Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3637 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26731-2010 proposto da:

L.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORONZO DE DONNO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA G. MAZZINI N. 27, presso lo studio dell’avvocato

SALVATORE TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 731/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/08/2010 R.G.N. 1648/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito l’Avvocato SOTTILE GIUSEPPE per delega orale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’estinzione in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza depositata il 5/8/2010 notificata il 3/9/10 la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia con cui il Tribunale della stessa sede aveva respinta la domanda proposta da L.G. di accertamento dell’esistenza d’un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A. previa declaratoria di nullità termine apposto al contratto stipulato tra le parti in relazione al periodo (OMISSIS) D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 comma 1 bis.

Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore affidandosi a tre motivi.

Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Ricorrente ha, quindi, depositato atto di rinuncia al ricorso datata 11/10/16, notificata il (Ndr: testo originale non comprensibile)/11/16 e sottoscritta anche dal procuratore.

(Ndr: testo originale non comprensibile) pronuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza – anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1, cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza (vedi Cass. n. 6407/2004, n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; n. 11211/2004, n. 1913/2008 di sezioni semplici).

La mancata adesione di controparte alla rinuncia non dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, cit.).

La considerazione del recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione qui scrutinata (vedi Cass. S.U. 31/5/2016, n. 11374), le spese vanno compensate fra le parti.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese fra le parti.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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