Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3640 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 83/4/05 del 19/10/05.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/09 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che, a modifica delle precedenti

conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR dell’Umbria che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. L’intimato non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i quattro motivi l’Agenzia, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, assume che l’attività dell’agente di commercio, avendo natura imprenditoriale, sarebbe sempre soggetta ad IRAP e che comunque l’autonoma organizzazione andrebbe intesa come mera auto-organizzazione dell’attività professionale e non richiederebbe l’impiego di capitali e lavoro altrui.

1.1.- I quattro motivi sono manifestamente infondati in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (SS.UU. 12108/09).

2.- Il ricorso va dunque rigettato, avendo il giudice di merito accertato che il contribuente svolge la propria attività in assenza di organizzazione di capitali e lavoro altrui.

3.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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