Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3641 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 12/02/2021), n.3641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10612/2019 proposto da:

M.R.A., elettivamente domiciliato presso l’avv. Giacinto

Corace, che lo rappres. e difende, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5358/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/10/2020 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 24.9.17, rigettò il ricorso proposto da M.A.R. avverso il provvedimento della Commissione territoriale, che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria.

Il R. propose appello assumendo che il racconto reso era attendibile in ordine alla vicenda dell’espropriazione forzata di terreni da parte delle autorità di governo locali, e criticando il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria (circa la situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in Bangladesh) ed umanitaria.

Con sentenza emessa il 3.12.18, la Corte d’appello respinse l’impugnazione osservando che: il racconto reso dal ricorrente, sia innanzi alla Commissione che al Tribunale, non era credibile sia in ordine all’asserita persecuzione subita ad opera dei membri del partito di maggioranza per il possesso di un terreno, in quanto mero simpatizzante del partito dell’opposizione, sia in ordine alle sorti del terreno occupato (sulle quali l’istante ha reso varie versioni); non erano stati allegati elementi concreti dai quali desumere il pericolo concreto di subire una persecuzione in caso di rimpatrio; i fatti esposti riguardavano, in sostanza, una mera vicenda privata; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. b) e c), sulla base delle fonti internazionali consultate; era da escludere anche la protezione umanitaria in quanto non erano rilevabili situazioni personali di vulnerabilità, avuto riguardo sia alla situazione generale del paese d’origine, sia alle condizioni personali del richiedente (la cui famiglia risiedeva in Bangladesh).

R.A. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 Cedu, nonchè omesso esame di fatti decisivi, avendo la Corte d’appello ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente, senza acquisire informazioni sulla condizione generale del Bangladesh i cui cittadini tuttora subiscono persecuzioni e minacce.

Il secondo motivo denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), non avendo la Corte territoriale compiuto, ai fini della protezione umanitaria, alcun esame comparativo tra la situazione attuale del ricorrente e la situazione in cui lo stesso verserebbe in caso di rimpatrio, con violazione dell’onere probatorio cd. attenuato.

Il terzo motivo denunzia l’omesso esame di fatti decisivi nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 Cedu, non avendo la Corte d’appello acquisito informazioni sulla condizione degli oppositori del regime, sulla situazione delle carceri, sul sistema sanzionatorio e sulla violazione dei diritti fondamentali in Bangladesh.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, art. 10 Cost. e motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria, nonchè omesso esame di fatti decisivi, lamentando che: la Corte territoriale non aveva tenuto conto della sua integrazione sociale attraverso l’attività lavorativa, e non aveva considerato la condizione di vulnerabilità del ricorrente in Bangladesh, paese in cui i privati sono esposti a rischi elevatissimi, in assenza di un’autorità statale che impedisca tali comportamenti dannosi.

I primi tre motivi – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono inammissibili in quanto la Corte d’appello non ha acquisito, in ordine al riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria, del D.Lgs. n. 251, art. 14, sub lett. a) e b), le informazioni dettagliate sul paese d’origine del ricorrente data l’inattendibilità di quest’ultimo, in conformità del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poichè tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass., n. 24575/2020; n. 16925/2020). Invero, nel caso concreto, la Corte territoriale ha motivatamente affermato che i fatti addotti dal ricorrente non erano connotati da un sufficiente grado di coerenza ed attendibilità, in quanto contraddittori ed inverosimili e, pertanto non erano riconducibili ad una situazione di persecuzione, o di rischio di violazione di diritti fondamentali.

Pertanto, esclusa ogni credibilità intrinseca dell’istante, la Corte territoriale ha rettamente escluso ogni accertamento sulla situazione generale del Bangladesh, in conformità del richiamato orientamento giurisprudenziale, mentre, in ordine alla fattispecie di cui del suddetto art. 14, lett. c), la censura in esame tende al riesame dei fatti, avendo la Corte di merito escluso ogni situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato sulla base dell’esame di fonti aggiornate.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile in quanto la Corte d’appello ha escluso ogni integrazione sociale del ricorrente sul territorio italiano, non essendo a tal fine sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa; nè il ricorrente ha allegato indici di concreta vulnerabilità individuali, avendo genericamente fatto riferimento alle varie questioni sul godimento dei diritti fondamentali in Bangladesh, e considerata la ritenuta inattendibilità del racconto reso in ordine alla vicenda della persecuzione di matrice politica.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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