Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 364 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. I, 10/01/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 10/01/2011), n.364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14761/2006 proposto da:

M.R. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata IN ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TUMBIOLO Liana,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P. (C.F. GZZPTR22A26B804H), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO AMORETTI 222 – SC. A – INT. 24, presso l’avvocato

FERRACANE ROSARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GENCO

Fabrizio, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1442/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato FABRIZIO GENCO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 11-6-2004, il Tribunale di Marsala dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio contratto tra M. R. e G.P., rigettando la domanda di assegno proposta dalla M..

Proponeva appello avverso tale sentenza la M., con ricorso depositato in data 11-9-2004, in punto assegno divorzile.

Costituitosi il contraddittorio, G.P. chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza 11-11/23-11-2005, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione, sulla base di due motivi (il secondo articolato in submotivi) la M.. Resiste, con controricorso, il G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione del proprio diritto alla pensione di reversibilità nei confronti del coniuge.

Secondo la ricorrente il mancato riconoscimento del diritto all’assegno comporterebbe ipso facto la violazione della L. Divorzio, art. 9, comma 2, ove si prevede, sulla base di determinati requisiti, la corresponsione, in caso di morte dell’ex coniuge, della pensione di reversibilità al superstite.

Il motivo è inammissibile perchè non pertinente, estraneo alla materia del contendere.

E’ appena il caso di precisare che il diritto alla pensione di reversibilità non sorge automaticamente con la morte dell’ex coniuge, ma sulla base di vari presupposti, tra cui proprio il godimento dell’assegno divorzile: solo ove ottenesse il diritto alla percezione di tale assegno (sulla base di presupposti che, nella specie, sono stati considerati insufficienti), la ricorrente potrebbe chiedere, in caso di morte dell’ex coniuge, il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità.

Con il secondo motivo, la M., denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi, rilevanti per la decisione.

Anche tale motivo va dichiarato inammissibile, perchè da un lato introduce elementi di fatto insuscettibili di valutazioni in questa sede, dall’altro, censura il rigetto di istanze istruttorie, la cui valutazione spetta al Giudice del merito.

Così, la asserita mancata valutazione della cecità della ricorrente (considerata invece dal Giudice a quo, quale presupposto della pensione di invalidità percepita); la mancata determinazione di, beni immobili facenti parte del suo patrimonio (la sentenza impugnata considera il miglioramento che alla M. è venuto dall’eredità materna); la mancata individuazione del valore degli immobili e il mancato accoglimento di istanze istruttorie (per entrambi i profili, il giudice a quo ha chiarito che l’odierna ricorrente non aveva riproposto richiesta di C.T.U. ed altre istanze istruttorie, in sede di precisazione delle conclusioni); l’errata equiparazione dei beni immobili alla liquidità di somme di denaro (al riguardo, la Corte di merito ha correttamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato presso questa Corte, per cui, nella valutazione delle condizioni economiche dei coniugi, non si deve far ricorso ai soli dati reddituali in senso stretto, ma alla complessiva consistenza del patrimonio, ivi compresi gli immobili, ancorchè improduttivi, che potrebbero essere goduti direttamente, locati, alienati, ecc…(per tutte, Cass. n. 10801 del 1998; n. 6773 del 1990).

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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