Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3636 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20183/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE e LELIO

MARITATO;

– ricorrente –

contro

Z.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANT’EVARISTO

157, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ASSOGNA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMELO CASSARINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 433/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/05/2014, R.G.N. 1170/2010.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, ha accolto l’opposizione proposta da Z.F., socia accomandatario. della Immobiliare Marzolino sas di Z.F. sas, avverso la cartella esattoriale emessa su richiesta dell’INPS per il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti.

La Corte ha rilevato che la Z. non aveva mai prestato attività nella società immobiliare Marzolino sas di cui era socia accomandataria, essendosi la società, proprietaria di un terreno agricolo ceduto ad un coltivatore diretto, limitata ad operazioni di natura esclusivamente gestionale ed amministrativa provvedendo alla riscossione del canone di affitto.

2. Avverso la sentenza ricorre l’INPS. Resiste la Z..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. con l’unico motivo del ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e segg. (ex art. 360 c.p.c., n. 3), della L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313,2318,2697 c.c., assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio accomandatario ha il potere di gestione della società e che pertanto era per ciò stesso, in quanto soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che era onere della Z. provare che non si occupava della gestione della società ed inoltre la circostanza che non svolgeva altre attività esonerava l’Inps dal dover provare il carattere prevalente dell’attività svolta.

5. Il ricorso è infondato.

6. Va affermato, infatti, che presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203 – la prova dello svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi.

Nell’impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la Immobiliare Marzolino, di cui la Z. è socia e legale rappresentante, si era limitata a svolgere operazioni di natura esclusivamente gestionale ed amministrativa quale la riscossione del canone relativo alla locazione del fondo agricolo di cui era proprietaria. Tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’1 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n. 17643 del 6 settembre 2016).

Va, altresì, ricordato il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 e della L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Corte non è stata fornita essendo emerso che la Z. non aveva mai prestato alcuna attività nella società immobiliare.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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