Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3630 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. II, 14/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 14/02/2011), n.3630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI RIACE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di Delib. G.C. 19 dicembre 2008, n. 109 e di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato CARNUCCIO Francesco,

presso lo studio del quale in Roma, Via Ottaviano n. 32, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

R.M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Locri – Sezione distaccata di

Siderno n. 353/08, depositata in data 17 settembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, il quale nulla ha osservato sulla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Comune di Riace ha impugnato per cassazione la sentenza n. 353/08, depositata in data 17 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno ha rigettato l’appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Stilo depositata il 26 ottobre 2006, che aveva accolto l’opposizione proposta, della l. n. 689 del 1981, ex art. 22, da R.M.C. avverso il verbale di accertamento e contestazione di infrazione, emesso dal Comando della Polizia municipale di Riace in data 16 dicembre 2005, avente ad oggetto l’accertata violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8;

che, a fondamento della opposizione, la R. aveva eccepito la nullità del verbale in quanto emesso da organo incompetente; la mancata contestazione immediata della violazione; la mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico; l’inidoneità tecnica della strumentazione di accertamento della velocità per difetto di omologazione e di taratura;

che il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l’appello del Comune osservando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un’arbitraria facoltà per l’amministrazione di precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità;

che, nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui è stata accertata l’esistenza di obiettive circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza;

che il Tribunale ha rigettato quindi i motivi di opposizione concernenti l’omologazione e la taratura dell’apparecchiatura utilizzata, nonchè la regolarità formale del verbale; ha affermato invece l’incompetenza della Polizia municipale in quanto enti proprietari della strada sulla quale era avvenuto l’accertamento erano la Provincia di Reggio Calabria e l’ANAS;

che il Comune di Riace propone quattro motivi di ricorso;

che l’intimata non ha svolto difese;

che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 agosto 2010, ha formulato una proposta di accoglimento del ricorso;

che il Collegio non ritiene sussistente l’evidenza decisoria, con particolare riferimento alla questione della affermata incompetenza dell’organo accertatore;

che, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo, per la trattazione del ricorso in pubblica udienza presso la struttura.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza presso la struttura.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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