Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3630 del 24/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3630 Anno 2016
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 24/02/2016

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

BRAIN s.a.s. di Lombardi Maurizio e c., in persona del 1.r.p.t., rappr. e dif.
dall’avv. Enrico De Luca, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Lelio Placidi in Roma,
in via Sicilia n.169, come da procura in calce all’atto
-ricorrente —
Contro

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estenso

. m. ferro

Fallimento GAP s.r.1., in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Stefano
Minucci, elett dom. presso lo studio dell’avv. Massimo Filié, in Roma, via Barnaba
Tortolini n. 13, come da procura in calce all’atto
-controricorrenteper la cassazione della sentenza App. Perugia 6.2.2009, n. 57/2009, RG 390/2005;

uditi gli avvocati R.Pierro per il ricorrente e E.De Caro per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Lucio Capasso che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Il PROCESSO
BRAIN s.a.s. di Lombardi Maurizio e c. impugna la sentenza App. Perugia 6.2.2009,
n. 57/2009, con cui veniva rigettato il proprio appello avverso la sentenza Trib. Terni
22.2.2005 che aveva accolto l’azione revocatoria fallimentare promossa dal fallimento
Gap s.r.l. avverso la compravendita di immobile rogitata il 5.2.1998, nell’anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento (resa il 24.6.1998) e conclusa dalla fallita al
prezzo di 270 milioni Lit. oltre all’1VA
Ritenne la corte d’appello, quanto all’elemento soggettivo dell’azione, che esso
risultava da plurimi fattori : a) la complessiva alienazione nella stessa tornata di tempo
di tutti gli immobili della Gap con atti collegati dalla costituzione di servitù; b) un
parziale pagamento del bene, mediante compensazione di un credito di Brain verso
Gap; c) i rapporti commerciali stretti con la società avente causa, residuata creditrice
di importi per servizi pari a circa 67 milioni Lit. Specificò la sentenza che, nonostante
gli ambigui riferimenti del giudice di prime cure, l’azione effettivamente esperita ed
accolta era la revocatoria sensi dell’art.67 co.2 1.f. e non del co.1 n.2 1.f., e nemmeno
per sproporzione di prestazioni ex co.1 n.1 art. cit., non disputandosi su un pagamento
anomalo o inferiore a quello corretto in sé richiesto di pronuncia d’inefficacia, bensì di
cessione immobiliare come tale colpita dall’iniziativa della curatela.
Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste la procedura con controricorso.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto all’art. 67 11.,
non avendo la sentenza tratto le conseguenze dall’aver qualificato erronea la
sussunzione della fattispecie, ad opera del tribunale, nella figura della datio in solutum,
posto che la compensazione accertata concerneva l’IVA di rivalsa per 54 milioni Lit,
esclusa dalla revocatoria.
Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione sul punto della conoscenza
dello stato d’insolvenza e la violazione di legge quanto all’art.67 co.2 1.f.

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estensor – ill ns. m.ferro

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 4 febbraio 2016
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

2. Il secondo motivo è inammissibile, violando il principio, qui ribadito, per cui, in tema di
ricorso per cassazione, è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi
dei numeri 3) e 5) dell’art. 360 cod.proc.civ., salvo che non sia accompagnata dalla
formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonché, per il secondo, dal
momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all’art. 366-bis
cod. proc. civ. (Cass. 12248/2013).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese del presente
procedimento, secondo il criterio della soccombenza e liquidazione come meglio da
dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna parte ricorrente alle spese del
procedimento, liquidate in euro 7.200 (di cui euro 200 per esborsi), nonché al
rimborso forfettario del 15% sui compensi e gli accessori di legge.
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il Presidente
il conigliere estensore
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dott. assimo Fe
dott. Antonio Didone

Depositato in Cancelleria

24 FEB 2016
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GiUdsziagi0

Nnaldo ASAN

“1317

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché esso non coglie la ratio decidendi della
pronuncia impugnata, laddove la corte d’appello qualifica la domanda proposta alla
stregua di azione revocatoria ai sensi dell’art.67 co.2 1.f. e deduce la compensazione di
parte del prezzo unicamente come sintomo indiziante della scientia decoctionis, senza
che solo per quella parte di prezzo pagato l’azione fosse stata esperita, avendo invece
la domanda avuto per oggetto l’atto di compravendita immobiliare nella sua unità.
Sotto questo profilo, il quesito di diritto non riflette con puntualità la fattispecie, né
pone a confronto il principio giuridico applicato dalla sentenza e quello alternativo
invocato, risolvendosi in un mero interpello (Cass. su. 21672/2013).

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