Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3641 del 24/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3641 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

SENTENZA

sul ricorso 22119-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO RESSI, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

4673

DONATELLI ANNA;
– intimata –

avverso

la

sentenza n.

1145/2009 della CORTE

Data pubblicazione: 24/02/2016

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/09/2009 R.G.N.
1182/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;

Avvocato RESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale

La Corte di Appello di Firenze ha respinto l’impugnazione proposta da
Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva
dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato
con Anna Donatelli il 2 maggio 2002 ed aveva condannato la società al
pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora
sino a quella del reperimento di altra occupazione lavorativa.
La Corte ha premesso che l’appellata era stata assunta “per esigenze
tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario
conseguenti a processi di riorganizzazione…, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie prodotti o servizi, nonché
all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17,18 e 23 ottobre,
11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002”. Ha
ritenuto la causale priva della necessaria specificità, in quanto la
società si era limitata a riprodurre nel testo del contratto formule
generali senza indicare con chiarezza quali fossero le esigenze di
carattere tecnico, organizzativo e produttivo verificatisi nell’ufficio di
assegnazione. Ha ritenuto non valutabili gli accordi richiamati nel
contratto in quanto affetti da nullità, perché intervenuti oltre il termine
fissato dall’art. 11 del d.lgs 368/2011, ed ha precisato che la società
aveva formulato capitoli di prova generici e, quindi, inammissibili.
La Corte ha anche escluso il carattere essenziale del termine, invocato
da Poste Italiane per resistere alla domanda di accertamento della
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, ed ha evidenziato che sul capo della sentenza relativo
alla quantificazione del danno si era formato giudicato interno.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane
s.p.a. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378
c.p.c.. Anna Donatelli è rimasta intimata.

Ragioni della decisione
1 – La statuizione sulla illegittimità del termine apposto al contratto,
derivante dalla asserita genericità della causale, è censurata dalla
società ricorrente con il primo motivo di ricorso con il quale si
denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368 del 2001, art.
1. Viene sostanzialmente dedotta l’erronea valutazione del requisito
della specificità della clausola, richiesto per l’apposizione del termine ai
sensi del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 1. In particolare la società, dopo
avere premesso che anche esigenze non eccezionali e non
straordinarie legittimano il ricorso al rapporto a tempo determinato,
evidenzia che la complessità della causale non equivale a genericità,
R.G. 22119/2010
Poste Italiane s.p.a./Anna Donatelli
Udienza 2.12.2015

Svolgimento del processo

2

R.G. 22119/2010
Poste Italiane s.p.a./Anna Donate/li
Udienza 2.12.2015

poiché, al contrario, è lo stesso decreto legislativo che impone di
tenere conto delle situazioni aziendali, che possono essere anche
complesse. Aggiunge che attraverso il richiamo agli accordi, non
valutati dalla Corte territoriale, erano state ulteriormente specificate le
ragioni indicate nella causale.
2 – Il motivo è fondato.
Il contratto di lavoro stipulato con Anna Donatelli in relazione al quale
è stata ritenuta la nullità del termine è stato concluso “ai sensi della
normativa vigente per esigenze tecniche, organizzative e produttive
anche di carattere straordinario conseguenti a processi di
riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale
riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche prodotti o servizi nonché all’attuazione delle
previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001
e 11 gennaio 13 febbraio e 17 aprile 2002 “.
Con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole
giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nei casi in esame,
questa Corte di legittimità (fra le più recenti Cass. 16.4.2015 n. 7772)
ha evidenziato che in tema di apposizione del termine al contratto di
lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di
lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la
direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr.
sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del
22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione
delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione
sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti
identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla
sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale,
perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la
veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso
del rapporto. Ha, poi, precisato che tale specificazione può risultare
anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento
“per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti giacchè,
“seppure nel nuovo quadro normativo … non spetti più un autonomo
potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire
l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi
esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di
rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la
tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi
debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della
configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale”
(cfr. Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033;
Cass. 25 maggio 2012 n. 8286; Cass. 3.10.2014 n. 20946; Cass.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per
le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2015
Il P ‘dente
gl Consigliere estensore

9.7.2015 n. 14336). In altri termini, è necessario che – di fronte ad
una complessa enunciazione delle ragioni addotte a legittimazione
dell’apposizione del termine – l’esame del giudice di merito si estenda a
tutti gli elementi di specificazione emergenti dal contratto, allo scopo di
acclararne l’effettiva sussistenza, ivi comprendendo l’analisi
degli accordi collettivi sopra indicati (cfr. la giurisprudenza già
richiamata, cui adde Cass. nn. 2279 e 16303 del 2010, Cass. 25
maggio 2012, n. 8286, Cass. 23 maggio 2013 n. 16102 e Cass.
16.4.2015 n. 7772).
Nella fattispecie in esame, il giudice di merito non ha proceduto alla
valutazione del grado di specificità delle ragioni indicate secondo la
metodologia sopra indicata: in particolare, la Corte territoriale ha
omesso di esaminare specificamente il contenuto degli accordi
richiamati nel contratto individuale. Non può essere, infatti, ritenuta
esaustiva, sotto questo profilo, l’affermazione contenuta nella sentenza
impugnata secondo cui sussiste la nullità delle previsioni contenute in
alcuni degli accordi suddetti nella parte in cui gli stessi prevedono la
possibilità di introdurre nuove fattispecie giustificatrici dell’apposizione
del termine, previsione vietata dopo il 31 dicembre 2001, data di
scadenza del c.c.n.l. del 2001 (art. 74). In applicazione dei principi
sopra enunciati occorre infatti uno specifico esame di tutti gli accordi
citati nel contratto individuale per verificare se in concreto il requisito
della specificità possa essere considerato sussistente ( in tal senso
Cass. 3.10.2014 n. 20946).
3 – La errata interpretazione data dalla Corte territoriale al concetto di
specificità ha inciso, poi, anche sulla valutazione espressa in tema di
ammissibilità dei capitoli di prova, sicché quest’ultima non può
costituire autonoma ratio decidendi, ed il motivo con il quale la
mancata ammissione della prova è stata censurata resta assorbito
dalla ritenuta fondatezza della prima censura. Restano, altresì,
assorbiti anche i motivi inerenti alle conseguenze giuridiche ed
economiche della nullità del termine.
5 – La sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione alla
censura accolta con conseguente rimessione della causa ad altro
giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei principi
di diritto sopra richiamati, oltre che sulle spese del giudizio di
legittimità.

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