Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3634 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3634 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 9385-2016 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope
– ricorrente contro
SALVI MITA, SCHIARITI DOMENICA, RICCETTI SIMONA,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COSSERIA, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, rappresentati e difesi dall’avvocato
PIETRO DINOI;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 14/02/2018

nonchè contro
SALVATORE ANTONIO;

– intimato avverso la sentenza n. 565/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione del primo giudice, ha
accertato l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e condannato il
Ministero al pagamento, in favore dei lavoratori indicati in epigrafe, a titolo
risarcitorio, di una somma pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto, nonché alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dal
calcolo dell’anzianità e della progressione stipendiale da determinarsi come se i
periodi lavorati fossero stati a tempo indeterminato e continuativi;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero, affidato a
quattro motivi;
Salvi Mita, Schiariti Domenica e Riccetti Simona hanno resistito con
controricorso;
Salvatore Antonio è rimasto intimato;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione della direttiva
1999/70/CE del 28.6.1999 e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla citata

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depositata il 13/10/2015;

direttiva: clausola 5, dell’art. 4 della 1. n. 124 del 1999, dell’art. 36 del d.lgs. n.
165 del 2001, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
3, c.p.c. – ha censurato la statuizione di accertamento della illegittimità dei
contratti a termine, assumendo la legittimità degli incarichi per supplenze su
organico di fatto e brevi e sostenendo che “secondo quanto risulta in atti e

di fatto (…) nei limiti del predetto triennio”;
inoltre – denunciando violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c.,
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato la statuizione di
condanna al risarcimento, in difetto di prova dei danni ipoteticamente subiti
dai lavoratori;
ancora – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 5,
della 1. n. 300 del 1970, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha
censurato la ritenuta operatività della norma in questione ai fini della
quantificazione del danno;
infine – denunciando violazione e falsa applicazione della direttiva
1999/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo detenninato ivi
allegato, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 6 e 10
del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio
2011, n. 70, come convertito dall’art. 1, comma 2, della 1. 12 luglio 2011, n.
106, dell’art. 4 della 1. 3 maggio 1999, n. 124, degli artt. 36 e 45 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, degli artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l. comparto scuola del 29
novembre 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato la
statuizione di accertamento della lamentata discriminazione nel trattamento
retributivo, inferiore rispetto a quello riservato ai lavoratori titolari di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, conseguente al meccanismo di
calcolo della retribuzione tabellare, che prevede aumenti corrispondenti al
crescere dell’anzianità di servizio, assumendo che i rapporti di lavoro a tempo

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non contestato tra le parti, i ricorrenti hanno svolto le supplenze su organico

determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale,
sicché agli stessi non si applica la disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001,
mentre sussisterebbero ragioni obiettive determinanti un trattamento
differente con riguardo alla progressione economica legata all’anzianità di
servizio.

nel controricorso è affermato che Salvi Nlita, Schiariti Domenica e Riccetti
Simona hanno intrattenuto rapporti di lavoro a termine a copertura di posti
facenti parte di organico di diritto, comportanti il superamento di trentasei mesi
complessivi di rapporto di lavoro; non sono stati tuttavia analiticamente indicati
numero e tipologie di contratti;
a fronte della diversa prospettazione contenuta in ricorso, tenuto anche conto
della mancanza di indicazioni utili, sul punto, nella sentenza impugnata,
l’accertamento di fatto, in questo particolare caso, si impone, anche con riguardo
alla posizione – analoga, in quanto trattata unitamente alle altre – di Salvatore
Antonio, ai fini della decisione della controversia;
la sentenza va, sotto tale profilo, cassata – assorbiti il secondo e terzo motivo
di ricorso – con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa
composizione, che deciderà, in relazione a tale aspetto, la controversia,
pronunciando anche sulle spese del giudizio di legittimità, attenendosi al
seguente principio di diritto, rinvenibile in Cass. n. 22552/2016: “In tema di
reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della 1. n. 124
del 1999 (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n.
1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei
contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge
prima dell’entrata in vigore della 1. n. 107 del 2015, rispettivamente con il
personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano

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Ritenuto che:

prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto
durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi,
parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per
l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall’art. 400 del d.lgs. n.
297 del 1994 e successive modificazioni”;

al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e
23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
la novità e complessità di quest’ultima questione, diversamente risolta dalle
Corti territoriali, giustificano, sulla predetta questione, la compensazione delle
spese del giudizio di legittimità

PQM
accoglie il primo motivo di ricorso (assorbiti il secondo e il terzo); cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Rigetta il quarto motivo di ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017.
Il Pre idente

la quarta censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme

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