Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3630 del 14/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3630 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso 9761-2012 proposto da:
ALFONSO LUIGI MARRA in qualità di procuratore di SERPE
SORRENTINO ANTONIO SRPNTN51H02L259U, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;
–
intimato
–
avverso la sentenza n. 26491/2011 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE del 16.11.2011, depositata il 09/12/2011;
Data pubblicazione: 14/02/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.
stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
< Nella sentenza n. 26491/2011 di questa Corte risulta effettivamente
presente l'errore — di carattere puramente materiale — segnalato dal
ricorrente.
Si ritiene quindi che l'istanza di correzione debba essere accolta>.
La suddetta relazione è stata notificata all’avvocato della parte
costituita e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione. Infatti, nella sentenza n.
26481 /11 di questa Corte il ricorrente è stato, per errore materiale,
indicato come Serpe Sorrentino, anziché come Serpe Sorrentino
Antonio.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e provvede alla correzione della sentenza di
questa Corte n. 2601/20M, depositata il 9 dicembre 2011, nel senso
che il ricorrente deve essere indicato come “Serpe Sorrentino
Antonio” anziché come “Serpe Sorrentino”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile, il 12 dicembre 2012.
RITENUTO IN FATTO