Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3638 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. I, 14/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19218-2009 proposto da:

C.S. (OMISSIS) R.N.

(OMISSIS) D.E. (OMISSIS) C.

M. (OMISSIS) C.L. (OMISSIS)

F.R. (OMISSIS) elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI

ANGELO, che le rappresenta e difende, giuste deleghe in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto nei procedimenti riuniti nn. 56582, 56583, 56584,

56585, 56586, 56587, 56588, 56589 e 56590/06 RGVG della CORTE

D’APPELLO di ROMA del 4/02/08, depositato il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

P.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- La Corte d’appello di Roma – adita da F.R., R.N., C.M., C. S., D.E. e C.L. allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso del giugno 1996 – avente ad oggetto la richiesta di riliquidazione dell’indennità di buonuscita comprensiva dell’indennità integrativa speciale, deciso dal Consiglio di Stato con sentenza del 2006 – con il decreto impugnato ha fissato la ragionevole durata del giudizio in anni cinque (tre+due) e, ritenuto violato il relativo termine per anni 5, ha liquidato a ciascuna ricorrente, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data del decreto, condannando la Presidenza del Consiglio dei ministri alle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto le attrici hanno proposto ricorso affidato a un solo motivo.

La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha svolto difese.

2.- Con l’unico motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo della sentenza che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda e si conclude con quesito di diritto concernente tale profilo.

3.- Il ricorso appare manifestamente fondato in virtù del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, in base alla regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005; n. 1405 del 2004; n. 2382 del 2003; v. anche Cass. n. 2248 del 2007).

L’accoglimento del motivo comporterà la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa alla decorrenza degli interessi legali e la causa potrà essere decisa nel merito, sussistendone i presupposti, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda.

Pertanto, il ricorso, nei termini sopra precisati, può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

p.2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei termini innanzi precisati. Pertanto, la Corte deve cassare il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condannare l’Amministrazione a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata alle parti ricorrenti dalla data della domanda giudiziale. L’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di metà.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 768,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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