Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3642 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3642 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso 13141/2013 proposto da:
Farmacia dott. Tommaso Musella della dott.ssa Francesca
Musella S.n.c., in persona del legale rappresentante
tempore,

pro

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato Giuseppe Mauriello, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

contro
Asl Napoli 1 Centro, in persona del Direttore Generale pro
tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Poli n.29,
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Data pubblicazione: 14/02/2018

presso l’ Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania,
rappresentata e difesa dall’avvocato Armenante Alberto, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

depositata il 11/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto
l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso; assorbimento dei
restanti motivi.

FATTI DI CAUSA
1. — Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2007
la Farmacia dott. Tommaso Musella adiva il Giudice di pace di
Napoli deducendo di essere tenuta ad erogare medicinali agli
assistiti del Servizio Sanitario Nazionale e che, in base alla
convenzione che disciplinava i rapporti tra le farmacie e le
Aziende sanitarie locali, queste ultime erano obbligate a pagare
l’importo risultante dalla distinta contabile spedita dalla
farmacia, riepilogativa delle prestazioni rese agli assistiti, entro
l’ultimo giorno del mese successivo a quello di spedizione delle
ricette. Poiché la distinta relativa al mese di dicembre 2004, che
avrebbe dovuto essere pagata entro il 31 gennaio 2005, era
stata onorata solo il 19 marzo 2007, domandava si condannasse
la A.S.L. Napoli 1 Centro al pagamento della somma di C
2.582,28 a titolo di differenza tra l’importo degli interessi dovuto
ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 ed il minor importo liquidatole a
titolo di interessi legali, giusta l’art. 1284 c.c., ovvero la stessa o
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avverso la sentenza n. 4267/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI,

diversa somma che risultasse dovuta a titolo di maggior danno,
a norma dell’art. 1224 c.c..
Nella resistenza della A.S.L., il Giudice di pace rigettava la
domanda e compensava le spese.

appello e il Tribunale di Napoli, in data 11 aprile 2012, in esito al
giudizio di impugnazione in cui si costituiva la A.S.L., respingeva
il gravame.
3. — La sentenza è stata impugnata da Farmacia dott.
Tommaso Musella della dott.ssa Francesca Musella s.n.c. con un
ricorso affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la
A.S.L. Napoli 1 Centro.
Il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni
scritte, chiedendo l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — I motivi posti a fondamento del ricorso possono
riassumersi nei termini che seguono.
1.1. — Primo motivo: violazione e falsa applicazione
dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 135, 324 e 641 c.p.c.. Si deduce
che il richiamo, contenuto nel decreto ingiuntivo, agli «interessi
come richiesti» sarebbe idoneo ad assolvere l’obbligo
motivazionale; si precisa, infatti, che il rinvio alle ragioni fatte
valere nel ricorso per ingiunzione è sufficiente ad integrare per
relationem la motivazione del provvedimento monitorio.

1.2. — Secondo motivo: violazione e falsa applicazione
dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 135, 324 e 641 c.p.c.; nullità
della sentenza per insufficienza della motivazione su di un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. Rileva l’istante che la ASL,
nel costituirsi avanti al Giudice di pace, non aveva allegato
alcuna evoluzione normativa o variazione qualitativa delle
situazioni giuridiche derivanti dal rapporto controverso, tali da
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2. — L’attrice, soccombente in prime cure, proponeva

determinare un mutamento della

causa petendi

posta a

fondamento delle diverse pretese. Inoltre il Tribunale avrebbe
mancato di chiarire per quale ragione il provvedimento
monitorio invocato a fondamento dell’eccezione di giudicato non

1.3. — Terzo motivo: violazione e falsa applicazione
dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 135, 324, 640 e 641 c.p.c.. Si
rileva che la regola posta dall’art. 640, ultimo comma, c.p.c.
troverebbe fondamento anche nell’ipotesi di rigetto parziale
della domanda monitoria: sicché nessun giudicato poteva
essersi formato sulla spettanza di interessi inferiori alla misura
indicata dal d.lgs. n. 231/2002.
1.4. — Quarto motivo: nullità della sentenza per insanabile
contrasto tra motivazione e dispositivo; violazione degli artt.
132 e 156 c.p.c.. Lamenta la società istante che la sentenza
sarebbe affetta da nullità in quanto il Tribunale, dopo aver
esposto, in motivazione, che ricorrevano giusti motivi per
compensare le spese del giudizio, la aveva poi condannata al
pagamento delle stesse.
1.5. — Quinto motivo: nullità della sentenza per omessa
motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La ricorrente censura qui la sentenza impugnata con riferimento
alla statuizione sulle spese, lamentando il vizio di cui all’art.
360, n. 5 c.p.c..
2. — Sono da ritenere fondati il primo e il terzo motivo,
con assorbimento dei restanti.
Il Tribunale ha fondato la propria decisione su una doppia
ratio decidendi. Ha ritenuto che non si fosse formato alcun

giudicato sulla spettanza degli interessi previsti dal d.lgs. n.
231/2002, in mancanza di una motivazione espressa, al
riguardo, nel provvedimento monitorio invocato dalla società
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fosse motivato per relationem.

Farmacia Musella. Ha inoltre osservato che in un decreto
ingiuntivo successivo a quest’ultimo provvedimento erano stati
riconosciuti interessi al tasso legale (a un saggio cioè inferiore
rispetto a quello previsto dal d.lgs. n. 231/2002): sicché — ad

principio per cui in caso di contrasto tra giudicati prevale quello
più recente.
La prima argomentazione poggia su una giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui, allorquando il giudicato si sia formato
per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante
condanna al pagamento di un credito con carattere di
periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo
relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma, in
mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel
provvedimento ingiuntivo, non gli è inibito contestarlo per le
periodicità successive (Cass. 20 marzo 2014, n. 6543; Cass. 25
novembre 2010, n. 23918: il principio compare pure in diverse
sentenze non massimate: cfr. ad es. Cass. 17 settembre 2015,
n. 22423 e Cass. 18 aprile 2013, n. 9520).
Il decreto ingiuntivo n. 3102/2005, richiamato dalla
ricorrente e dalla sentenza impugnata, conteneva la statuizione
relativa alla spettanza degli interessi richiesti dall’ingiungente.
Se è vero che il provvedimento, in sé e per sé considerato, non
recava alcuna puntuale argomentazione circa le ragioni della
debenza degli interessi per cui è causa, il fondamento della
pretesa era espresso nel ricorso monitorio, ove era spiegato che
le prestazioni risultavano eseguite dopo 1’8 agosto 2002, onde
gli interessi stessi andavano determinati alla stregua del d.lgs.
n. 231/2002. Ciò posto, il giudice del monitorio, accogliendo le
ragioni esposte dal ricorrente, ne fa propri i motivi, che sono
resi noti all’intimato cui debbono essere notificati, a norma
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avviso del giudice di appello — doveva farsi applicazione del

dell’art. 643, comma 2, c.p.c., sia il ricorso che il decreto: sicché
la motivazione del provvedimento, in una tale ipotesi, deve
intendersi espressa per relationem (Cass. 16 giugno 1987, n.
5310; Cass. 17 ottobre 1973, n. 2607; cfr. pure: Cass. 16

decreto ingiuntivo di cui si dibatte conteneva pertanto una
propria motivazione, seppure espressa per relationem, quanto
alla spettanza dei contestati interessi. In conseguenza, deve
ritenersi che l’accertamento compiuto con quel decreto faccia
stato nei successivi giudizi.
Con riferimento, poi, alla seconda

ratio decidendi,

va

condiviso il rilievo della ricorrente. Infatti, il decreto ingiuntivo
non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo
in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle
domande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la regola
contenuta nell’art. 640, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui il
rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la
riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova
applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di
ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento
solo in parte della richiesta) (Cass. Sez. U.

1 marzo 2006 n.

4510; Cass. 16 novembre 2006, n. 24373).
L’accoglimento del primo e del terzo motivo determina
l’assorbimento del secondo, oltre che del quarto e del quinto (i
quali concernono le spese del giudizio, e quindi una pronuncia
su cui incide l’effetto espansivo interno della disposta
cassazione).
3. — La sentenza va dunque cassata e deve essere
disposto il rinvio della causa al Tribunale di Napoli, cui
competerà pure di regolamentare le spese del giudizio di
legittimità.
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febbraio 2005, n. 3090; Cass. 20 agosto 2004, n. 16455). Il

P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo e il terzo motivo; dichiara assorbiti gli
altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e

anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la
Sezione Civile, in data 29 settembre 2017.

rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione,

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