Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3640 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14819/2011 proposto da:

G.I., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ORONZO DE DONNO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/03/2011 R.G.N. 261/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESINA per delega orale Avvocato

MARESCA ARTURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con sentenza depositata il 7.3.2011 la Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato legittimo il contratto di lavoro a termine stipulato tra G.I. e Poste Italiane spa, relativo al periodo 11.2.2006 – 31.3.2006 e stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per lo svolgimento di mansioni di recapito della posta.

2. La Corte distrettuale, per quel che qui rileva, a sostegno del decisum, rimarcava – avendo riguardo alla ricostruzione teleologica nonchè al tenore lessicale del D.Lgs. n. 368, art. 2, comma 1 bis – la natura aggiuntiva (nel senso di tipizzata e speciale) di tale tipologia di contratti a termine, in quanto contratti acausali previsti per il settore dei servizi postali, legittimi in quanto rispettosi dei determinati limiti temporali e quantitativi ivi previsti.

3. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da Decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

5. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la Corte, trascurato, da una parte, di verificare se ricorrevano le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al D.Lgs. n. 368, art. 1, requisiti oggettivi imprescindibili ai fini della legittimità del contratto e del rispetto dei criteri dettati dalla direttiva 1999/70 CE, e, dall’altra, di verificare il rispetto della clausola di contingentamento pari al 15% con riguardo ai soli dipendenti addetti, nell’ambito della società Poste Italiane, ai servizi postali.

6. Con il secondo motivo parte ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,) avendo, la Corte territoriale, soprasseduto all’ammissione delle prove tesa a dimostrare l’utilizzo del lavoratore per sopperire ad esigenze datoriali permanenti e durevoli nonchè il superamento della percentuale quantitativa prevista dal D.Lgs. n. 368, art. 2, comma 1 bis.

7. La difesa della società controricorrente ha depositato in udienza atto di rinuncia – del lavoratore – al ricorso, debitamente sottoscritto dalla parte e dal difensore medesimo, ritualmente notificato alla società; ha, quindi, contestualmente depositato proprio atto di accettazione.

8. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza, anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale – art. 391 c.p.c., comma 1, cit. – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza. Cfr. Cass. S.U. n. 6407/2004, Cass. 11211/2004,1913/2008, 14138/2015).

Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente dal rispettivo difensore munito di procura. Inoltre, a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore.

Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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