Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3638 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4729-2011 proposto da:

M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ORONZO DE DONNO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato

SALVATORE TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 662/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/08/2010 R.G.N. 1699/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito l’Avvocato SOTTILE GIUSEPPE per delega orale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’estinzione in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6.3 – 29.4.2008 (nr. 1858/2008) il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da M.M. nei confronti di POSTE ITALIANE spa per l’accertamento della illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dal (OMISSIS) ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 7.7 – 5.8.2010 (nr. 662/2010), rigettava l’appello della lavoratrice.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.M., articolando tre motivi (i paragrafi rubricati come paragrafo 1 e paragrafo 5 del ricorso, riguardano invece, rispettivamente, una premessa sulla ammissibilità del ricorso e considerazioni finali in ordine alla illegittimità delle previsioni della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5).

Ha resistito con controricorso la società Poste Italiane spa, illustrato con memoria.

Alla odierna udienza il difensore di Poste Italiane ha depositato atto di rinunzia al ricorso della lavoratrice, dichiarando di non accettare la rinunzia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato l’estensore a redigere motivazione semplificata.

La fattispecie è disciplinata dall’art. 390 c.p.c., nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 75, comma 2, ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. (Legge 9 agosto 2013, n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013).

A tenore della norma processuale citata la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380 – ter. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

Nel giudizio in cassazione, dunque, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinunzia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c..

La rinuncia al ricorso per cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo, a prescindere dalla accettazione, purchè risulti perfezionata nel termine previsto dall’art. 390 c.p.c. e, cioè, a condizione che la controparte ne abbia avuto comunque conoscenza prima dell’inizio della udienza pubblica; gli adempimenti previsti dalla norma sono finalizzati invece soltanto ad ottenere l’adesione delle altre parti ed evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (Cass. 05/02/2016, n. 2317; 26/02/2015, n. 3971; 29/07/2014 nr. 17187; 10 giugno 2014 n. 13052). Nella fattispecie di causa le spese, in assenza di accettazione, devono essere compensate.

Sulla questione di causa si è formato un indirizzo di questa Corte soltanto in epoca successiva alla notifica del ricorso ed è stato ritenuto opportuno l’intervento delle Sezioni Unite, la cui pronunzia, nel senso della conformità della norma legislativa al diritto costituzionale ed europeo, è stata pubblicata il 31.5.2016 (sent. nr. 11374/2016).

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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