Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3639 del 14/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3639 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso n. 8876/016 proposto da:

c

VARO s.r.I., in persona del legale rapp.te

pro tempore,

elettivamente

domiciliata in Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio Grez
& Associati, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Conti, giusta
procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
SOLAGE s.r.l. a socio unico in concordato preventivo, in persona del socio
nonché del liquidatore giudiziale del concordato, elettivamente domiciliata in
Roma, alla via Antonio Nibby 7, presso lo studio dell’avvocato Alessandro
Avagliano, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Cugini, giusta procura
in calce al controricorso;
-controricorrente avverso il decreto del CORTE di APPELLO di ANCONA, depositato il
21/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2017
dal cons. MAGDA CRISTIANO;

gc.)

Data pubblicazione: 14/02/2018

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. LUIGI SALVATO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RILEVATO CHE:
_

La Corte d’appello di Ancona, con decreto del 21.12.015, ha respinto il
reclamo proposto da Varo s.r.l. contro il decreto del tribunale che aveva a sua

, volta respinto l’opposizione della società all’omologazione del concordato

La corte del merito ha condiviso l’assunto del primo giudice, secondo cui
l’eccepita commissione di atti di frode, rilevanti ex art. 173 I. fall., non poteva
ritenersi accertata per il solo fatto che, nel corso della procedura, l’Agenzia
delle Entrate, sulla scorta di un esposto anonimo circostanziato, aveva
contestato alla debitrice di aver appostato in bilancio le rimanenze di
magazzino ad un valore nettamente inferiore a quello effettivo e di aver
omesso di contabilizzare i presunti ricavi derivati dalla loro vendita in nero,
atteso che non solo Solage aveva fornito una spiegazione alternativa, e
pienamente attendibile, delle ragioni dell’operata svalutazione della predetta
voce dell’attivo, ma che l’Agenzia aveva successivamente rinunciato alla
contestazione più grave ed aderito alla proposta di definizione del contenzioso
formulata dalla società.
Il giudice a quo

ha poi incidentalmente affermato l’inammissibilità del

motivo di censura, illustrato per la prima volta nell’atto di reclamo, con il
quale Varo aveva dedotto che i Commissari Giudiziali, non avendo dato conto
nella loro relazione dell’invio dell’esposto, non avevano fornito ai creditori tutti
gli elementi necessari per esprimere un valido ed informato consenso sulla
proposta; ha peraltro osservato che la mera esistenza dell’esposto, privo di
qualsiasi certezza e valenza oggettiva, non avrebbe potuto incidere in alcun
modo sul giudizio dei creditori in ordine alla convenienza del concordato,
, mentre ciò che rilevava ai fini della corretta formazione del loro consenso era
che essi avessero avuto piena conoscenza del contenzioso insorto fra Solage e
l’Agenzia delle Entrate e delle modifiche apportate dalla debitrice al piano
concordatario in conseguenza della sua definizione in via transattiva.

preventivo di Solage s.r.l.

La corte territoriale ha, ancora, ritenuto inammissibili, e comunque infondate
nel merito, le censure – dedotte in primo grado da Varo sotto il profilo della
non convenienza del concordato e riproposte in sede di reclamo sotto il
diverso profilo della violazione dell’obbligo di piena e completa informazione
dei creditori – inerenti: i) la mancata illustrazione del piano concordatario
proposto da Bontempi s.p.a., controllante di Solange, al fine di poter valutare

finanziare la controllata; il) l’omessa

indicazione dell’ammontare delle rimesse solutorie eseguite dalla riebitme in
data successiva all’ammissione al concordato; iii) la mancata illustrazione dì
eventuali profili di responsabilità degli amministratori di Solage e del possibile,
utile esperimento delle relative azioni nei loro confronti. Ha infine dichiarato
inammissibili in quanto relative al merito economico della proposta ed alla
convenienza del concordato, e perciò non deducibili da Varo, creditrice
appartenente ad una classe non dissenziente, le doglianze della reclamante
volte a contestare l’esigibilità dei crediti infragruppo e la scelta di Solage di
non sciogliersi dai contratti di anticipazione bancaria pendenti.
Il decreto è stato impugnato da Varo con ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi, cui Solage s.r.l. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo mezzo Varo lamenta che la corte d’appello abbia dichiarato
inammissibile, perché illustrato per la prima volta in sede di reclamo, il motivo
di impugnazione con il quale essa aveva lamentato che i Commissari Giudiziali
non avessero dato conto nella loro relazione dell’invio e del contenuto
dell’egpogto sulla scorta del quale l’Agenzia dene Entrate aveva promosso il
proprìo accertamento: sostiene che la censura, vellta a sollecitare l’esercizio

del potere ufficioso del giudice dell’omologazione di verificare in ogni momento
l’esistenza di atti di frode, comportanti la revoca del concordato ex art. 173 I.
fall., era deducibile nonostante non fosse stata proposta dinanzi al tribunale.
Col secondo mezzo, denunciando violazione degli artt. 172, 177, 180 I. fall,
la ricorrente, nel riproporre integralmente le doglianze esaminate e respinte
dalla corte anconetana, contesta che le stesse esulassero dal controllo che va
svolto dal giudice in ordine alla completezza dei dati esposti dal debitore nella

l’impegno assunto dalla stessa di

proposta concordataria, al fine dell’espressione del consenso informato dei
creditori.
Il secondo motivo, il cui esame rende superfluo, ed assorbe, quello del
primo (atteso che la corte d’appello, pur rilevando in premessa
l’inammissibilità di buona parte delle censure dedotte da Varo in sede di
reclamo, le ha comunque esaminate, dichiarandole infondate) deve essere

Esso si rivela inammissibile, in quanto per un verso consiste nell’illustrazione
di astratte deduzioni sui poteri ufficiosi di controllo del giudice del merito nel
procedimento di omologazione del concordato e per l’altro, pur se prospettato
sotto il profilo del vizio di violazione di legge, non deduce l’errata
interpretazione del disposto dell’art. 173 I. fall., né pone in discussione la
nozione di atti di frode fornita dalla corte territoriale, ma mira ad ottenere una
diversa valutazione delle circostanze dedotte, sostanzialmente assumendo
l’erroneità del giudizio di fatto, ampiamente e logicamente motivato, in base al
quale il giudice a quo ne ha escluso la valenza potenzialmente decettiva.
Non appare superfluo, peraltro, rilevare che il mezzo in esame investe solo
in via assertiva le motivazioni sulle quali si fonda il rigetto del reclamo: non è
infatti, specificamente contestata la (corretta) premessa della corte
territoriale, secondo cui il controllo del giudice in sede di omologazione del
concordato non può spingersi sino al punto di indagare su circostanze che
risultano soltanto ipotizzate e/o costituiscono frutto di mere illazioni; né,
d’altro canto, risultano indicati – attraverso il preciso richiamo dell’esatta sede
processuale in cui sarebbero stati allegati e dei documenti che varrebbero a
confermarli- i fatti storici controversi e decisivi, non esaminati dal giudice a

quo, atti a smentire gli accertamenti da questi compiuti in ordine: alla
verificata realizzabilità dei crediti destinati al soddisfacimento del fabbisogno
concordatario; all’adeguata informazione fornita ai creditori quanto al
collegamento fra la proposta concordataria di Solage e quella di Bontempi, ed
al fatto che l’onorabilità dell’impegno da questa assunto dipendesse dall’esito
della procedura di liquidazione dei suoi beni; all’altrettanto adeguata
informazione circa i possibili profili di responsabilità degli amministratori della

respinto.

proponente; alla mancanza di prova sia della commissione da parte della
stessa degli illeciti fiscali oggetto della denuncia anonima, sia dell’esistenza di
rimesse solutorie che, in caso di fallimento, avrebbero potuto essere dichiarate
inefficaci ai sensi dell’art. 44 I.f.
Con il terzo ed il quarto mezzo, di identico contenuto, Varo lamenta
l’omesso esame del motivo di reclamo con il quale aveva chiesto che le spese

compensate e/o il vizio di nullità del decreto per l’omessa motivazione sul
punto.
Le censure, congiuntamente esaminabili, sono infondate, atteso che, come
riconosciuto dalla stessa ricorrente, la corte del merito, limitandosi a regolare
le spese del reclamo in base al principio della soccombenza, ha implicitamente
escluso che potessero essere compensate quelle del giudizio di primo grado,
liquidate dal tribunale uniformandosi alla regola posta dall’art. 91 c.p.c.,
rispetto alla cui applicazione non ricorre obbligo di motivazione.
Anche le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si
liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in C 5.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso
forfetario e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, 17°
comma, della I. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 14 settembre 2017.
Il Funzionario

Ghld

Dott.ssa Fabrizio BAW NE

del giudizio di primo grado, poste a suo carico dal tribunale, venissero

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA