Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3641 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna, sez. 24, n. 49 del 22/11/05.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/09 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che, a modifica delle precedenti

conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. L’intimato non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo l’Agenzia assume in sostanza che le attività di lavoro autonomo siano sempre assoggettate ad IRAP. 1.1.- Il mezzo è manifestamente infondato.

In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).

2.- Il ricorso va pertanto rigettato.

Appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese, trattandosi di ricorso proposto anteriormente al consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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