Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3634 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12476-2014 proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO DI UNA COSA ONLUS C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato

CINZIA DE MICHELI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GIANPAOLO ALICE, DOMENICO MORABITO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SALARIA 162, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MEINERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO SCAGLIOLA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1059/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/11/2013 R.G.N. 827/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. MANNA ANTONIO;

udito l’Avvocato SAMA’ CATERINA per delega verbale Avvocato DE

MICHELI CINZIA;

udito l’Avvocato SCAGLIIOLA GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 13.11.13 la Corte d’appello di Torino, in totale riforma della sentenza di rigetto emessa in prime cure dal Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda di B.A.R., socia lavoratrice della Cooperativa sociale “Il sogno di una cosa” ONLUS, dichiarando illegittime le sanzioni disciplinari irrogatele (un giorno di sospensione dal lavoro e licenziamento), con condanna della Cooperativa a reintegrare la dipendente nel posto di lavoro e alle conseguenze economiche di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, oltre alla restituzione della somma corrispondente alla giornata di sospensione dal lavoro.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Cooperativa sociale “Il sogno di una cosa” ONLUS affidandosi a nove motivi.

B.A.R. resiste con controricorso.

Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione – sollevata dalla controricorrente – di decadenza dall’impugnazione per asserita sua tardività, eccezione cui, peraltro, la controricorrente ha rinunciato con la memoria ex art. 378 c.p.c.: premesso che ai sensi dell’art. 149 c.p.c., u.c. (aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, art. 3) per il notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, a fronte d’una sentenza pubblicata il 13.11.13 il ricorso per cassazione risulta essere stato presentato per la notifica il 13.5.14, vale a dire l’ultimo giorno utile rispetto al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46).

2.1 Il primo motivo denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 434, 342 e 414 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello nonostante che in esso non fossero descritti i fatti e l’esposizione fosse confusa, contraddittoria e fuori tema rispetto all’oggetto di causa.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 414, 99 e 115 c.p.c., non avendo la sentenza impugnata considerato la nullità del ricorso introduttivo per mancata esposizione dei fatti, degli elementi di diritto e dei mezzi di prova richiesti.

2.3. Il terzo motivo deduce nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., non avendo i giudici del gravame accolto l’eccezione di giudicato sollevata dalla cooperativa per mancata impugnazione di quella parte della pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione, da parte della lavoratrice, della sua esclusione da socia.

2.4. Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, art. 1, 2 e 5, art. 2533 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 18, sul rapporto di implicazione normativa tra esclusione e licenziamento, atteso che l’esclusione del socio di cooperativa comporta di diritto la cessazione del rapporto di lavoro e l’inapplicabilità della tutela reale.

2.5. Il quinto motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla domanda di illegittimità dell’esclusione da socia, rispetto alla quale la lavoratrice aveva omesso di allegare circostanze che potessero contrastare la legittimità dell’esclusione.

2.6. Con il sesto motivo ci si duole di omesso esame d’un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, consistente nella circostanza – contestata – dell’avvenuto previo rilascio, da parte della lavoratrice, di procura al difensore affinchè questi impugnasse in via stragiudiziale il licenziamento.

2.7. Il settimo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. e 2016 c.c. e dell’art. 42 lett. d) CCNL Cooperative sociali settore assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo: si lamenta in ricorso che la sentenza impugnata abbia negato la proporzionalità, l’intento fraudolento e il concreto carattere lesivo della condotta (ripetute inosservanze dell’orario di lavoro e volontaria irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze) in base alla quale ad B.A.R. era stata irrogata, il 19.10.11, la sanzione della sospensione dal lavoro per un giorno, nonostante che l’addebito contestato importasse di per sè la sanzione prevista dal cit. CCNL, anche senza intento fraudolento e senza possibilità, per il giudice, di ravvisare ipotesi attenuate di responsabilità disciplinare.

2.8. Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere con l’ottavo motivo sotto forma di denuncia di omesso esame d’un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

2.9. Con il nono motivo ci si duole di omesso esame d’un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, consistente nell’addebito disciplinare sfociato nel licenziamento per le reiterate violazioni, da parte dell’intimata, dell’orario di lavoro e delle formalità per il controllo delle presenze, essendosi la B. fatta timbrare il cartellino orario da altri colleghi ed avendo ella dormito durante l’orario di lavoro.

3.1. I primi due motivi – che possono esaminarsi congiuntamente – sono infondati.

Secondo il principio sancito da Cass. S.U. n. 8077/12, cui va data continuità, quando con il ricorso per cassazione venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali si basa il ricorso medesimo, indipendentemente dall’eventuale sufficienza e logicità della motivazione adottata in proposito dal giudice di merito, atteso che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale.

Nel caso di specie, tanto il ricorso introduttivo di lite quanto l’atto di appello di B.A.R. risultano rispettosi – rispettivamente – dell’art. 414 c.p.c. e dell’art. 434 c.p.c.; il primo chiarisce sufficientemente le ragioni di fatto e di diritto delle domande in esso avanzate, il secondo spiega i motivi di censura della sentenza di prime cure, che confuta con apposite argomentazioni.

Nè può dirsi che l’appello vada redatto quasi come un “progetto alternativo di sentenza”: invero, l’art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all’appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l’idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. n. 2143/15).

3.2. Il terzo motivo è infondato.

Se è vero che anche la delibera di esclusione del socio deve essere impugnata con l’opposizione di cui all’art. 2533 c.c. e ciò anche qualora la società abbia intimato il licenziamento del socio medesimo (cfr., ex aliis, Cass. n. 3836/16), nondimeno nel caso di specie risulta esservi stata tanto l’opposizione ex art. 2533 c.c., in primo grado (contestuale all’impugnativa del licenziamento) quanto, in appello, la sua espressa reiterazione nelle conclusioni dell’atto di gravame, di guisa che non può parlarsi di formazione del giudicato in proposito.

Il fatto che con l’atto d’appello l’odierna controricorrente non avesse mosso specifiche e autonome censure alla delibera di esclusione non importa mancanza dell’impugnazione o sua invalidità, attesa l’assoluta identità di motivazione (concernente gli addebiti contestati) sia del licenziamento sia della delibera de qua. E come il primo giudice ha trattato congiuntamente entrambi gli aspetti, così – coerentemente – ha fatto l’appellante (è quel che correttamente è stato notato dai giudici del gravame).

3.3. Il quarto motivo è infondato.

In virtù di consolidata giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. n. 1259/15; Cass. n. 17868/14; Cass. n. 6224/14; Cass. n. 14143/12), cui va data continuità, se la delibera di esclusione del socio è fondata esclusivamente sull’intervenuto licenziamento disciplinare (come nel caso di specie), alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento consegue la pari illegittimità della delibera di esclusione del socio. Pertanto, in base alla cit. L. n. 142 del 2001, art. 2, trova applicazione la L. n. 300 del 1970, art. 18, e, con esso, la tutela cd. reale del posto di lavoro.

Infatti il cit. art. 2 prevede che ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applichi lo Statuto dei lavoratori, compreso il relativo art. 18, salvo che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.

In altre parole, qualora il rapporto di lavoro non si sia risolto in ragione della cessazione del rapporto associativo, ma – al contrario – quest’ultimo sia cessato a cagione dell’intimato licenziamento del socio lavoratore (come avvenuto nella vicenda in oggetto), non ricorre la fattispecie eccettuata dal summenzionato art. 2 e, quindi, si applica la disciplina ordinaria di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato.

3.4. Ancora infondato è il quinto motivo, per il dirimente rilievo che una violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., può aversi soltanto quando la controversia sia stata decisa in base ad un’erronea ripartizione degli oneri probatori, non anche quando – come avvenuto nell’ipotesi in discorso – i fatti siano stati compiutamente accertati (mediante motivato apprezzamento delle risultanze probatorie).

3.5. Il sesto motivo è infondato.

Ricorre il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione fra le parti (spendibile ex art. 360 c.p.c., n. 5, come motivo di ricorso per cassazione) solo quando il fatto stesso, inteso nella sua accezione storico – fenomenica, sia stato trascurato, ossia dimenticato, dal giudice, non già quando il fatto sia stato espressamente menzionato in sentenza, ma non accertato perchè ritenuto giuridicamente irrilevante.

E’ quanto accaduto nel caso di specie: la Corte territoriale non è che abbia trascurato il fatto dell’anteriorità della procura rispetto alla lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ma l’ha espressamente considerato giungendo alla conclusione che esso fosse giuridicamente irrilevante in quanto di tale anteriorità non era stata fatta questione.

Ma alla ricorrente non gioverebbe neppure che il motivo venisse inteso come da incasellarsi nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Infatti, la sentenza n. 7866/12 di questa S.C. (richiamata in sentenza e da entrambe le parti) è ben chiara nello statuire che l’anteriorità della procura al difensore rispetto all’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (anteriorità che può dimostrarsi con ogni mezzo) deve essere documentata al datore di lavoro solo ove questi ne faccia richiesta ex art. 1393 c.c., richiesta che a sua volta deve essere fatta prima della scadenza del termine di 60 giorni e comunque prima che il lavoratore si rivolga al giudice.

Ora, la Cooperativa ricorrente, che non nega la necessità di chiedere che ex art. 1393 c.c., la procura venga documentata, dice di averlo sostanzialmente fatto (v. pag. 86 del ricorso) nel momento in cui ha lamentato la mancanza della firma della lavoratrice sulla lettera di impugnazione stragiudiziale del recesso.

Ma, a parte il rilievo che una cosa è la mancanza della firma (di per sè neutra), altro è l’anteriorità o meno della procura in capo al difensore, nel caso di specie la Cooperativa ricorrente non allega neppure che ciò sia avvenuto prima dell’esercizio dell’azione da parte della lavoratrice.

Questa S.C. ben conosce gli arresti giurisprudenziali in cui, in tema di impugnativa di licenziamento, si è affermato che la preventiva specifica procura o la successiva ratifica devono essere portate a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza di cui all’art. 6 legge n. 604/66 (v. Cass. n. 9182/14; Cass. n. 15888/12; Cass. 20.6.2000 n. 8412; Cass. 7.10.99 n. 11178; Cass. 4.3.98 n. 2374; Cass. 1.9.97 n. 8262).

Si noti tuttavia che, secondo altro principio espresso da questa S.C., il rappresentante non è tenuto ad indicare, nel negozio che pone in essere (sulla natura negoziale dell’impugnativa L. n. 604 del 1966, ex art. 6, cfr., ad es., Cass. 24.8.2000 n. 11059), la fonte del potere rappresentativo di cui è investito, essendo sufficiente che egli manifesti di agire in nome e per conto altrui e non in proprio (cfr. Cass. 24.10.68 n. 3449; cfr., altresì, Cass. 24.2.81 n. 1130).

E se non è tenuto, nel momento in cui compie l’atto, ad indicare la fonte del potere di rappresentanza già preventivamente conferitogli, a maggior ragione non è obbligato a farlo in un secondo momento, sempre che – giova ribadire – il terzo non gliene faccia richiesta ex art. 1393 c.c..

Orbene, il contrasto fra i due orientamenti è, in realtà, apparente non appena si consideri che la summenzionata giurisprudenza sulla comunicazione al datore di lavoro anche della preventiva procura si è pronunciata in casi in cui, in realtà, non essendo possibile stabilirne l’anteriorità rispetto all’impugnativa, la volontà manifestata dal rappresentato poteva valere solo come ratifica, la cui retroattività – però – collideva non solo e non tanto con l’art. 1399 c.c., comma 2, (riguardo ai diritti del terzo), quanto con le esigenze di certezza sottese al termine di decadenza della L. n. 604 del 1966, art. 6, vanificate se si fosse riconosciuto al lavoratore la facoltà di ratificare retroattivamente e in ogni tempo l’impugnativa stragiudiziale già esternata dal proprio difensore.

Di qui l’affermazione della necessità di rendere nota al datore di lavoro, nel termine predetto, l’avvenuta ratifica.

Ma ove non si versi in tema di ratifica (l’impugnata sentenza, infatti, non ne ha parlato), viene meno qualsiasi aggancio normativo, teleologico o sistematico, per gravare il procuratore del lavoratore (e – si noti – soltanto costui rispetto alla generalità delle possibili ipotesi di rappresentanza nel diritto privato) dell’onere di dare esplicita contezza, senza che alcuno gliene abbia fatto richiesta, della fonte del potere conferitogli.

Nè può dirsi che il datore di lavoro resti in una situazione di incertezza circa il verificarsi della decadenza di cui al cit. art. 6, ben potendo esigere ex art. 1393 c.c., ove dubiti in proposito, che il rappresentante del lavoratore gli documenti l’esistenza di preventiva procura, il che – giova ribadire – l’odierna ricorrente non ha fatto.

3.6. Il settimo e l’ottavo motivo – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono infondati.

Premesso che tali motivi hanno ad oggetto la prima delle sanzioni disciplinari (quella della sospensione dal lavoro), si noti che la Corte territoriale l’ha motivatamente considerata illegittima vuoi per insussistenza dell’addebito (trattandosi d’un accertamento di fatto, esso non è censurabile in sede di legittimità), vuoi perchè in ogni caso la sanzione sarebbe risultata sproporzionata rispetto alla condotta addebitata, che – al più – sarebbe consistita nella dilatazione d’una autorizzazione già concessa ad anticipare l’orario di ingresso al lavoro (come si legge nell’impugnata sentenza).

A quest’ultimo riguardo è appena il caso di ricordare che, per costante giurisprudenza, il giudice ha il dovere di controllare la rispondenza delle pattuizioni collettive disciplinari al disposto dell’art. 2106 c.c., in forza del quale gli illeciti disciplinari vanno sanzionati “secondo la gravità dell’infrazione”; solo dopo che tale verifica consenta di escludere la nullità delle clausole del contratto collettivo, il giudice deve apprezzare in concreto (e non in astratto) la gravità degli addebiti sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta a tale insegnamento, motivatamente valutando la gravità dell’infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo, compito – questo – precipuo del giudice di merito e non di quello di legittimità.

3.7. Il nono motivo va disatteso perchè in realtà si colloca al di fuori dell’area di cui all’art. 360 c.p.c. e, segnatamente, del n. 5 del relativo comma 1.

La sentenza impugnata non ha affatto omesso di esaminare i fatti posti a base del licenziamento, ma li ha distintamente esaminati e apprezzati, giungendo alla conclusione che si tratta d’un licenziamento basato su contestazioni strumentali e, ad ogni modo, d’una sanzione eccessiva.

Ogni contraria argomentazione svolta in ricorso si risolve, in sostanza, in una mera sollecitazione affinchè questa S.C. provveda ad una generale rivisitazione nel merito delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.

4.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 di cui euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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