Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3640 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3640 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZETA S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Cannizzaro
e dall’Avv. Michele Pontecorvo, con domicilio eletto presso lo studio
di quest’ultimo in Roma, Via Asiago n. 9
– ricorrente contro
FALLIMENTO ALEGIA S.R.L.
– intimato e sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO ALEGIA S.R.L., in persona del curatore Dott.ssa
Patrizia Meranda, rappresentato e difeso dall’Avv. Elena Carpani,
con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 184,
presso l’Avv. Tiziana Bastianelli
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro
ZETA S.R.L.

oe)

– intimata –

Data pubblicazione: 14/02/2018

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2994/13
depositata il 22 luglio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre
2017 dal Consigliere Carlo DE CHIARA;
Rilevato che:
la Corte d’appello di Milano, accogliendo il gravame del curatore del
fallimento Alegia s.r.I., ha respinto la domanda di insinuazione

1.000.000,00 a titolo di restituzione della caparra versata con la
stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare
sciolto dal curatore ai sensi dell’art. 72 legge fallim.;
la Corte ha ritenuto non provato il versamento della caparra da
parte della società opponente: infatti – a differenza di quanto
ritenuto dal Tribunale – la quietanza contenuta nel contratto
preliminare, nonostante avesse data certa essendo il contratto
stipulato con scrittura privata autenticata e trascritta, costituiva
atto privo di valore confessorio nei confronti della curatela
fallimentare, essendo questa terzo rispetto alle parti contrattuali, e
le ulteriori scritture prodotte dall’opponente riferivano il pagamento
della somma in questione a tale sig. Zizioli, e non a Zeta s.r.I., né
vi era prova dell’avvenuta cessione del relativo credito dal primo
alla seconda;
Zeta s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi;
la curatela si è difesa con controricorso contenente anche ricorso
incidentale condizionato con un solo motivo;
entrambe le parti hanno anche presentato memorie;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza
sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti
dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte;
Considerato che:
con il ricorso principale si contesta la statuizione che la
documentazione prodotta dalla società creditrice oltre al contratto

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tardiva allo stato passivo del credito privilegiato di Zeta s.r.l. di C

preliminare non conteneva la prova dell’intestazione della caparra a
Zeta s.r.I.;
si R ribadisce, in proposito, che a suo tempo lo Zizioli, nell’ambito
di una più complessa vicenda contrattuale in cui Alegia s.r.l.
figurava quale intestataria fiduciaria di sue proprietà immobiliari,
aveva stipulato con quest’ultima un contratto per persona da
nominare avente ad oggetto la retrocessione delle proprietà e

cui si discute – appunto Zeta s.r.I., la quale per tal via aveva
acquisito i diritti relativi alla caparra versata;
con il ricorso incidentale la curatela sostiene, invece, che la
ricostruzione della vicenda nei termini di cui sopra costituiva
modifica della domanda e che questa era inammissibile perché
effettuata dalla creditrice istante, nel giudizio di primo grado, con la
memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 3), cod. proc. civ.,
anziché con la memoria ai sensi del n. 2) del medesimo comma,
come dalla difesa di parte opposta tempestivamente eccepito e poi
ribadito in grado di appello;
il ricorso incidentale condizionato è fondato ed è opportuno
esaminarlo per primo in base al criterio della “ragione più liquida”
(Cass. 23531/2016);
la deduzione della più complessa vicenda relativa ai rapporti tra il
sig. Zizioli e Alegia s.r.I., e in particolare l’intestazione fiduciaria a
quest’ultima di proprietà immobiliari acquistate dal primo con
proprio denaro, il successivo accordo di retrocessione a lui degli
immobili in favore di persona da nominare e la successiva nomina
di Zeta s.r.l. con il contratto preliminare dedotto in giudizio con
l’atto di opposizione, costituisce infatti modifica della domanda
originaria incentrata sul solo contratto preliminare, modifica resa
necessaria dalle difese immediatamente svolte dalla controparte;
dunque avrebbe dovuto essere contenuta, a pena di decadenza,
nella memoria di cui al n. 2), e non al n. 3), dell’art. 183, sesto

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aveva poi nominato – in occasione della stipula del preliminare di

comma, cod. proc. civ., come correttamente sostenuto dalla
società creditrice;
l’accoglimento del ricorso incidentale comporta la cassazione della
sentenza impugnata;
non essendo tuttavia necessarie ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’insinuazione al
passivo (come peraltro già statuito dalla Corte d’appello, sia pure

il ricorso principale è assorbito;
le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il
ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda di insinuazione al passivo del credito
della ricorrente principale. Condanna la ricorrente principale al
pagamento, in favore della curatela ricorrente incidentale, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 15.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 °/(:), agli
esborsi liquidati in C 200,00 e agli accessori di legge.

con una diversa ratio decidendi),

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