Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3628 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 16/02/2010), n.3628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro torpore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.E.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 104/23/06, depositata il 6 giugno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 ottobre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna n. 104/23/06, depositata il 6 giugno 2006, che, accogliendo l’appello di R.F., agente di commercio, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000, ritenendo privo di pregio il rilievo dell’amministrazione secondo cui all’avvenuta adesione, da parte del contribuente, al cd. condono tombale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9 in riferimento ai redditi degli anni interessati dalla presente controversia, conseguirebbe la rinuncia al rimborso delle imposte versate.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

Con il primo l’Agenzia delle entrate censura la sentenza per non aver rilevato che il condono cd. tombale comporta, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9 la rinuncia del contribuente a far valere il diritto al rimborso di somme corrisposte in eccesso, in relazione alle annualità di imposta oggetto di definizione; con il secondo, lamenta violazione di legge, per non aver considerato che per gli imprenditori, fra i quali sono compresi gli agenti di commercio, il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura dell’attività svolta, sussistendo dunque sempre il presupposto inpositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile ai fini dell’IRAP; con il terzo denuncia vizio di s motivazione.

Questa Corte ha affermato che, “con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra” ( Cass. n. 25239 del 2007).

Ed ha altresì affermato che, “con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei nodi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria” ( Cass. n. 3682, n. 6504, n. 25239 del 2007).

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto il primo motivo è manifestamente fondato, assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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