Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3637 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3637 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 27655-2016 proposto da:
STAVOLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PAGODA BIANCA 86, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA
SALZAN O, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE
MADDALENA;

– ricorrente contro
REGIONE CAMPANIA;

– intimata avverso la sentenza n. 2576/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 03/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Data pubblicazione: 14/02/2018

Rilevato che:
la Corte di Appello di Napoli, nel dichiarare inammissibile, per tardività,
l’appello proposto dalla Regione Campania nei confronti di Antonio Stavolo in controversia avente ad oggetto pretesa risarcitoria da perdita di chance o da
responsabilità contrattuale per violazione dell’art. 10 ceni comparto Regioni ed

“natura meramente processuale della questione trattata”;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Antonio Stavolo,
affidato ad un unico motivo;
la Regione Campania è rimasta intimata;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Antonio Stavolo – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 92,
comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato la
statuizione di compensazione delle spese di lite, a fronte della soccombenza
della Regione, pur per ragioni processuali e non di merito.
Ritenuto che:
la censura è fondata, in quanto la sentenza impugnata non è in linea con
l’orientamento espresso da questa Corte con le sentenze nn. 1997/2015 e
22310/2017, ove, da un lato, è stato ritenuto violato il criterio di soccombenza
in un caso concernente la tardività dell’appello, senza che fossero in alcun modo
evincibili le ragioni che avevano orientato il giudice nel disporre la
compensazione delle spese, e, dall’altro, è stato puntualizzato che le ragioni che
legittimano la compensazione totale o parziale non possono essere espresse con

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autonomie locali – ha compensato le spese del grado tra le parti, attesa la

una formula generica (nella specie, la natura della controversia e le alterne
vicende dell’iter processuale) inidonea a consentire il necessario controllo;
il ricorso va sul punto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di
Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese
del giudizio di legittimità.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di
Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017.

Il esidente
D tt.

tro Curzio

PQM

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