Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3631 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3631 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28715-2016 R.G. proposto da:
Genise Ferdinando Francesco, elettivamente domiciliato in
Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Flavio Greco;
– ricorrente –

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contro
Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro,
n. 62, presso lo studio dell’avvocato Valentino Fedeli, che la
rappresenta e difende;
– resistente

avv erso la SQntenza n. 1371/2015 elénn Corte ti’DppePo di
Catanzaro, depositata il 28/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo
D’Arrigo.

L/

Data pubblicazione: 14/02/2018

RITENUTO
Ferdinando Francesco Genise ha convenuto in giudizio la ma
Assitalia s.p.a. (ora Generali Italia s.p.a.), quale impresa
designata dal Fondo di garanzie delle vittime della strada,
chiedendo il risarcimento dei danni di un incidente stradale

Il Tribunale di Cosenza ha accolto solamente in parte la
domanda risarcitoria, ritenendo il concorso di colpa in pari
misura, escludendo il danno morale e liquidando il danno
biologico secondo le proprie tabelle.
La Corte d’appello, adita dal Genise, ha parzialmente riformato
la decisione di primo grado, limitatamente al solo danno
morale.
Contro tale decisione il Genise propone ricorso per cassazione
articolato in due motivi. La parte intimata non ha svolto attività
difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma
1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con
modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta
di trattazione del ricorso in camera di consiglio non
partecipata.
CONSIDERATO
La motivazione del presente provvedimento può essere redatta
in forma semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 1226 e
2056 cod. civ., «per avere la Corte d’appello di Catanzaro
fissato il quantum del danno morale in modo ingiusto e senza
indicare, in alcun modo, i criteri concretamente utilizzati per la
determinazione equitativa di tale componente del danno».
La censura è inammissibile.
Ric. 2016 n. 28715 sez. M3 – ud. 13-09-2017
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occorso con veicolo non identificato.

Il motivo, sebbene nominalmente intestato come violazione di
legge, prospetta unicamente un vizio di motivazione, peraltro
relativo ad una liquidazione equitativa. Tale vizio non è più
rilevante fra i motivi di ricorso per cassazione a seguito della
nuova formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della liquidazione
del danno biologico, effettuata dal Tribunale di Cosenza in base
a tabelle predisposte in sede locale, anziché facendo
applicazione di quelle elaborate dal Tribunale di Milano e che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, di regola devono
essere applicate sull’intero territorio nazionale per garantire
criteri liquidativi omogenei (da ultimo: Sez. 3, Sentenza n.
9950 del 20/04/2017, Rv. 643854).
Il motivo è carente del requisito dell’autosufficienza, in quanto
non è stato dedotto né che vi fosse un’effettiva differenza fra le
tabelle del luogo e quelle Milanesi né, tantomeno, che
l’applicazione di queste ultime avrebbe determinato una
maggiore e più conveniente liquidazione del danno.
Anche questa censura, pertanto, è inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese processuali, in quanto la parte
intimata non ha svolto attività difensiva.
Sussistono invece i presupposti per l’applicazione dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
sicché il ricorrente deve essere condannato al pagamento di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso
1:2ic. 2016 n. 28715 sez. M3 – ud. 13-09-2017
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proc. civ. per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

1-bis, dello stesso art. 13.

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