Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3640 del 14/02/2011
Cassazione civile sez. I, 14/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3640
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19577-2009 proposto da:
COMUNE DI CASTELVETRANO ((OMISSIS)) in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 174,
presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA MICCOLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato VASILE FRANCESCO, giusta deliberazione di G.M. e
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.S.D.L.M.S.G. (OMISSIS)
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 88, presso lo studio
dell’avvocato IACOBELLI MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARANO GAETANO, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1450/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
24.10.08, depositata il 10/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Il Comune di Castelvetrano ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro la sentenza depositata in data 10.11.2008 con la quale la Corte di appello di Palermo ha accolto la domanda formulata da D.S.D.L.M. S.G. di determinazione dell’indennità di occupazione temporanea legittima di un terreno di proprietà dell’attore.
L’intimato resiste con controricorso.
2. – Va preliminarmente osservato che in relazione a ciascun motivo di ricorso – con i quali è denunciata violazione di norme di diritto – non risultano formulati i quesiti di diritto previsti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., la cui abrogazione opera soltanto per i provvedimenti depositati o pubblicati successivamente al 4.7.2 009.
Sussistono, pertanto, i presupposti per trattare il ricorso in camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.
p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare al resistente le spese processuali che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre le spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011