Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3631 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 16/02/2010), n.3631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e presso

la stessa domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.E.M.;

— intimata —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 11/14/06, depositata il 6 marzo 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 ottobre 2009 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 11/14/06, depositata il 6 marzo 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Milano (OMISSIS), ha riconosciuto a C.E.M., medico dermatologo, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, ritenendo privo di pregio il rilievo dell’amministrazione secondo cui l’avvenuta presentazione, da parte della contribuente, dell’istanza per la definizione agevolata, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7 dei redditi degli anni interessati dalla presente controversia comportava l’irripetibilita’ delle imposte versate.

La contribuente non ha svolto attivita’ nella presente sede.

Il ricorso contiene un motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censura la sentenza assumendo che la definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 7 preclude al contribuente la possibilita’ di far valere il diritto al rimborso, anche se fondato sul carattere indebito di pagamenti effettuati in esecuzione della dichiarazione originaria, per le annualita’ d’imposta oggetto del condono.

Il motivo e’ inammissibile in quanto, pur deducendosi violazione di norme di diritto, esso non viene corredato dal quesito prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto inammissibile”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto enunciato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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