Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3635 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6416/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, CARLA D’ALOISIO e EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PAZZAGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BAGIANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/09/2013, R.G.N. 429/2011.

Fatto

CONSIDERATO IN FATO

1. La Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento dell’opposizione proposta da C.G., socio e amministratore della soc. Costa srl, avverso la cartella esattoriale emessa su istanza dell’Inps per il pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti.

La Corte ha osservato, con riferimento alla sussistenza dell’obbligo del C. di corrispondere i contributi al commercio, oltre a quelli già pagati alla gestione autonoma come amministratore della società, che era onere dell’Inps allegare e provare non solo che quel soggetto partecipi personalmente al lavoro nella società in modo abituale (quindi non sporadico od occasionale) e prevalente (rispetto all’attività che egli svolge nel suo complesso), ma anche che l’attività dell’azienda è organizzata o diretta con l’apporto prevalente sugli altri fattori produttivi (mezzi e personale),del soggetto medesimo e dei familiari che partecipino al lavoro aziendale.

La Corte ha quindi ritenuto che l’Inps aveva omesso di dedurre i fatti costitutivi del suo diritto avendo ritenuto che il semplice svolgimento dell’attività di socio comportasse l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti in aggiunta all’obbligo di iscrizione alla gestione separata.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste il C.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. L’Inps denuncia violazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 203, 207 e 208, così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c.. Censura la Corte di merito per aver ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dell’odierno controricorrente alla gestione commercianti, oltre che a quella autonoma presso la quale risultava già iscritto, come amministratore della soc. Costa. L’Inps contesta quanto affermato dalla Corte di merito in ordine al fatto che non ricorrevano nella fattispecie i presupposti per l’iscrizione del C. nella gestione commercianti, assumendo, al contrario, che il medesimo aveva svolto per la società Costa s.r.l., insieme agli altri fratelli, anch’essi amministratori, attività di gestione ed in particolare aveva curato le operazioni commerciali, bancarie e finanziarie di cui all’oggetto sociale e si era occupato del ramo pubblicitario, marketing e pubbliche relazioni dell’azienda.

4. Il ricorso è infondato dovendo essere confermato quanto già deciso da questa Corte con l’ordinanza n. 28506/2019 in relazione ad analogo ricorso proposto dall’Inps nei confronti di C.A., altro amministratore della medesima società, avverso la sentenza del Corte d’appello di Perugia del 27/11/2013.

5. Anche nel presente giudizio il ricorso non offre argomenti idonei a superare il problema di fondo rappresentato dall’affermazione della Corte territoriale secondo la quale difettava, nella fattispecie, la prova del presupposto impositivo, non avendo l’Inps dimostrato i fatti costitutivi del suo preteso diritto, in quanto l’istituto ricorrente aveva erroneamente ritenuto che il semplice svolgimento dell’attività di socio comportasse di per sè l’obbligo d’iscrizione alla gestione commercianti in aggiunta a quello dell’iscrizione alla gestione separata derivante dall’espletamento delle funzioni amministrative”.

6. E’ noto che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.

Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre lo svolgimento di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perchè come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all’interno dell’impresa.

Va, altresì, chiarito che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società a responsabilità limitata (l’onere della prova dei quali è a carico dell’INPS) sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, ovviamente al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai, ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995.

Va assicurato, cioè, alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa.

7. Sulla base della suddetta normativa non si può sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell’attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.

8. In definitiva, la sentenza impugnata, incentrata su un giudizio di fatto che sfugge ai rilievi di legittimità – quale quello della riscontrata mancanza di prova, da parte dell’Inps, del presupposto impositivo – non merita alcuna censura perchè conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

9. pertanto, il ricorso va rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo; ricorrono, infine, i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento del contributo unificato, come da dispositivo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 1100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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