Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3635 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 16/02/2010), n.3635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.P.;

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, sez. 25^, n. 42, depositata il 9 luglio 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in due motivi corredati di idonei quesiti, avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del suo appello in duplice prospettiva: a) perchè intempestivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c., poichè depositato il 16.10.2006, in rapporto a sentenza di primo grado depositata il 30.6.2005; b) ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, poichè depositato nella segreteria del giudice di appello il 16.10.2006, a fronte di una notifica alla controparte eseguita l’1.9.2006;

– che il contribuente non si è costituito;

rilevato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa, applicazione del combinato disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 1 e art. 53, comma 2”;

– che con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 1”;

osservato:

– che entrambe le doglianze sono manifestamente fondate;

– che deve, infatti, considerarsi che, in forza della normativa evocata, la tempestività dell’impugnazione va valutata in funzione della notifica del ricorso (nella specie tempestiva, poichè avvenuta l’1.9.2006) e non dal suo deposito e che la sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, si applica a tutti i termini processuali e, quindi, anche a quello del deposito dell’appello notificato presso la segreteria della commissione regionale, per cui, in concreto, anche detto adempimento deve ritenersi puntualmente assolto;

ritenuto:

– che il ricorso va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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