Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3639 del 10/02/2017
Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.10/02/2017), n. 3639
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8282/2011 proposto da:
F.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PRINCIPE AMEDEO 221, presso la SEGRETERIA NAZIONALE CONFSAL
COMUNICAZIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA COGO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1061/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 22/12/2010 R.G.N. 133/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/11/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESINA per delega orale Avvocato
MARESCA ARTURO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza depositata il 22.12.2010 la Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato legittimo il contratto di lavoro a termine stipulato tra F.G. e Poste Italiane spa, relativo al periodo 13.7.2006 – 31.8.2006 e stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per lo svolgimento di mansioni di smistamento della posta.
2. La Corte distrettuale, per quel che qui rileva, a sostegno del decisum, rimarcava – avendo riguardo alla ricostruzione teleologica nonchè al tenore lessicale del D.Lgs. n. 368, art. 2, comma 1 bis – la natura aggiuntiva (nel senso di tipizzata e speciale) di tale tipologia di contratti a termine, in quanto contratti acausali previsti per il settore dei servizi postali, legittimi in quanto rispettosi dei determinati limiti temporali e quantitativi ivi previsti.
3. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
4. Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.
5. Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la Corte, trascurato di verificare il rispetto della clausola di contingentamento pari al 15% con riguardo ai soli dipendenti addetti, nell’ambito della società Poste Italiane, ai servizi postali.
6. Il motivo del ricorso è inammissibile.
7. La censura relativa al campo di applicazione della clausola di contingentamento (“percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale”), da riferire – nell’ambito del complessivo organico dell’impresa – ai soli lavoratori addetti al singolo settore del recapito, è questione non affrontata dalla sentenza impugnata, nè parte ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata sollevata in primo grado ed eventualmente riproposta in grado di appello. In particolare, la sentenza impugnata rileva che dalla documentazione prodotta dalla società risulta provato il rispetto del limite relativo alla percentuale massima di assunzioni a termine previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, e sottolinea che nessuna contestazione è stata mossa sul punto in primo grado.
La censura è, pertanto, inammissibile a fronte della mancata specifica e tempestiva contestazione relativa alle modalità di redazione della documentazione (prospetto dell’organico) prodotto in primo grado dalla società ed all’ambito di valutazione della percentuale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis. Invero, come affermato da questa Corte (S.U. nn. 761/2002, 11353/2004, 8202/2005), nel rito del lavoro si riscontra una indubbia circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, con reciproco condizionamento, come è attestato dall’inammissibilità di contestazione tardiva dei fatti (al fine di delimitare immediatamente l’area dei fatti controversi) e dall’impossibilità di richiedere la prova oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito su fatti non allegati nonchè su circostanze che, pur configurandosi come presupposti del diritto azionati, non siano stati esplicitati in modo specifico nel ricorso introduttivo del giudizio o nella memoria di costituzione (onere gravante su entrambe le parti, per il principio di reciprocità fissato dal giudice delle leggi con la decisione n. 13/1977).
E’ stato altresì affermato che è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di valutazione in primo grado e di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (v. Cass. nn. 9812/2002, 13819/1999).
8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono compensate in ragione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 11374/2016) in data successiva alla proposizione del ricorso.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017