Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3640 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4562-2017 proposto da:

Z.M.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SIRO CENTOFANTI;

– ricorrente –

contro

FELETTI 1882 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, (già S.p.A. Feletti 1882 in

liquidazione), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo

studio degli avvocati GIAMPIERO FALASCA, FEDERICO STRADA, che la

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 639/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/12/2016 R.G.N. 481/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per accoglimento del primo e del

terzo motivo, assorbito il secondo;

udito l’Avvocato SIRO CENTOFANTI;

udito l’Avvocato LOREDANA TULINO per delega Avvocato GIAMPIERO

FALASCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 639 dell’1.12.2016 la Corte d’Appello di Torino, a conferma della pronuncia di prime cure, ha respinto la domanda di Z.M.M. diretta al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in qualità di dirigente, per il periodo aprile 2005 – gennaio 2008 durante il quale aveva svolto le funzioni di Direttore tecnico di Stabilimento della Feletti 1882 s.p.a. in liquidazione, con conseguente richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive discendenti dal riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro sin dal 2005 (avendo, poi, stipulato nel febbraio 2008 un rapporto di lavoro subordinato, con qualifica di dirigente) pari a complessivi Euro 232.198,26 oltre accessori di legge.

2. La Corte distrettuale, per quel che interessa, considerate le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, escludeva il vincolo di subordinazione nel periodo (aprile 2005 – gennaio 2008) precedente la stipulazione del contratto di lavoro subordinato, per difetto di prova in ordine al requisito essenziale della subordinazione, non essendo stato allegato nè provato alcun elemento relativo ai rapporti con i vertici della società e alle direttive ricevute dai medesimi (la “catena ascendente”), a fronte dell’allegazione datoriale di assenza di vincolo orario, di vincolo gerarchico e disciplinare.

3. Avverso l’anzidetta sentenza, il Dott. Z. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. La società resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2086,2094,2095,2104 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato l’indice della subordinazione rappresentato dall’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale, indice dimostrato dalla mole documentale depositata dallo Z. relativamente al potere di rappresentanza nei confronti di terzi, alle funzioni commerciali nei confronti di ditte esterne, ad un certo potere direttivo nei confronti dei dipendenti (per quanto attiene a ferie ed ordini di lavoro, tutti compiti espletati dallo Z. proprio in funzione di superiore gerarchico dei suddetti dipendenti).

5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e ss. nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che l’attività prevista dai contratti stipulati nell’aprile e nel maggio 2005 tra le parti integrava una collaborazione coordinata e continuativa priva del progetto e, comunque, integrante, nei fatti, un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 oppure comma 2; in ogni caso, la Corte ha errato nell’evidenziare la sussistenza di alcuni indici tipici della prestazione di lavoro subordinato di un dirigente senza trarre la conseguenza diretta che si trattava quantomeno di una collaborazione coordinata e continuativa (posta in violazione della disciplina vigente).

6. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che nel ricorso introduttivo del giudizio si era specificato che “il Dott. Z. non era un consulente esterno che capitava ogni tanto in azienda per dare qualche consiglio o suggerimento” ma l’asse portante della struttura produttiva dello Stabilimento e che era stato prodotto l’organigramma dello stabilimento (risalente al 4.4.2005 e corrispondente a quello dell’aprile 2008, quando era stato formalizzato un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale) ove il Dott. Z. risultava quale Responsabile di stabilimento, e quindi in posizione sottordinata, quindi di dipendenza gerarchica, rispetto all’Amministratore unico e in posizione sovraordinata rispetto a tutti gli altri dipendenti.

7. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, che attengono ai criteri di qualificazione del rapporto di lavoro, sono infondati.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr. Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 8306 del 2019).

In ordine alla qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, con particolare riferimento all’attività di un dirigente, questa Corte ha costantemente affermato che è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonchè al coordinamento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. n. 3594 del 2011, Cass. n. 7517 del 2012, Cass. n. 18414 del 2013, Cass. n. 9463 del 2016, Cass. n. 29044 del 2017, Cass. n. 29761 del 2018, Cass. n. 5178 del 2019), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l’inserimento nell’organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l’inerenza al ciclo produttivo, l’intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato.

In particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale – nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell’emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente – il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l’esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell’organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell’ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale (Cass. n. 7517 del 2012).

Il requisito della eterodirezione dell’attività, seppur interpretato con ragionevolezza in riferimento alle prestazioni intellettuali, è dunque il criterio decisivo per individuare la natura autonoma o subordinata del lavoro, come d’altronde evidenziato dalla lettera dell’art. 2094 c.c.

7.1. La Corte distrettuale si è conformata all’orientamento giurisprudenziale consolidato avendo rilevato che “In sostanza, seppure risultano evidenziati alcuni elementi che normalmente connotano le funzioni di un lavoratore con qualifica dirigenziale, nell’ottica della c. d. catena discendente, è totalmente assente qualsiasi accenno in ordine alla catena ascendente, con particolare riferimento ai rapporti con i vertici della società e alle direttive ricevute dai medesimi”. In assenza, dunque, di allegazioni (e prove) relative alle modalità di esplicazione del potere direttivo e di controllo dei vertici della società nei confronti del Dott. Z., la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto infondata la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, non essendo emerso alcun profilo che potesse integrare una pur attenutata eterodirezione del lavoratore ed essendo insufficiente, in quanto neutro, il solo elemento indiziario dell’inserimento nell’organizzazione imprenditoriale (come dimostrato dall’indicazione, nell’organigramma dell’impresa, di Responsabile di stabilimento del Dott. Z.).

7.2. Va rilevato, in ogni caso, che nella formulazione del profilo di censura riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5 (terzo motivo) il ricorrente non considera quanto espressamente affermato da questa Corte a proposito della novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (disposta dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134) in base alla quale il vizio di motivazione deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. SU n. 8053 e n. 8054 del 2014). Ad opera della novella legislativa, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. n. 12928 del 2014); deve, inoltre, escludersi la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale (quale lo schema di organigramma aziendale), non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà della motivazione (Cass. n. 16300 del 2014).

8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, da una parte, la censura mira a contestare la valutazione interpretativa fornita dalla Corte distrettuale in ordine ai contratti (di lavoro autonomo, “Accordo di consulenza”) stipulati tra le parti nell’aprile e nel maggio 2005 senza invocare la violazione di alcun canone di ermeneutica contrattuale e, dall’altra, non coglie la ratio decidendi esplicitata dalla sentenza impugnata relativa alla inapplicabilità della disciplina dettata per i rapporti di lavoro a progetto (D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e ss. ratione temporis) ai contratti di lavoro autonomo.

E’ stato più volte affermato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (cfr. da ultimo, Cass. n. 6519 del 2019).

9. Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella udienza, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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