Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3637 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli

Scipioni 267, presso l’avv. LA MARCA Antonio, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 6/15/05 del 15/4/05.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/09 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che, a modifica delle precedenti

conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio che, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio- rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i primi due motivi l’Agenzia ricorrente assume che gli intermediari di commercio, in quanto titolari di reddito di impresa, sarebbero sempre soggetti ad IRAP e che comunque il giudice tributario avrebbe accolto un concetto erroneo di “autonoma organizzazione”, assumendo che al contrario essa sussista in tutti i casi in cui manchi un vincolo di subordinazione.

1.1.- I due motivi sono manifestamente infondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (SS.UU. 12108/09).

2.- Con il terzo e quarto motivo l’Agenzia, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, assume l’erroneità della decisione, in quanto, da un lato, essa è fondata sull’assunto che l’autonoma organizzazione sussista solo se vi è “combinazione di diversi fattori produttivi” (capitale e lavoro), mentre sarebbe al contrario sufficiente, perchè sussista il presupposto impositivo, anche la presenza di uno soltanto di tali fattori, mentre, dall’altro, afferma in fatto che dalla dichiarazione dei redditi emergerebbe l’assenza di elementi di organizzazione, senza tenere conto delle immobilizzazioni materiali per oltre L. 143.000.000 viceversa risultanti da detta dichiarazione.

2.1.- Il terzo e quarto motivo sono fondati.

La citata decisione delle SS.UU. indica infatti chiaramente che l’autonoma organizzazione diversamente da quanto il giudice tributario afferma – sussiste anche solo in presenza di beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, ed in relazione a tale profilo la decisione risulta carente di motivazione, quanto all’affermazione secondo cui la mancanza di organizzazione emergerebbe dalla dichiarazione dei redditi, tenuto conto di quanto dedotto dalla ricorrente circa l’ammontare delle immobilizzazioni materiali.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che procederà ad un nuovo esame dell’appello, facendo applicazione del principio di diritto suenunciato, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA