Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3629 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/02/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5979-2014 proposto da:

D.T.A., elettivamente in ROMA, VIA GIUSEPPE CERBARA 64,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CASTIELIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso cui Uffici domicilia ope legis in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

e contro

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 765/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2013 R.G.N. 4693/2009.

Fatto

RITENUTO

1. Che D.T.A., docente stabile della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (incarico assunto nel 1996), adiva il Tribunale di Roma affinchè fosse riconosciuto, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, il proprio diritto al trattamento retributivo previsto per i professori universitari di prima fascia, a sua volta equiparato a quello di dirigente generale di prima fascia, e dunque il proprio diritto al trattamento economico di dirigente generale di prima fascia, a decorrere dalla suddetta nomina, con la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, come quantificate.

2. Il Tribunale rigettava la domanda, e la sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello che rigettava l’impugnazione proposta dal lavoratore nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. La Corte d’Appello affermava che il D.T. non aveva dedotto l’inferiorità del proprio trattamento economico rispetto a quello dei professori universitari di prima fascia, e che non vi erano elementi che consentivano di ritenere l’incarico di docenza in questione equiparabile ad incarico dirigenziale di livello generale, richiamando in proposito, in particolare, oltre alla disciplina di riferimerto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e la giurisprudenza costituzionale (in particolare, sentenze Corte Cost., n. 219 del 1975 e n. 1019 del 1983).

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il D.T., prospettando cinque motivi di ricorso.

5. Il ricorso è stato notificato alla Scuola Superiore della Magistratura, che non era parte del giudizio, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Quest’ultima si è costituita in giudizio con controricorso per la corretta controparte Presidenza del Consiglio dei ministri, resistendo all’impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che, preliminarmente, va rilevato che l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 sempre che l’avvocatura dello Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente.

In mancanza di una tale tempestiva eccezione, come nella specie, resta, invece, preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d’ufficio (si v., Cass., S.U., n. 30649 del 2018).

1.1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 36, del D.Lgs. n. 287 del 1999, art. 5, comma 4, dell’art. 3 Cost., del principio di ragionevolezza e proporzionalità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che non può condividersi l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui, come sancito dalla decisione del Consiglio di Stato n. 7509 del 2009, il riferimento al trattamento economico della dirigenza statale di cui al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 36 ha valore di rinvio dinamico, in quanto l’affermazione del giudice amministrativo era apodittica; nè poteva desumersi dalla giurisprudenza costituzionale, richiamata nella sentenza d’appello, la possibilità di trattamenti disomogenei e sperequativi, in quanto ciò era in contrasto con il principio di ragionevolezza.

L’incarico di docente stabile della SSPA, equiparato a quello di professore universitario di prima fascia, andava, pertanto, considerato equivalente a quello di direzione di uffici dirigenziali generali.

In tal senso, il lavoratore richiama, oltre il citato D.P.R. n. 382 del 1980, art. 36 il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto error in iudicando, art. 360 c.p.c., n. 3 Violazione dell’art. 12 disp. gen.. Violazione del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 36.

L’espressione “rimangono equiparati” contenuta nel D.Lgs. n. 287 del 1999 evidenziava, nel senso palese della norma, che il legislatore aveva inteso far decorrere il benefico in questione dalla data di nomina a docente stabile di ciascuno degli interessati.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettato il vizio di errores in procedendo. Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione de principio della domanda (art. 112 c.p.c.). Violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.).

Prospetta il ricorrente che la difesa dello Stato, in appello, aveva riconosciuto nella sostanza il diritto del lavoratore, atteso che aveva riconosciuto il diritto all’equivalente trattamento economico, negando solo l’equiparazione giuridica ai dirigenti generali dello Stato.

Su tale punto la Corte d’Appello aveva sorvolato, così violando il principio della domanda.

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotto il vizio di errores in iudicando e in procedendo. Art. 360 c.p.c., n. 3, Insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 111 Cost., comma 1. Violazione del principio della domanda (art. 112 c.p.c.).

La Corte d’Appello non aveva motivato in modo congruo e sufficiente il rigetto del motivo di appello che aveva censurato la statuizione secondo cui l’equiparazione retributiva, disposta dal D.P.R. n. 382 del 1990, art. 36 sarebbe venuta meno per effetto del D.Lgs. n. 165 del 2001. Ed infatti, nell’atto di appello si era censurato il ragionamento del giudice di primo grado relativo al rilievo attribuito alla contrattazione, assumendone il contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 1975.

Anche nelle note di udienza in appello si era posto in evidenza come il rapporto di lavoro di esso ricorrente era anteriore al 1998, e si era richiamata la giurisprudenza di merito favorevole ad esso ricorrente.

Inoltre, si era chiesto, in caso di esito sfavorevole, la compensazione delle spese di causa, ma sul punto la Corte d’Appello non aveva motivato.

5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il vizio di errores in procedendo e in iudicando. Violazione del principio della domanda (art. 112, c.p.c.). Travisamento dei presupposti. Contraddittorietà della motivazione.

Assume il ricorrente che la Corte d’Appello era incorsa in un travisamento laddove aveva affermato che esso lavoratore non aveva censurato la sperequazione retributiva rispetto ai docenti universitari di prima fascia.

Ciò, esso ricorrente aveva dedotto in tutti gli scritti, e per questo aveva adito il giudice, e nell’atto di appello aveva quantificato la differenza retributiva tenuto conto della equiparazione retributiva dei professori universitari di prima fascia con i dirigenti generali dello Stato.

6. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati.

7. Il ricorrente denuncia, tra l’altro, sia il vizio di omessa pronuncia che quello di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

8. Occorre precisare (v., Cass. n. 1539 del 2018) che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione tempors”, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia.

9. Dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continui) a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparentè, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., 5.U., n. 8053 del 2014).

10. Nel caso di specie, si è al di fuori dall’ipotesi di omessa pronuncia perchè i giudici di merito hanno identificato l’oggetto della domanda, quale accertamento del diritto al riconoscimento del trattamento economico equiparato a quello dei professori ordinari di prima fascia, a sua volta corrispondente a quello dei dirigenti generali di prima fase a, e dunque a quest’ultimo, a decorrere dalla data di nomina a docente stabile della SSPA, con conseguente condanna dell’Amministrazione, e su di essa si sono pronunciati.

Spettava a questo punto al ricorrente dimostrare che la domanda avesse un altro oggetto.

Era dunque essenziale che il ricorrente trascrivesse, quanto meno per le parti salienti, il contenuto degli atti difensivi di merito per evidenziare quale fosse l’esatto tenore della domanda giudiziale proposta avanti al Tribunale ma, contravvenendo all’onere di specificità (art. 366 c.p.c., n. 6) non l’ha fatto, non essendo a ciò sufficiente il mero richiamo a pagine degli atti difensivi e ad una generica sintesi degli stessi, che si sostanzia nell’affermazione della avvenuta contestazione della sentenza di primo grado e delle avverse difese.

La Corte di cassazione, infatti, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” ci cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass., S.U., n. 8077 del 2012), circostanza non ravvisabile nella specie. Peraltro, nel “fatto” del ricorso per cassazione, a pag. 2, lo stesso ricorrente deduce di aver chiesto il riconoscimento del trattamento economico equiparato a quello dei professori ordinari di prima fascia, a sua volta corrispondete a quello dei dirigenti generali di prima fascia, a decorrere dalla data di nomina docente stabile della SSPA, domanda su cui i giudici del merito si sono pronunciati, con motivazione la cui impostazione logico giuridica è peraltro incompatibile con le eccezioni e deduzioni che si assumono non espressamente esaminate (v., Cass. 17956 del 2015), quale quelle relative alla mancanza di rilievo del ruolo della contrattazione nel pubblico impiego.

11. Neppure sussiste il dedotto vizio di motivazione.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite – ed oggi ribadito – la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della madesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando” ne ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato i o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospetta:o dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico post:) a base della decisione.

Ebbene, nel caso di specie, si è al di fuori di tale ipotesi, perchè la Corte d’Appello ha spiegato, attraverso un percorso logicamente coerente, le ragioni del rigetto della domanda.

12. Quanto alla prospettazione dell’intervenuto riconoscimento/non contestazione da parte dell’Amministrazione del diritto all’equiparazione, la stessa è stata anch’essa dedotta in modo generico, con censura priva della necessaria specificità anche ai fini del giudizio di rilevanza, e dunque inammissibile, senza trascrivere il contenuto della difesa dello Stato a cui si intendeva fare riferimento.

Peraltro (Cass., n. 3680 del 2019), la censura investe un elemento valutativo riservato al giudice del merito, atteso che – nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., secondo cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi – spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte.

13. Le restanti censure ricondotte all’art. 360 c.p.c., n. 3, non sono fondate.

Occorre precisare che il thema decidendum verte sulla attribuibilità al docente stabile della SSPA, quale il ricorrente la cui nomina interveniva nel 1996, del trattamento economico del dirigente di prima fascia in ragione del combinato disposto del D.Lgs. n. 287 del 1999, art. 5, comma 4, e del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 36 e della conseguente equiparazione economica che sarebbe intervenuta, per effetto di tale ultima disposizione, tra i docenti universitari di prima fascia e i dirigenti generali di prima fascia.

14. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, costituita nel 1957 e collocata nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggi Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), è una istituzione di alta formazione e ricerca, con lo scopo di promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione, deputata a selezionare, reclutare e formare i funzionari e i dirigenti pubblici.

La scuola, come affermato nel D.Lgs. n. 178 del 2009, art. 2, comma 2, “costituisce il punto centrale del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, istituito per migliorare l’efficienza e la qualità della Pubblica Amministrazione italiana attraverso una attivià di formazione post-laurea di eccellenza con il supporto di attività di analisi e ricerca”.

Dalla sua istituzione sino ad oggi si sono succeduti c’aversi interventi normativi volti a riorganizzare e razionalizzare le attività didattiche della SNA, sino alle ultime modifiche apportate dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con mod., dalla L. n. 114 del 2014.

15. Tanto premesso, si osserva che il D.P.R. n. 382 del 1980, art. 36 si inserisce nell’ambito del nuovo assetto della docenza universitaria e disciplina la progressione economica del ruolo dei professori universitari, stabilendo al comma 2 che “Ai professori appartenenti alla prima fascia all’atto del conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell’eventuale indennità di funzione”.

Tale norma va letta insieme al comma 1 che sanciva “La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati è determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo”.

Ed infatti con la riforma dettata dal D.Lgs. n. 382 del 1980, il ruolo dei professori universitari veniva articolato nelle seguenti fasce a) professori straordinari e ordinari; b) professori associati.

Il successivo comma 7, ha stabilito che “I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1 novembre 1980 a fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza più favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto”.

Il comma 8, prevede che “Il professore ordinario che alla data dell’inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora più favorevole, il diritto all’equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, applicazione dei principi derivanti dalle nomine sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali”.

15.1. La lettura del citato art. 36 nel suo complesso nell’ambito della più articolata riforma dettata dal D.P.R. n. 382 del 1980, come già affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, decisioni n. 7509 del 2009, n. 5609 del 2009, n. 5776 del 2008) fa ritenere che il D.P.R. n. 382 del 1980, art. 36 costituisca momento di rinnovo della disciplina della docenza universitaria, con regolamentazione autonoma della relativa retribuzione.

Il richiamo, nel medesimo D.P.R. n., al trattamento economico della dirigenza non appare, quindi, in alcun modo configurabile come rinvio dinamico, essendo al contrario fissati distinti parametri di progressione retributiva, che hanno solo come momento comparativo di partenza, “una tantum”, il trattamento della dirigenza statale.

15.2. La sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 1975 non ha assicurato ai professori universitari in via permanente ed immutabile il trattamento economico dirigenziale, ma ha stabilito che debba esservi una tendenziale equiparazione fra il trattamento economico dei professori universitari, in posizione apicale, e quello dei dirigenti di livello A.

Con la successiva sentenza n. 1019 del 1988 la Corte costituzionale ha confermato tale interpretazione del suo precedente arresto, affermando che in tale sentenza (n. 219 del 1975) la Corte aveva affermato che fosse “innegabile che resti nella discrezionalità del legislatore il differenziare il trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, senza per questo incorrere in violazione dei precetti costituzionali degli artt. 3 e 36” Cost., precisando però che non potesse farsi luogo ad un mutamento del criterio della equiparazione già seguito dal legislatore “senza che ciò fosse giustificato dal superamento delle premesse che avevano determinato il precedente accennato giudizio di valore”.

La Corte costituzionale rilevava quindi che “Orbene, questo nuovo giudizio di valore è appunto intervenuto sia in sede di approvazione della L. n. 28 del 1980, di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, che in sede di emanazione del D.P.R. n. 382 del 1980 attuativo della delega, in quanto con tali interventi normativi si è operata una completa trasformazione del precedente assetto dei ruoli dei docenti con una disciplina innovativa che ha riguardato: la struttura dei ruoli, che sono stati articolati in due fasce; la loro consistenza numerica, che è stata notevolmente ampliata; la ridefinizione dei compiti; l’istituzione di un duplice regime di impegno, come quello del tempo pieno e del tempo definito, nonchè altre numerose innovazioni che hanno doto luogo ad un ordinamento della docenza universitaria completamente diverso.

Si è perciò verificato, per effetto delle trasformazioni operate dal legislatore a conclusione di un meditato confronto con tutte le categorie interessate, quel “superamento delle premesse” che giusifica pienamente in base alle indicazioni desumibili dalla più volte citata sentenza – un assetto retributivo a regime dei professori universitari ormai del tutto autonomo e diversificato da quello dei dirigenti dello Stato, che, proprio perchè sono mutate le premesse, esclude l’asserito contrasto delle norme denunciate con gli artt. 3,36 e 97 Cost.”.

15.3. il D.Lgs. n. 237 del 1999, art. 5, comma 4, (abrogato dal D.Lgs. n. 179 del 2009), testo originario, applicabile ratione temporis, stabiliva che i docenti della SSPA, in posizione di comando aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell’incarico rimangono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza di quanto disposto, dall’art. 3, comma 4 (n.d.r., relativo a: direttore e responsabili di settori o di area) e dell’eventuale migliore trattamento economico complessivo in godimento.

Pertanto tale disposizione, in ragione delle considerazioni sopra svolte, non determina una equiparazione ai dirigenti generali di prima fascia.

15.4. Argomenti a sostegno della tesi del ricorrente non possono trarsi dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 che riguarda il trattamento economico dei dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di Livello generale, e che il lavoratore ha richiamato.

15.5. Correttamente, quindi, in ragione dell’excursus normativo e giurisprudenziale sopra riportato, la Corte d’Appello ha escluso che al lavoratore potesse essere riconosciuto il trattamento economico del dirigente di prima fascia, in quanto non sussisteva la premessa necessaria dell’equiparazione del trattamento economico del professore universitario di prima fascia al dirigente generale di livello A dello Stato.

Nè il lavoratore ha adeguatamente contestato la statuizione con cui la Corte d’Appello ha affermato che lo stesso non aveva dedotto e allegato che il proprio trattamento economico fosse inferiore a quello del professore di prima fascia nei limiti dell’equiparazione riconosciuta dal legislatore.

16. Infine, si osserva che non può trovare accoglimento la censura relativa alla statuizione sulle spese di giudizio che in presenza di soccombenza non sarebbero state compensate senza motivazione, atteso che la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a care ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo de la mancanza di motivazione (Cass., n. 11329 del 2019).

17. Il ricorso deve essere rigettato.

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.000,00, per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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