Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3630 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 13/02/2020), n.3630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29739-2014 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO BONAMICO;

– ricorrente –

contro

O.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUISA DELL’ORFANO, ANNA PEGORETTI, che lo

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

Nonchè da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

TRENITALIA S.P.A.;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 500/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/06/2014 r.g.n. 875/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’ per delega verbale avvocato ARTURO

MARESCA;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Alessandria, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla soc Trenitalia avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da O.F. nei confronti dell’ex datore di lavoro P.M. Ambiente spa e di Trenitalia in solido per il pagamento D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2 del TFR maturato in relazione al periodo lavorativo nell’ambito dell’appalto intercoso tra le due imprese, condannava Trenitalia al pagamento a favore dell’opposto dell’importo netto corrispondente alla somma lorda richiesta a titolo di TFR. Dichiarava altresì il diritto di Trenitalia a richiedere all’Inps Fondo di garanzia, terzo chiamato, ex art. 1203 c.c., n. 3, il pagamento delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di TFR.

Proposto appello dall’Inps la Corte d’appello di Torino, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’eccezione proposta dall’Istituto del mancato esperimento della procedura amministrativa da parte di Trenitalia, rilevando che quest’ultima aveva proposto una domanda di mero accertamento del diritto di Trenitalia a surrogarsi nella posizione del lavoratore per la quale non sussisteva l’obbligo del previo esaurimento del procedimento amministrativo. Con riferimento all’eccezione di carenza di interesse dell’opponente per non essersi verificato al momento della chiamata in causa dell’Istituto i presupposti per l’intervento del Fondo garanzia,e neppure successivamente, ha rilevato che l’azione di accertamento era ammissibile essendo sufficiente uno stato di incertezza.

Ha, altresì, affermato, nel merito, l’infondatezza della domanda di Trenitalia volta a richiedere all’Inps Fondo di garanzia il pagamento del TFR corrisposto al lavoratore. Ha negato infatti, il diritto di Trenitalia di surrogarsi ex art. 1203 c.c., n. 3.

La Corte territoriale ha poi dichiarato inammissibile l’appello incidentale condizionato proposto da Trenitalia per la sua tardività in quanto trattandosi di cause scindibili l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti del lavoratore avrebbe potuto essere proposta solo nei confronti dell’Inps.

2.Avverso la sentenza ricorre Trenitalia con due motivi. Resiste l’Inps con controricorso e ricorso incidentale condizionato a cui Trenitalia ha replicato con controricorso. Il lavoratore si è costituito con controricorso. L’Inps ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con un primo motivo Trenitalia denuncia violazione dell’art. 1203 c.c., del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29; della L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2 anche in relazione alla direttiva 80/987/CEE 20/10/1980 e 2008/94/CE del 22/10/1998 e dell’art. 3 Cost.. Lamenta che la Corte avrebbe dovuto dichiarare il diritto di Trenitalia a surrogarsi avendo la società pagato il TFR al lavoratore.

4.Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 333,334436 e 100 c.p.c. censura la pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale.

Rileva che la solidarietà ex art. 29 risulterebbe esclusa per effetto della riforma del TFR, introdotta con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755 e seg. e dal D.M. 30 gennaio 2007, in base alla quale le somme vengono accantonate presso il Fondo gestito dall’Inps con riferimento alle quote maturate dopo il 2007, con la conseguenza che, dopo tale data, legittimato passivo era solo il Fondo gestito dall’Inps.

5. Con il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 anche in relazione alle disposizioni D.Lgs. n. 163 del 2006 (cod. contratti pubblici), art. 2,5 e 118 e Allegato VI, nonchè del D.P.R. n. 207 del 2010, art. 4,5 e 6. Eccepisce che la disciplina del D.Lgs. n. 276 del 2006 e dell’art. 29, con la previsione della solidarietà del committente con l’appaltatore, non era applicabile ai contratti di appalto soggetti alla disciplina del codice dei contratti pubblici.

6.1 motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

7. la questione, relativa al diritto di surrogai di Trenitalia, è stata già affrontata nei precedenti di questa Corte (Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544 e numerose altre), qui condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della committente (nella specie, Trenitalia s.p.a.) che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore non è riconducibile a quella dell'”avente diritto dal lavoratore”, quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 (a tenore del quale il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori “o loro aventi diritto”).

Il committente adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è, piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3 (cfr. sempre Cass. n. 6333 del 2018 cit, in motivazione; Cass., sez. VI-L, nr 3884 del 2018 ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza). La decisione della Corte territoriale non è, pertanto, censurabile sotto tale profilo.

8. Sostiene la ricorrente che la. sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato all’appalto in questione, regolato dalla disciplina dettata per gli appalti pubblici, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2. Anche tale motivo è infondato.

La questione della compatibilità tra le due normative di disciplina della materia dell’occupazione e del mercato del lavoro e, quindi, della tutela delle condizioni dei lavoratori (D.Lgs. n. 276 del 2003) e dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) e dei relativi regimi di responsabilità è già stata risolta da questa Corte con affermazione del principio, al quale va data ulteriore continuità in questa sede, secondo cui: ” (…) la responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali “enti aggiudicatori”, al codice dei contratti pubblici” (cfr. Cass. n. 10731 del 2016; Cass., sez. IV, nn. 6448 e 10777 del 2017). tp sentenza impugnata ha, dunque, correttamente deciso la questione di diritto ed è, pertanto, immune dalle sollevate censure.

9. Infine circa il pagamento di quote del t.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale “ex lege”, non provino l’avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di t.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca (cfr in tale senso Cass. n 11536/2019, – 27014/2017). Ne consegue che permane l’obbligo a carico del datore di lavoro-appaltatore e del committente, solidalmente responsabile D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, che non hanno provato, nè chiesto di provare di aver effettuato i relativi versamenti al Fondo.

10.Con ricorso incidentale condizionato l’INPS denuncia l’improponibilità della domanda giudiziale per difetto della domanda amministrativa, nonchè il difetto di interesse della società. L’infondatezza del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

11.Le spese di causa seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese processuali liquidate a favore di ciascuno in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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