Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3637 del 14/02/2011
Cassazione civile sez. I, 14/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3637
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19089-2009 proposto da:
A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il decreto R.G. 675/09 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
19.5.09, depositato il 20/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Il ricorso proposto personalmente da A.R. contro il decreto in data 19.5.2009 con il quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile la sua domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 e contro il decreto in data 11.6.2009 della stessa Corte che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto personalmente contro il primo decreto non è stato notificato ad alcuno.
Il ricorso, pertanto, è manifestamente inammissibile e tanto può essere dichiarato in camera di consiglio”.
p.2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011