Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 363 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. I, 10/01/2011, (ud. 14/10/2010, dep. 10/01/2011), n.363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 34267/2006 R.G. proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n.

168, presso l’avv. ANGELONI Giovanni, dal quale è rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SA.GE., elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Regina Margherita n. 140, presso l’avv. FERRETTI Anna Maria, dalla

quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto della Corte di Appello di Roma pubblicato il 20

ottobre 2005, n. 7955/03 R.G.A.D.;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14

ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti:

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARESTIA Antonietta, il quale ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 27 giugno 2003, il Tribunale di Roma accolse la domanda di revisione delle condizioni economiche della separazione proposta da S.A. nei confronti del coniuge S. G., riducendo da L. 2000.000 ad Euro 520.00 l’assegno mensile dovuto per il mantenimento di quest’ultima.

2. – Su reclamo della Sa., la Corte d’Appello di Roma, con decreto del 20 ottobre 2005. ha parzialmente riformato il decreto impugnato, determinando l’assegno in Euro 800.00, annualmente rivalutabili, con decorrenza dal mese di luglio 2003.

3. – Avverso il predetto decreto lo S. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso la Sa..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 739 cod. proc. civ., e degli artt. 156 e 2727 cod. civ., nonchè l’illogicità e l’incomprensibilità della motivazione.

Premesso che, nel ragionamento induttivo seguito ai fini dell’accertamento della sua capacità economica, la Corte d’Appello ha assunto quale fatto noto, dal quale desumere il fatto ignoto posto a fondamento della decisione, la titolarità da parte sua di un consistente patrimonio mobiliare, investito in titoli e fondi di investimento, osserva che tale circostanza non trova riscontro nelle risultanze delle indagini di polizia tributaria espletate nel corso del giudizio, definite “lacunose” dallo stesso decreto impugnato, con la conseguenza che l’avvenuto trasferimento delle predette disponibilità su altri conti correnti o presso altre banche, che la Corte d’Appello ha tratto da tale premessa, si configura come una conclusione esattamente opposta a quella che sarebbe stato logico aspettarsi.

2. – Il ricorso è inammissibile.

E’ noto infatti che il decreto emesso in Camera di consiglio dalla Corte d’Appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull’istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura ed alle modalità di corresponsione dell’assegno di mantenimento, posto a carico di uno dei coniugi in sede di separazione, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti, nonchè caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus era impugnabile dinanzi alla Corte di Cassazione solo con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost.. Per effetto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, che ha modificato l’art. 360 cod. proc. civ., estendendo l’applicabilità del comma 1 e 3, al ricorso straordinario, tale impugnazione è oggi proponibile anche per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5.

Il ricorso in esame ha tuttavia ad oggetto un provvedimento pubblicato in data anteriore all’entrata in vigore della modifica normativa, la quale non può trovare applicazione, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.Lgs. cit., con la conseguenza che occorre fare riferimento all’art. 111 Cost., comma 7, il quale ammette il ricorso straordinario esclusivamente per violazione di legge; a tale vizio va ricondotta anche l’ipotesi di inosservanza dell’obbligo di motivazione, configurabile peraltro solo nel caso in cui la motivazione risulti materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (cfr. Cass. Sez. 1?, 7 dicembre 2007, n. 25619; 16 maggio 2005, n. 10229).

2.1. – Tale non è il caso del provvedimento impugnato, nella cui motivazione – la Corte d’Appello ha dato adeguatamente conto dell’iter logico seguito ai fini della decisione, muovendo, in assenza di esaurienti risultanze documentali delle indagini di polizia tributaria disposte nel corso del procedimento, dal dato oggettivo, accertato in sede di separazione, della disponibilità da parte del ricorrente di un consistente patrimonio mobiliare, per inferirne che, non avendo lo S. fornito valide giustificazioni a sostegno dell’asserito venir meno di dette risorse, l’unico elemento peggiorativo della sua situazione economica, sopravvenuto alla separazione, poteva essere ravvisato nella perdita dei compensi da lui in precedenza percepiti per una cessata attività di lavoro autonomo.

Le censure proposte dal ricorrente, pur rubricate tra l’altro come “violazione e falsa applicazione dell’art. 739 cod. proc. civ. e degli artt. 156 e 2727 cod. civ.”, appaiono pertanto indirizzale a sollecitare, non già una pronuncia in ordine all’esatta interpretazione delle norme invocate, ma una revisione del ragionamento induttivo svolto dalla Corte d’Appello, le cui eventuali lacune o inadeguatezze non possono costituire oggetto di sindacato da parte di questa Corte, a fronte di un supporto argomentativo sufficiente a rendere comprensibili le ragioni della decisione.

3. – Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

3.1. – Non sussistono invece gli estremi per la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, sollecitata dalla controricorrente, non potendo considerarsi a tal fine sufficiente l’inammissibilità delle censure sollevate con il ricorso”, ma occorrendo che lo stesso, oltre a risultare palesemente infondato, appaia tale da dimostrare il dolo o la colpa del ricorrente, intesi rispettivamente come coscienza dell’infondatezza delle tesi giuridiche prospettate o come ignoranza di tale infondatezza derivante dal mancato uso della normale diligenza (cfr. Cass., Sez. 3^, 30 giugno 2010, n. 15629: Cass. Sez. 1^. 26 giugno 2007, n. 14789; Cass., Sez. 3^, 14 ottobre 2005, n. 19976).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.700,00, ivi compresi Euro 200.00, per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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