Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3632 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3632 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 458-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSIT_AI E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
PISANI CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA
NERI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI GENOVESE;
– controrícorrenti avverso la sentenza n. 248/2014 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 30/07/2014;

—T-7 9–

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato:
1. che la Corte d’appello di Trieste ha confermato al sentenza del
Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto il diritto di Carmela

Ricerca il riconoscimento della progressione professionale derivante
dalla successione di contratti a tempo determinato, in misura pari a
quella dei colleghi assunti in ruolo, con le conseguenti differenze
retributive;
2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, svolgendo un unico motivo con il quale denuncia violazione
e falsa applicazione della Direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato ivi allegato, degli artt. 485, 489 e 526
del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, degli artt. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre
2001 n. 368, dell’art. 9, co. 18, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come
convertito con modificazioni dall’art. 1, co. 2, della 1. 12 luglio 2011, n.
106, dell’art. 4 della 1. 3 maggio 1999 n. 124, degli artt. 36 e 45 del d.lgs
n. 165 del 2001, degli artt.77, 79 e 106 del CCNL del Comparto scuola
del 29.11.2007;
3. che Carmela Pisani ha resistito con controricorso;
4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato:
1. che il ricorso è ammissibile, non trovando applicazione il divieto
di c.d. doppia conforme di cui all’art. 348 ter 4 0 e 5° comma c.p.c.,
invocato dalla controricorrente, in quanto il motivo di ricorso attiene a
questione di diritto;

Ric. 2015 n. 00458 sez. ML – ud. 20-12-2017
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Pisani ad ottenere dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della

2. che la censura non è tuttavia fondata, in quanto la sentenza
impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte
con le sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e
successive conformi, con le quali si è statuito che “nel settore
scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo

applicazione, impone di riconoscere l’ anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
dell’ attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dall’ anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
3. che le argomentazioni del ricorrente non sono idonee a
confutare la soluzione adottata nei richiamati arresti;
4. che per tale motivo, condividendo il Collegio la proposta del
relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non
hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va
rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, n.
5, cod. proc. civ.;
5. che la novità e la complessità della questione, diversamente
risolta dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso
dalla Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese del
giudizio di legittimità;
6. che non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
Ric. 2015 n. 00458 sez. ML – ud. 20-12-2017
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determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta

della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016)
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.

dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.12.2017

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto

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