Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3636 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22775/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.T.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 95/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO del 10/07/06, depositata il 25/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2009 dal Presidente Relatore Dott. LUPI FERNANDO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CICCOLO PASQUALE PAOLO

MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. ha ritenuto che D.T.V., agente di commercio, non fosse soggetta all’IRAP in quanto era accertato che svolgeva la sua attività avvalendosi di limitati beni strumentali e senza dipendenti o collaboratori.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo che i soggetti passivi dell’imposta sono a sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3 le persone fisiche esercenti attività commerciale precisando che esercizio di impresa commerciale si intende l’esercizio per professione abituale anche se non esclusiva delle attività indicale nell’art. 2195 c.c., anche se non organizzate informa di impresa. Poichè l’art. 2195 c.c. qualifica imprenditori commerciali i soggetti che esercitano una attività intermediaria alla circolazione dei beni e tale è quella esercitata dalla contribuente, si deve concludere che essa è tenuta al pagamento dell’IRAP. La contribuente non si è costituita.

Sulla questione dell’assoggettamento all’imposta degli agenti di commercio e dei promotori finanziari si era delineato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità che è stato composto dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 12108 del 2009, che ha affermato i principi: In tema IRAP, a norma del combinalo disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Alla stregua degli esposti principi sembra che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate vada rigettato.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;

Non si deve provvedere sulle spese non essendo costituita l’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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