltre era stata provata documentalmente la

“cd clausola di

contingentamento”.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la
lavoratrice sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la
società.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando omessa, contraddittoria e
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il
ricorrente, nel dare atto che la decisione impugnata, in quanto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, è corretta
laddove è stata ritenuta legittima la causale apposta al contratto ai
sensi dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 e dell’art. 25 CCNL dei
dipendenti postali del 2001, censura la sentenza impugnata per
avere “omesso di pronunciarsi in merito alle procedure sindacali
previste dall’art. 25 ccnI Poste 2001 prima di procedere

La effettuazione degli incontri sindacali costituisce, ad avviso
del ricorrente, condizione essenziale per la validità del termine
apposto al contratto, senza che possa avere alcuna incidenza
l’accordo delle parti sociali del 18 gennaio 2001, posto che esso “si
limita a prevedere che i processi di riorganizzazione futuri, tuttora in
corso, saranno affrontati anche con l’utilizzo dei contratti a termine,
nel rispetto delle regole stabilite dall’art. 25 del ari”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione
dell’art. 25 CCNL dei dipendenti postali del 2001, censura la sentenza
impugnata per avere omesso di “considerare che, ai sensi del
secondo comma della norma citata, le assunzioni a termine motivate
con il richiamo alla detta fattispecie contrattuale sono subordinate
all’esperimento dei confronti sindacali, i quali costituiscono quindi
condizione di validità per l’assunzione a termine dei lavoratori”.

3. Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente in
ragione della loro connessione, è inammissibile laddove il ricorrente,
nel denunciare vizio di motivazione, assume che la Corte di merito
non si è pronunciata “in merito alle procedure sindacali previste
dall’art. 25 ccnI Poste 2001”.

Al riguardo questa Corte ha più volte affermato (Cass. n.
15882/07 e Cass. 13866/14) che, “In tema di ricorso per cassazione,
è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi
di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo
della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del
provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si
traduce in una violazione dell’art. 112 cod. proc. dv., che deve
essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 cod. proc.
dv., n. 4, non con la denuncia della violazione di norme di diritto
sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, cod.

all’assunzione a termine del lavoratore in causa”.

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proc. dv. Il secondo presuppone, invece, l’esame della questione
oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne
lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero
senza adeguata giustificazione e va denunciato ai sensi dell’art. 360
n. 5, cod. proc. dv.”.
In realtà la Corte territoriale, lungi dal non essersi pronunciata,

della procedura di consultazione sindacale”,

aspetto questo non

considerato dal ricorrente, che ha censurato la sentenza impugnata
sotto altri profili.
Tuttavia, e per completezza, si osserva che sulla specifica
questione del confronto sindacale che, secondo l’art. 25 CCNL
avrebbe dovuto avvenire prima di procedere alle assunzioni a
termine, questa Corte (cfr. Cass. n. 20608/07; Cass. n. 6717/11) ha
affermato che con l’accordo del 18 gennaio 2001, successivo di pochi
giorni alla stipula del contratto collettivo, fu stabilito che “i citati
processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il
ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della
nuova disciplina pattizia delineata dal ccnI 11 gennaio 2011”.
Tale accordo, si è rilevato, costituisce attuazione della
procedura di confronto sindacale prevista dall’art. 25 cit. avendo le
parti affrontato il problema circa la permanenza delle ragioni che
giustificavano le assunzioni a termine, ritenendo che non fossero
ancora venute meno le esigenze di carattere straordinario
conseguenti al processo di ristrutturazione dell’azienda.
Secondo le citate pronunce

“il significato letterale delle

espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un
più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle
parti; soccorre ancora una volta il principio già precedentemente
enunciato secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti
collettivi di diritto comune quando il significato letterale delle
espressioni usate risulti univoco è precluso il ricorso a ulteriori criteri
interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e
complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a
interpretazioni contrastanti”.

ha affermato che era stato “provato documenta/mente il rispetto

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Le parti sociali, dunque, pochi giorni dopo la stipula del
contratto collettivo, si incontrarono nel rispetto della disciplina
delineata da tale contratto, restando così integrata la condizione del
confronto sindacale prevista dall’art. 25.
4. In conclusione il ricorso deve essere respinto
Le spese liquidate come in dispositivo, seguono la

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, che liquida, a favore di Poste Italiane
s.p.a., in C 100,00 per esborsi ed C 3.000,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2015.

soccombenza.

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