Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3638 del 14/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3638 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA.
sul ricorso 27370-2010 proposto da:
IOVINO

FRANCESCO

VNIFNC63E22F839V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso
lo studio dell’avvocato LIGUORI MICHELE, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2012
1752

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. 00902170018, in persona del
suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. MAURIZIO
RAIN0 1 ,

elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA

VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 14/02/2013

INCANNO

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;
– controricorrenti nonché contro
D’ANGELO ANGELA, CHIARO FLORA;

intimati

avverso la sentenza n. 12837/2009 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 18/11/2009 R.G.N. 28316/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2012 dal Consigliere Dott.

ULIANA

ARMANO;
udito l’Avvocato;
udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato la esclusiva responsabilità di
Francesco lavino per aver tamponato con la sua autovettura ,assicurata
con la Axa Assicurazioni, un veicolo che lo precedeva, ed ha accolto la
domanda di risarcimento danni proposta nei suoi confronti da Flora

sull’autovettura di proprietà dello Iovino, condannando la Axa
Assicurazioni , chiamata in giudizio dallo Iovino per essere manlevato
dalla pretesa delle danneggiate, al risarcimento dei danni riportati dalle
due trasportate ed al rimborso delle spese di lite ,rigettando la domanda
dello ‘ovino per P rimborso delle spese sostenute per difendersi dalla
pretesa delle danneggiate.
A seguito di impugnazione dello Iovino ,che ha lamentato l’ omessa di
pronuncia

sulla domanda da lui proposta nei confronti della Axa

Assicurazioni per il rimborso delle spese sostenute da esso assicurato per
resistere all’azione delle danneggiate, con sentenza del 18-11-2008 il
Tribunale di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.
Propone ricorso ‘ovino Francesco con tre motivi e presenta memoria.
Resiste la Axa Assicurazioni.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo si denunzia

violazione degli

artt.91 e 92

c.p.c,degli artt.1917 3 0 comma e 1932,2697,2727,2729 cc,degli artt
2,24 e 11 Cost. e vizio di motivazione eX art.360 n.3 e 5 c.p.c.
Lamenta il ricorrente la mancata liquidazione delle spese di resistenza
espressamente richieste nei confronti della Axa Assicurazioni fin dalla
costituzione nel giudizio intentato nei suoi confronti dalla Chiaro e dalla
D’Angelo.
2.11 motivo è fondato.
L’art. 1917 3 c. cc prevede che le spese sostenute dall’assicurato per
resistere all’azione dei danneggiato sono a carico dell’assicuratore nei
limiti del quarto della somma assicurata.Tuttavia nel caso sia dovuta al
danneggiato una somma superiore al capitale assieurato,le spese
giudiziali si ripartiscono tra assicurato ed assicuratore in proporzione dei
rispettivo interesse.

3

Chiaro e Angela D’Angelo per le lesioni riportate, quali trasportate,

3.Questa Corte ha affermato che nell’assicurazione per la responsabilità
civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata
dali’instaurazione dei giudizio da parte di chi assume di aver subito un
danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente
chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale
accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Pertanto, anche
nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto ai terzo che ha promosso

dell’assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell’art. 1917 cod. civ.
Cass. Sentenza n. 5300 del 28/02/2008
4.Nell’assici.Arazione della responsabilità civile, sulle somme dovute
dall’assicuratore all’assicurato in adempimento dell’obbligo di manievarlo,
ai sensi dell’art. 1917 cc, vanno corrisposte anche le spese giudiziali
sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato, ma
queste, tuttavia, nel rapporto di garanzia, si ripartiscono fra assicuratore
ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse e nei limiti di quanto
effettivamente provato, nel senso che esse, costituendo un accessorio
dell’obbligazione risarcitoria, gravano sull’assicuratore se e nei limiti in cui
non comportino superamento del massimale (Cass., n. 2525/98; Cass.,
n. 13088/95; Cass., n. 10170/93;
5.Tali massime si pongono nel solco della uniforme interpretazione che
viene data alle regole contenute nell’art.1917 3 c° c.c.
In particolare, viene ribadito che le spese sostenute dal danneggiato, ed
a questo dovute dall’assicurato soccombente, secondo la regola
processuale dell’art. 91 c.p.c., rappresentando un accessorio
dell’obbligazione risarcitoria dell’assicurato, devono gravare
integralmente sull’assicuratore, ovviamente entro i limiti del massimale,
esulando in tal modo dalle due regole contenute nel menzionato comma 3
dell’art. 1917 c.c. (la cd. regola del “quarto”, secondo cui le spese
sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono
a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e La
cd. regola proporzionale, per ia quale, nel caso che sia dovuta al
danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese
giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del
rispettivo interesse). In questo senso, in giurisprudenza, Cass. civ., 6
marzo 1998, n. 2525, inedita; Cass. civ., 22 dicembre 1995, n. 13088,
4

l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite

inedita; Cass. civ., 14 ottobre 1993, n. 1017 ; Cass. civ., 25 luglio 1981,

n. 4810, inedita.
6.Di fatti la norma di cui all’art. 1917, comma 3, c.c non riguarda, come
appena sopra accennato, il regime e la misura delle spese giudiziali
relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la
fondatezza dell’azione di garanzia, che vanno liquidate nell’intero
semplicemente secondo il principio della soccombenza, ma soltanto le
spese direttamente sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa del

gestore della lite.
7.Nel caso di specie la società assicuratrice non ha neancne dedotto che
le spese sostenute dall’assicurato per la sua difesa superino i limiti posti
dall’art.1917 3 0 c c.c. , per cui l’assicurato potrà pretendere
dall’assicuratore la rifusione delle spese legali sostenute per la propria
difesa
8.La sentenza i mpugnata, che ha negato il rimborso allo ‘ovino delle
spese sostenute per resistere alla domanda delle danneggiate in
violazione della menzionata disposizione normativa, va dunque cassata
sul punto, con rinvio ad altro giudice che si uniformerà all’enunciato
principio e provvedere sulle spese di giudizio di cassaz i one.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.Cassa e rinvia ad altra sezione cel Tribunale di
Napoli che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
Roma 6-11-2012

terzo ovvero quelle che l’assicuratore direttamente assume di sé quale

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