Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3631 del 14/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3631 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso 9981-2012 proposto da:
ALFONSO LUIGI MARRA in qualità di procuratore di SCOTTO DI
CESARE ENRICA SCTNCR36D44G902M, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato avverso la sentenza n. 29496/2008 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE del 16.10.08, depositata il 17/12/2008;
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Data pubblicazione: 14/02/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.
È stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
< Con decreto del 9 febbraio 2005 la Corte d'appello di Roma respinse la
domanda proposta da Enrica Scotto Di Cesare nei confronti del Ministero della
Giustizia, per ottenere l'equa nparazione per l'irragionevole protrazione di una
causa nella quale era stata parte. Adita dalla soccombente, con sentenza del 17
dicembre 2008 questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso, ha cassato il
provvedimento impugnato e decidendo nel merito ha determinato in 1750,00 euro
il danno non patrimoniale subito da Enrica Scotto Di Cesare; ha liquidato in
determinati importi le spese del giudizio di merito e di quello di legittinzità.
Enrica Scotto Di Cesare ha chiesto la correzione di tale sentenza, osservando che
"la Corte ometteva di pronunciare sia la condanna al pagamento della somma di
euro 1750,00 in favore di Enrica Scotto Di Cesare come indennizzo, sia la
condanna delle spese di procedura del giudizio" e che "trattasi pertanto di mero
errore materiale".
Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difènsive in questa sede.
Il ricorso risulta manifestamente fondato, poiché in effetti, anche alla luce di quanto
si legge nella motivazione, la mancata pronuncia nel dispositivo della condanna del
Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo e al rimborso delle spese di
giudizio, come rispettivamente determinato e liquidate, appare frutto di una
semplice svista, avendo questa Corte inteso far ottenere senz'altro alla ricorrente
quanto le spettava.
Si ritiene quindi che il ricorso debba essere accolto>.
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Ric. 2012 n. 09981 sez. M2 – ud. 12-12-2012
RITENUTO IN FATTO
La suddetta relazione è stata notificata all’avvocato della parte
costituita e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e provvede alla correzione del dispositivo
della sentenza di questa Corte n. 29496/2008, depositata il 17
dicembre 2008, nel senso che dopo le parole “euro 1750,00” vanno
aggiunte le parole “e condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento di detta somma in favore di Enrica Scotto Di Cesare”, e
che dopo le parole “come per legge” vanno aggiunte le parole “che
pone a carico del Ministero della Giustizia”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile 1 12 dicembre 2012.
Non sono state presentate conclusioni né memorie.