Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3640 del 14/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3640 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 1763-2008 proposto da:
SANTORI

EMANUELE

SNTMNL72B21H501L,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo
studio dell’avvocato LONGO MAURO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2012
1761

contro

COMUNE DI ROMA 01057861005, in persona del Sindaco
On.le VALTER VELTRONI, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAllA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato
BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI

1

FRANCESCO,

che lo

Data pubblicazione: 14/02/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato X.
ENRICO giusta delega in atti;
LE GENERALI

(già ASSICURAZIONI GENERALI

S.P.A.)

00079760328, in persona dei legali rappresentanti Ing.
LORENZO BIZIO e Dott. DARIO DALLA TORRE, elettivamente

studio dell’avvocato MORGANTI DAVID, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti nonché contro
LENNY MC LAUGHLIN S.R.L.;

intimata

avverso la sentenza n. 5324/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 04/12/2006, R.G.N. 3153/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dei 07/11/2012 dal Consigliere Dott. UMANA
ARMANO;
udito l’Avvocato BARBARA MORBINATI per delega;
udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 40, presso lo

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 4-12-2006 la Corte di Appello di Roma ha
confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda
proposta da Emanuele Santori nei confronti del Comune di Roma per
ottenere il risarcimento dei danni riportati a causa della caduta dal suo

causa di una macchia di olio presente sulla sede stradale.
La Corte di appello ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disciplina di
cui all’art.2051 c.c, sul rilievo che tale norma “non può disciplinare la
responsabilità della P.A. per danni cagionati da beni demaniali affidati ad
un uso generalizzato della collettività”.
Ha rigettato la domanda esaminata anche alla luce della disciplina di cui
all’art.2043 c.c., negando la sussistenza dell’ipotesi dell’insidia

o

trabocchetto, essendo la macchia di olio visibile e prevedibile .
Propone ricorso il Sartori con quattro motivi.
Resiste il Come di Roma.
Resiste la s.p.a Assicurazioni Generali.
Tutte le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art.2051 c.c. e difetto di
motivazione su un punto decisivo ex art 360 n 3 e 5 c.p.c.
Lamenta il ricorrente che la Corte di merito ha escluso in via di principio
l’applicabilità della responsabilità del Comune di Roma ex art.2051 c.c.
solo sul rilievo che le strade pubbliche sono beni demaniali affidati ad un
uso generalizzato della collettività ,senza esaminare i concreti elementi
della fattispecie in oggetto.
2AI motivo è fondato.
La Corte territoriale

invoca un orientamento giurisprudenziale ormai

superato che non tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza in
subiecta materia a partire dalla nota pronuncia n. 156 del 10.5.1999 della

Corte costituzionale.
Questa, infatti, ha affermato il principio che alla P.A. non era applicabile
la disciplina normativa dettata dall’art. 2051 c.c. solo allorquando “sul
bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di
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ciclomotore ,avvenuta alla via Rapagnano, in Roma, alle due di notte a

esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi – un
continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di
pericolo per gli utenti”.
3. Ne deriva che il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex
art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un
potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza
che l’impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e

diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità,
ma all’esito di una complessa indagine condotta dai giudice di merito con
riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli
indici suddetti.
4.L’evoiuzione giurisprudenziale è culminata nell’affermazione contenuta
nella sentenza Cass.n. 20427 del 2008 secondo la quale va superata la
giurisprudenza di questa Corte che ritiene che l’art. 2051 c.c. è
applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali
le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è
possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della
P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti
(Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779;
Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
5. S’è dunque ritenuto di dover affermare il diverso principio secondo il
quale: a) la responsabilità da cosa in custodia presuppone che i! soggetto
cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come di custodia;
perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia (e sia in
grado di esplicare riguardo alla cosa) un potere di sorveglianza, il potere
di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche.
6.S’è ulteriormente precisato che: b) per le strade aperte al traffico, è
certo che l’ente proprietario si trova in questa situazione: in particolare,
una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una
anomalia della strada stessa (e l’onere probatorio di tale dimostrazione
grava, palesemente, sul danneggiato), è comunque configurabile La
responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non
dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) l’ente
proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno
si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza
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semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e

nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo
questa ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso
danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra II caso fortuito
previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del
custode; E s’è concluso, in sintesi, che:, d) agli enti pubblici proprietari di
strade aperte al pubblico transito in linea generale è applicabile l’art.
2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente

configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi
utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile
alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e
la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo,
non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente
necessario a provvedere (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763. Analogamente,
Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308).
7.In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di
questa Corte i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare
riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della
possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto
con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue
caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che
lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in
quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle
aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali,
come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la
circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del
centro abitato (v. Cass. n. 21328 e 21329/10; 12695/10; 24529/09;
9546/09; 3651/06; 15384/06).
8.Tali principi sono pienamente condivisi dal Collegio e vanno anche in
quest’occasione ribaditi.
Il giudice di merito ha escluso l’applicabilità dell’art.2051 c.c. solo sul
rilievo dell’uso generalizzato del bene demaniale ma, una volta accertato
che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada
stessa , era comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico
custode, salvo la dimostrazione a carico di quest’ultimo non avere potuto

connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro

fa r nulla per evitare il danno, elementi e circostanze sulle quali la Corte
territoriale avrebbe dovuto estendere la sua indagine .
L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli altri.
La sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello
di Roma che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di

cassazione.

Roma 7-11-2012

appello di Roma che provvederà anche sulle spese del giudizio di

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