Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3634 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. II, 14/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 14/02/2011), n.3634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., nella qualità di unico erede del padre

P.E., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. CINI Luigi, elettivamente

domiciliato nel suo studio in Roma, Largo Carlo Goldoni, n. 46;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AGRARIO DI PESARO URBINO soc. coop. a r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza

di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. GIANNOLA

Mario e Massimo Pagliari, elettivamente domiciliato presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, Via G. da Palestrina, n. 19;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 754 in data 22

dicembre 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti gli Avv. Fabio Pucci e Massimo Pagliari;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso: “concordo con la

relazione”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Pronunciando in sede di rinvio nell’ambito di una controversia in tema di pagamento somma per una fornitura di gasolio, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 754 depositata il 22 dicembre 2008, ha respinto la domanda proposta dal Consorzio agrario provinciale di Pesaro e Urbino nei confronti di P.E., ha respinto le domande, conseguenti alla cassazione, del P. ed ha regolato le spese del giudizio, ponendole a carico del Consorzio.

Con detta pronuncia, in particolare, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibili, “in applicazione dei principi sull’oggetto del giudizio di rinvio”, le domande di restituzione e risarcitorie, anche ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., avanzate dal P. in sede di rinvio.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso P.M., nella qualità di unico erede di P.E., sulla base di un unico motivo.

Ha resistito, con controricorso, l’intimato Consorzio.

Preliminarmente, si rileva – anche in relazione all’eccezione sollevata dal controricorrente – che P.M., pur deducendo di essere l’unico erede del padre E., non ha dimostrato la propria legittimazione processuale attraverso le produzioni documentali consentite dalla norma dell’art. 372 cod. proc. civ., con riferimento tanto al fatto storico del decesso della parte originaria, quanto alla asserita qualità di erede della stessa.

Ove tale prova non sopravvenga ritualmente nei tempi precedenti alla adunanza in camera di consiglio, il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile (Cass., Sez. lav., 21 marzo 2006, n. 6238).

Nel merito, l’unico motivo – con cui si denuncia “violazione dell’art. 360, n. 3, per errata valutazione ed omessa applicazione degli artt. 389 e 96 cod. proc. civ. e art. 144 disp. att. cod. proc. civ., oltre che degli artt. 2033 e 2043 cod. civ. – sarebbe, in ipotesi, fondato.

Giudicando inammissibili le domande formulate dal P. in sede di rinvio, la Corte d’appello non ha considerato che la facoltà, prevista dall’art. 389 cod. proc. civ., di chiedere al giudice di rinvio i provvedimenti riparatori e restitutori conseguenti alla cassazione della sentenza di merito non si riferisce soltanto alle domande restitutoria in senso stretto, derivanti, cioè, direttamente dall’annullamento di questa sentenza, ma ad ogni altra azione ricollegantesi, sia pure in modo indiretto, alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 3^, 24 gennaio 1975, n. 285; Cass., Sez. 3^, 28 aprile 1976, n. 1526). La Corte d’appello ha altresì disatteso il principio secondo cui la domanda avente ad oggetto i danni che si riconnettono al comportamento tenuto nel giudizio di rinvio può essere proposta, per la prima volta, durante il suo corso (Cass., Sez. 3^, 15 gennaio 2003, n. 473).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Lette le memoria del ricorrente e del controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., non essendo meritevoli di accoglimento le critiche ad essa rivolte dal controricorrente con la memoria depositata in prossimità della Camera di consiglio;

che va innanzitutto ribadito che in caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale, in sede di giudizio di legittimità, abbia proposto ricorso assumendo di esserne il successore, deve provare, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, la propria legittimazione processuale attraverso le produzioni documentali consentite dalla norma di cui all’art. 372 cod. proc. civ., e tale prova, indispensabile in presenza di apposita eccezione di controparte, può essere fornita in tempi anche successivi a quello del deposito del ricorso, purchè precedenti la discussione del medesimo (Cass., sez. lav., 27 giugno 2006, n. 14784);

che nella specie il ricorrente ha dato la prova della propria legittimazione in qualità di unico erede di P.E., avendo ritualmente depositato in cancelleria prima dell’adunanza in Camera di consiglio, e notificato al controricorrente mediante elenco, la documentazione occorrente, ossia il certificato di morte del de cuius, la denuncia di successione, l’intestazione catastale di un bene immobile già di proprietà del defunto ed il pagamento di debiti del medesimo;

che – contrariamente a quanto assume il controricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. – non è causa di inammissibilità del ricorso il fatto che la procura speciale in calce non specifichi, in capo al ricorrente P.M., la qualità di erede del defunto P.E.;

che, invero, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve intendersi rilasciata nella qualità di erede di colui che era stato parte nei gradi di merito qualora ciò – come nella specie – risulti dalla intestazione e dal contenuto del ricorso, in calce al o a margine del quale la procura sia apposta, anche se nella procura medesima la veste di successore a titolo universale non sia menzionata;

che, nel merito, va ribadito che l’art. 389 cod. proc. civ., che autorizza a chiedere al giudice del rinvio i provvedimenti restitutori e riparatori conseguenti alla pronuncia della cassazione della sentenza di merito, non si riferisce soltanto alle domande restitutorie in senso stretto, derivanti cioè dall’annullamento di questa, ma ad ogni altra azione ricollegatesi, sia pure in modo indiretto, alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato, non esclusa quella di risarcimento del danno;

che, pertanto, il ricorso va accolto;

che, cassata in parte qua la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Ancona, che la deciderà in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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