Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3629 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2017, (ud. 19/10/2016, dep.10/02/2017),  n. 3629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11871-2011 proposto da:

DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona

del Liquidatore MICELI ROSARIO, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COSSERIA 5, presso lo STUDIO LEGALE FRANZA POZZAGLIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIETTA ALONGI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.L. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ALBERTO CUTAIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1539/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/11/2010 R.G.N. 1527/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;

udito l’Avvocato CAMMALLERI CALOGERO MASSIMO per delega Avvocato

ALONGI ANTONIETTA;

udito l’Avvocato CUTAIA ALBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Palermo confermò la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da C.L., dipendente di Dedalo Ambiente AG3 s.p.a. inquadrato al secondo livello dell’Area spazzamento del CCNL servizi ambientali e territoriali, con cui si chiedeva l’accertamento dell’espletamento delle mansioni superiori di conduzione di autospazzatrici di massa complessiva a pieno carico di 60 quintali rispetto a quelle di raccolta rifiuti/spazzamento di formale appartenenza, con condanna della società datrice di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive, oltre che all’inquadramento nella superiore qualifica professionale 4 B del CCNL di riferimento.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Dedalo Ambiente AG3 s.p.a. con unico articolato motivo, illustrato con memorie. Il lavoratore resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il predetto motivo si denunciano 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del CCNL 22 maggio 2003/Federambiente (anche in relazione all’accordo di interpretazione autentica del 17 giugno 2005), dell’art. 116 C.d.S. con riferimento all’art. 47 C.d.S., comma 1, lett. m); art. 58 C.d.S., comma 2, lett. b), e art. 58 C.d.S., comma 3 in relazione al combinato disposto dell’art. 114 C.d.S., commi 1 – 4, art. 115 C.d.S., comma 1, lett. d), n. 1, e dell’art. 124 C.d.S., comma 1, lett. b), nonchè dell’art. 2969 c.c. e dell’art. 421 c.p.c.; 2) erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione “sul punto”. La società sostiene contrariamente a quanto affermato dalla Corte palermitana – che la mansione di guidare continuativamente una autospazzatrice SICAS di peso superiore a 60 quintali non determina di per sè l’inquadramento nel 4 livello dell’Area Conduzione, poichè per i suddetti veicoli, anche se aventi la massa indicata, è richiesta la patente di tipo B, in base alla relativa immatricolazione come “macchine operatici semoventi”, perchè pur superando i 60 quintali non superano i 40 Km/h di velocità massima. Di conseguenza la Corte territoriale, in difetto di un apposito accertamento tecnico e di una prova puntuale del lavoratore, non avrebbe potuto qualificare autonomamente il mezzo guidato dal lavoratore come “macchina operatrice eccezionale” per la cui guida è necessaria la patente di tipo C, rilevando oltre alla massa complessiva la scarsa velocità. Pertanto, essendo da escludere che il C. abbia guidato mezzi per i quali sia previsto il possesso della patente di tipo C, non ricorre nessuna delle due condizioni alternativamente previste dalla contrattazione collettiva per l’inquadramento nel 4^ livello dell’Area Conduzione.

2. La censura non è fondata. Va osservato, in linea generale, che nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge e della contrattazione collettiva, contenuto nella prima parte dell’intestazione del motivo, in realtà tutte le censure si risolvono nel denunciare un preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte riguardante la attribuzione del 4^ livello dell’Area Conduzione. In particolare, la società ricorrente sostiene che tale decisione sia il frutto di una errata valutazione del materiale probatorio acquisito. Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (v. Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335). La prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al processo che si assume migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico – argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione e risultando del tutto conforme ai principi affermati da questa Corte in materia (per tutte si veda, in analoga fattispecie, Cass. n. 24360 del 14/11/2014). Una volta compiuto il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, mediante l’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, l’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il raffronto tra il risultato della prima indagine e la normativa contrattuale individuati nella seconda (vedi per tutte Cass. Sez. L, Sentenza n. 8589 del 28/04/2015, Rv. 635313), l’accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell’inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto, come nella specie, da logica ed adeguata motivazione. Per altro verso non risulta che le ulteriori argomentazioni svolte nel presente ricorso siano state fatte ritualmente valere in sede di merito, nè la censura relativa alla ipotizzata erronea lettura da parte cella Corte territoriale della carta di circolazione viene formulata in conformità con il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione. In base a questo principio, come è noto, quando si alleghi che il vizio di motivazione discende dalla mancata o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi che si assumono non valutati o erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante la loro sintetica, ma esauriente, esposizione e, all’occorrenza, la integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all’uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti o alle consulenze espletate o alle deposizioni assunte nella fase di merito (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538).

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,0 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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