Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3629 del 16/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 16/02/2010), n.3629
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.L., rappresentato e difeso dall’avv. D’Ayala Valva
Francesco, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in
viale Parioli n. 43, dall’avv. Massimo Turchi e dall’avv. Alessandro
Turchi;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 1/14/07, depositata il 6 febbraio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21 ottobre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” S.L., ingegnere informatico, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 1/14/07, depositata il 6 febbraio 2007, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate di Modena, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001, 2002 e 2003.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.
Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..
Con il primo motivo si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il secondo, vizio di motivazione.
La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo la quale, l’organizzazione delle prestazioni di servizio rese alle imprese clienti dall’ingegnere informatico è una delle caratteristiche intrinseche di attività autonomamente organizzata, che si realizza nella capacità di erogazione della propria prestazione e nella produzione di quel valore aggiunto che, anche in assenza di impiego di capitale o di lavoro altrui, remunera il proprio lavoro, dovendosi quindi intendere per attività autonomamente organizzata quella che può essere autonomamente organizzata se la stessa è svolta senza il coordinamento e il controllo da parte di altri soggetti, mentre è attività non autonomamente organizzata quando, anche se esercitata con iscrizione ad un Albo, è indirizzata e controllata da altri – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerunque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).
In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380-bis cod. proc. civ. il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo è manifestamente fondato, assorbito l’esame del secondo”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame del secondo, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010