Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3636 del 14/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3636 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 24328-2010 proposto da:
LA FACE FRANCESCO LFCENC47P13H224N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso lo
studio dell’avvocato BASSI STEFANO, rappresentato e
difeso dall’avvocato TUCCT MASSIMO giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2012
contro

1725

TALARICO

ROSA

TLRRS057L54I5891,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI TRASONE 8/12, presso lo
studio

dell’avvocato

FORGIONE

1

ERCOLE,

che

la

Data pubblicazione: 14/02/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPUT°
NICOLA giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

CONDOMINIO DI VIA G. PASTA 81 MILANO 95548330158,

TECNICA S.R.L.;

intimati

avverso la sentenza n. 12093/2009 del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 12/10/2009, R.G.N. 79706/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/10/2012 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato ERCOLE FOROIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICEche ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

FALLIMENTO IN.C.A.T. INGEGNERIA CONSULENZA ASSISTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesco La Face propose opposizione, qualificata dal giudice
ex art. 617 c.p.c., in relazione a pretese irregolarità formali
di atti della procedura esecutiva, nei suoi confronti proposta
da Rosa Taiarico.

artt. 589 e 590 c.p.c., esponendo di avere avuto la
notificazione del decreto di trasferimento e relativo precetto,
contenente l’intimazione al rilascio dell’immobile oggetto del
trasferimento, in favore della creditrice Rosa Talardcc, alla
quale l’immobile era stato assegnato successivamente
all’esperimento di vendita all’incanto andato deserto, senza che
fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione in data 3.1.2006,
alla quale era fatto riferimento nello stesso decreto di
trasferimento emesso il 2.10.2006.
L’opposizione fu rigettata con sentenza del 12.10.2009.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi
illustrati da memoria il La Face.
Resiste con controricorso la Talarico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al ricorso è applicabile la normativa di cui alla 1. 18.6.2009
n. 69, per essere il provvedimento pubblicato (12.10.2009),
successivamente alla sua entrata in vigore (4 luglio 2009).
Non è, quindi, necessario la formulazione del quesito di diritto
di cui all’art.

866 bis

c.p.c., norma questa abrogata dalla

legge indicata.
3

In particolare, lamentò la violazione delle norme di cui agli

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex

art. 360 n. 3.

c.p.c. violazione e falsa applicazione di legge per violazione
degli art. 589 e 590 cpc per mancanza dell’ordinanza di
assegnazione.
Con il secondo motivo si denuncia ex art.

360 n. 5 c.p.c.

decisivo della controversia prospettato dalla parte opponente.
Con il terzo motivo si denuncia ex art. 365 n. 5

c.p.c.

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia prospettato dalla parte opponente.
I

motivi riguardano,

sotto diversi profili,

la ritenuta

violazione delle norme di cui agli artt. 589 e 590 c.p.c..
Il ricorrente censura la decisione impugnata che ha rigettato
l’opposizione dallo stesso proposta, fondata sulla circostanza
di avere avuto la notificazione del decreto di trasferimento e
relativo precetto

contenente l’intimazione al

dell’immobile oggetto del trasferimento,

rilascio

in favore della

creditrice Rosa Talarico, alla quale l’immobile era stato
assegnato successivamente all’esperimento di vendita all’incanto
andato deserto

senza che fosse intervenuta l’ordinanza di

assegnazione in data 3.1.2006, alla quale era fatto riferimento
nello stesso decreto di trasferimento emesso il 2.10.2006.
Questa Corte di legittimità, con la sentenza del 15.4.2011 n.
8731 fra le stesse parli del presente giudizio, si è già
pronunciata sul ricorso di Francesco La Face contro la sentenza

4

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto

che aveva rigettato, in quel giudizio, la sua opposizione agli
atti esecutivi.
Tale opposizione era stata

proposta avverso il provvedimento

col quale il giudice dell’esecuzione aveva assegnato alla
creditrice procedente, Talarico Rosa, il bene pignorato, ai

delle modifiche apportate dal D.L. n. 35 del 2005, convertito
nella L. n. 80 del 2005.
L’opponente sostenne che la somma offerta ai sensi dell’art. 589
c.p.c. non fosse rispondente ai requisiti previsti da tale
ultima norma poiché inferiore al prezzo base fissato per
l’incanto andato deserto (pari ad Euro 215.000,00), anche se
corrispondente a quello che era stato stimato dall’esperto ai
sensi dell’artl. 568 c.p.c. (pari ad Euro 128.780,00).
La Corte di legittimità, con la richiamata sentenza, ha accolto
il secondo motivo di ricorso con il quale era stata denunciata
violazione e falsa applicazione degli artt. 589 e 506 c.p.c., in
relazione all’art. 591 bis c.p.c., comma 2, n. 1 e art. 4 (tutti
nel testo in vigore prima delle modifiche ad essi apportate dal
D.L. n. 35 del 2005, convertito dalla L. n. 80 del 2005),
ponendo la questione se la somma da offrire in pagamento con
l’istanza di assegnazione, ai sensi degli artt. 588 e 589
c.p.c., debba essere corrispondente al prezzo dell’immobile
pignorato come determinato dall’esperto ai sensi dell’art. 568
c.p.c. ovvero al prezzo base dell’incanto andato deserto, dopo
il quale l’istanza di assegnazione è stata presentata, qualora
5

sensi degli artt. 588 – 589 c.p.c., nel testo vigente prima

tale

prezzo

base

sia

superiore

al

valore

determinato

dall’esperto.
Ha ritenuto che il richiamo alla norma dell’art. 568 c.p.c.
fatto dall’art. 589 c.p.c. imponga un’interpretazione
sistematica, e non solo letterale, della previsione dell’art.

pignorato al creditore che ne abbia fatto istanza non può essere
considerato come a sè stante, dovendosi, invece, collocare nel
contesto del processo esecutivo.
Sotto questo profilo, ha escluso che l’art. 568 c.p.c., u.c.,
nella parte in cui disciplina le modalità di determinazione del
valore dell’immobile pignorato, possa trovare applicazione
un’istanza di assegnazione da

seguito alla presentazione di

parte del creditore e, sulla base delle considerazioni esposte,
ha ritenuto: 1) che il prezzo “determinato a norma dell’art. 568
c.p.c.”, secondo quanto disposto dall’art. 589 c.p.c., non vada
inteso come il prezzo determinato, una volta per tutte, nelle
fasi iniziali della procedura e posto a base della prima
ordinanza di vendita, ma come il prezzo, che il giudice
dell’esecuzione ha indicato nell’ordinanza di vendita che ha
regolato quello specifico incanto, cui è seguita, nell’ipotesi
di mancanza di offerte, l’istanza di assegnazione in esame; 2)
che, quindi, il giudice dell’esecuzione possa tornare a
determinare il valore del bene pignorato al momento della
presentazione dell’istanza di assegnazione; come nella specie.

6

589 c.p.c., poiché l’istituto dell’assegnazione dell’immobile

Al che consegue che il prezzo quale fissato nell’ultimo incanto
andato deserto non è determinato ai sensi dell’art. 568 c.p.c.,
come richiede l’art. 589 c.p.c., bensì ai sensi dell’art. 591
c.p.c. e, per tale motivo ad esso non può essere parametrato il
prezzo da offrire con l’istanza di assegnazione.

Accolto, quindi, il motivo proposto e cassata la sentenza
impugnata, la Corte ha pronunciato nel merito per non essere
necessari ulteriori accertamenti di fatto ed ha accolto
l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Francesco La Face,
annullando l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice
dell’esecuzione il 3 gennaio 2006.
Il breve

excursus relativo al precedente giudizio è stato reso

necessario per comprendere che, così stando le cose, viene a
mancare con riferimento all’attuale, la materia del contendere.
Infatti, una volta annullata l’ordinanza di assegnazione del
3.1.2006, le censure relative ai vizi prospettati della stessa
ordinanza e degli atti successivi, relativi al trasferimento del
bene immobile oggetto della medesima procedura esecutiva ed
oggetto del presente giudizio, perdono di qualsiasi utilità,
essendo stato posto nel nulla l’atto (ordinanza di assegnazione)
presupposto.

/
‘,/-Conclusivamente e dichiarata cesst ta la materia del contendere.

I

Le ragioni sulle quali è fondata la conclusione cui si è
pervenuti giustifica la compensazione delle spese del giudizio
di cassazione.
Li)

< l 7 P.Q.M. La Corte dichiara te:Issata la materia del contender Compensa spese. Così deciso in data 31 ottobre 2012 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

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