Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3638 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29513/2014 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO EMO

106, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI VOTTARI, rappresentata

e difesa dall’avvocato FABIO VINCENZO MAMMOLITI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (già EQUITALIA ETR S.P.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

CAROLINA VALENSISE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTA

SCAGLIONE;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE

MATANO, EMANUELE DE ROSE e ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1914/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 27/11/2013, R.G.N. 804/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 27.11.2013, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da C.C. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi;

che avverso tale pronuncia C.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo nove motivi di censura, illustrati con memoria;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione ha resistito con controricorso, parimenti illustrato con memoria, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1 e art. 36, comma 2-bis, per non avere la Corte di merito rilevato la decadenza dall’iscrizione a ruolo per tardività della notifica della cartella da parte della concessionaria dei servizi di riscossione;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 e artt. 2698 e 2699 c.c., per non avere la Corte territoriale rilevato la decadenza dall’iscrizione a ruolo anche per non essere stati i crediti per cui è causa iscritti entro il 31 dicembre successivo al termine fissato per il loro pagamento;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9-10, per non avere la Corte di merito rilevato la prescrizione dei contributi relativi agli anni 1991 e 1992, stante l’insussistenza di atti interruttivi anteriori all’entrata in vigore del termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 3, comma 9, cit.;

che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, imputando alla Corte territoriale di non aver esaminato le eccezioni di decadenza di cui al primo e al secondo motivo;

che, con il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione del giudicato interno in punto di inutilizzabilità dell’avviso di ricevimento della cartella esattoriale per avvenuto disconoscimento della sottoscrizione e omesso esame delle deduzioni difensive sul punto svolte in sede di appello;

che, con il sesto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,artt. 2699 e 2701 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’avviso di ricevimento della cartella costituisse atto pubblico, invece che scrittura privata;

che, con il settimo motivo, la ricorrente lamenta nullità della sentenza e del procedimento per non avere la Corte territoriale sospeso il processo e rimesso la causa avanti al tribunale per la trattazione della querela di falso che ella aveva già proposto in prime cure nei confronti dell’avviso di ricevimento della cartella recante la sua sottoscrizione e che, inizialmente ammessa dal primo giudice, era stata poi trattata e istruita in appello per avere il primo giudice ritenuto trattarsi di scrittura privata;

che, con l’ottavo motivo, la ricorrente si duole di violazione del giudicato interno per avere la Corte di merito esaminato la questione relativa alla regolarità e validità della notifica della cartella nonostante avesse dichiarato l’inammissibilità dell’appello della società concessionaria dei servizi di riscossione;

che, con il nono motivo, la ricorrente censura di nullità la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale attenuta al devolutum dell’appello dell’INPS, che concerneva esclusivamente la qualificazione da attribuire all’avviso di ricevimento della cartella esattoriale, e aver rigettato la sua opposizione nonostante che l’INPS non avesse impugnato le statuizioni di primo grado relative alla decadenza e alla prescrizione;

che la Corte di merito, dopo aver qualificato come atto pubblico l’avviso di ricevimento relativo alla cartella esattoriale opposta e aver disposto perizia grafologica sulla sua sottoscrizione, accertandone la provenienza dall’odierna ricorrente, ha ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione, siccome proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e ha conseguentemente ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, essendo stata formulata sul presupposto che la cartella esattoriale del 25.10.2000 non fosse mai stata notificata ed essendo stata successivamente interrotta da comunicazione di iscrizione ipotecaria;

che, avuto riguardo a quanto sopra, assume valenza preliminare l’esame del quinto, del sesto e del settimo motivo, con i quali, come anzidetto, viene invocato il giudicato interno in punto di qualificazione giuridica dell’avviso, subordinatamente la qualificazione di quest’ultimo come scrittura privata e, ancor più in subordine, la violazione degli artt. 9 e 355 c.p.c., che la Corte di merito avrebbe compiuto decidendo ex se la querela di falso proposta dall’odierna ricorrente;

che le doglianze sono infondate, atteso che la questione della qualificazione dell’avviso di ricevimento della cartella esattoriale era stata devoluta in appello dall’INPS (come la stessa ricorrente ammette, nell’illustrazione del nono motivo) ed è stata correttamente decisa nel senso di ritenerlo atto pubblico (così da ult. Cass. n. 29022 del 2017, sulla scorta di Cass. S.U. n. 9962 del 2010), ancorchè ultroneamente i giudici di merito abbiano ritenuto di espletare una consulenza grafologica per verificare l’autenticità della sottoscrizione dell’odierna ricorrente, non risultando proposta alcuna querela di falso in grado di appello ed essendo stata quella proposta in primo grado implicitamente dichiarata inammissibile a seguito dell’avvenuta qualificazione dell’avviso di ricevimento quale scrittura privata;

che, ciò posto, risulta anzitutto la palese infondatezza del primo, del secondo e del quarto motivo, che imputano alla Corte di merito di non aver deciso su questioni su cui, una volta acclarata la tardività dell’opposizione rispetto alla notifica, essa non poteva logicamente decidere;

che altresì infondato è l’ottavo motivo, dal momento che l’INPS aveva un autonomo interesse a sollevare la questione dell’errata qualificazione dell’avviso di ricevimento della cartella esattoriale compiuta dal primo giudice, dipendendone l’ammissibilità dell’opposizione e la fondatezza dell’eccezione di prescrizione;

che il nono motivo è invece inammissibile, dal momento che il contenuto dell’appello dell’INPS non è stato trascritto nel ricorso per cassazione, in spregio al consolidato principio secondo cui l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque che la parte, in ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4-6, riporti in ricorso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così da ult. Cass. n. 23834 del 2019);

che del pari inammissibile è il terzo motivo, dal momento che l’insussistenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori all’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, è questione su cui la sentenza impugnata nulla dice e, richiedendo accertamenti di fatto, era onere di parte ricorrente indicare come e quando essa fosse stata sollevata nel giudizio di merito, non potendo diversamente essere per la prima volta proposta in questa sede di legittimità (così da ult. Cass. n. 20694 del 2018);

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato;

che al rigetto del ricorso segue necessariamente la condanna alle spese della ricorrente nei confronti della società concessionaria dei servizi di riscossione, il cui controricorso, diversamente da quanto prospettato nella memoria ex art. 378 c.p.c., deve considerarsi affatto ammissibile, non recando alcuna impugnazione della sentenza ma soltanto le necessarie difese nei confronti di un ricorso per cassazione che essa dichiara esserle stato notificato in data 27.11.2014;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., liquidandole in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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